(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2026(AGENPARL) – Fri 06 February 2026 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 6 febbraio 2026
Agenda dei lavori DEL 9, 10 e 11 FEBBRaio
CAMERA DI CONSIGLIO
9 FEBBRAIO
UDIENZA PUBBLICA
10 FEBBRAIO
UDIENZA PUBBLICA
11 FEBBRAIO
1) Esecuzione della pena/Sospensione/ Atti sessuali con minorenne
6) Reati e pene/Prescrizione/ Sospensione del corso della prescrizione
10) Procedura penale/Confisca in casi particolari/Caso di estinzione del reato per prescrizione
2) Crisi di impresa e insolvenza/ Esdebitazione/Termini per l’istanza e la pronuncia
7) Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM/ Finanziamento/Contributi a carico delle imprese
11) Camere di commercio/Organi diversi dai collegi dei revisori/ Incarichi a titolo gratuito
3) Procedura penale/Mancato pagamento della pena pecuniaria entro i termini/Pene sostitutive
8) Trattamento di fine servizio TFS/ Decorrenza della corresponsione, rateizzazione e differimento
12) Regione Campania/Sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale/Causa di ineleggibilità a Presidente della Giunta e consigliere regionale
4) Reddito di cittadinanza/ Dichiarazioni, documenti o attestazioni falsi/Sanzioni penali
9) Regione Siciliana/Interruzione volontaria di gravidanza/Aree funzionali e personale non obiettore di coscienza
5) Regione autonoma Sardegna/ Noleggio con conducente NCC/ Compilazione del foglio di servizio elettronico e modalità di ricezione delle prenotazioni
La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 9 febbraio, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la possibilità, per il pubblico ministero, di sospendere l’esecuzione della pena per il reato di cui all’articolo 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne), anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al comma 6 del medesimo articolo e l’articolo 4-bis, comma 1-quater, della legge numero 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ivi compresi quello di atti sessuali con minorenne, allorché sia stata riconosciuta l’ipotesi di minore gravità;
2) l’articolo 281, comma 1, del decreto legislativo numero 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), nella parte in cui stabilisce che il tribunale si debba pronunciare sull’istanza di esdebitazione “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura”;
3) l’articolo 102 della legge numero 689 del 1981 e l’articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, prevedono, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria entro i termini, la conversione nella semilibertà sostitutiva, anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevedono la conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva «o nella detenzione domiciliare sostitutiva»;
4) l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge numero 4 del 2019, convertito, con modificazioni, nella parte in cui prevede la punizione «con la reclusione da due a sei anni» anziché «con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, in subordine, «con la reclusione da sei mesi a sei anni»;
5) l’articolo 2 della legge della Regione Sardegna numero 16 del 2025, recante «Attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna», nell’inserire nell’articolo 39 della legge della Regione Sardegna numero 21 del 2005 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) i commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, e nel disciplinare le modalità di compilazione del foglio di servizio elettronico da parte degli esercenti del servizio di noleggio con conducente; e lo stesso articolo 2 della legge della Regione Sardegna numero 16 del 2025, nell’inserire nell’articolo 39 della Regione Sardegna numero 21 del 2005 il comma 2-bis e nel regolare l’uso di strumenti tecnologici al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta.
Nell’Udienza pubblica del 10 febbraio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
6) il combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera a), della legge numero 134 del 2021 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) e 1, comma 2, della legge numero 3 del 2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella interpretazione che ne ha dato il diritto vivente (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n. 20989), secondo la quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’articolo 159 del codice penale, commi secondo, terzo e quarto, nel testo introdotto dalla legge numero 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata definitivamente abrogata (ad opera della stessa legge numero 134 del 2021) anche per tali reati;
7) l’articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge numero 287 del 1990, aggiunti dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge numero 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge numero 27 del 2012, nella parte in cui prevede che, per assicurare il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, vengono applicati contributi a carico delle sole società di capitali con fatturato superiore a 50 milioni di euro;
8) l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge numero 79 del 1997 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge numero 140 del 1997, [nella versione anteriore alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 198, della legge numero 199 del 2025 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028)], e l’articolo 12, comma 7, del decreto-legge numero 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge numero 122 del 2010; e in via subordinata, gli articoli 3, comma 2, del decreto-legge numero 79 del 1997, come convertito, [nella versione applicabile ratione temporis], e 12, comma 7, del decreto-legge numero 78 del 2010, come convertito, nella parte in cui prevedono, come misure «ormai strutturali e non più legate a specifiche emergenze finanziarie», il differimento e la rateizzazione del TFS non accompagnati dalla rivalutazione delle somme via via erogate al dipendente cessato dal servizio per raggiunti limiti di età;
9) l’articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana numero 23 del 2025, che, dopo aver previsto l’istituzione di aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza in seno alle unità operative complesse di ginecologia e ostetricia, dispone che le aziende sanitarie e ospedaliere, nell’ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento, dotano le suddette aree di idoneo personale non obiettore di coscienza e, qualora rimangano successivamente prive di tale personale, avviano procedure idonee a reintegrarlo.
Nell’Udienza pubblica dell’11 febbraio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
10) l’articolo 578-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato;
11) l’articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge numero 580 del 1993, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo numero 219 del 2016, nella parte in cui prevede la gratuità per gli incarichi degli organi delle Camere di Commercio diversi dai collegi dei revisori;
12) l’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania numero 6 del 2025, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)», secondo cui la causa di ineleggibilità alla carica di presidente della Giunta e di consigliere regionale della Campania, prevista per i sindaci dei comuni compresi nel territorio regionale, «non ha effetto se le funzioni esercitate dall’interessato sono cessate almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale, intendendosi per data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale quella relativa alla data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio precedente, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165».
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 6 febbraio 2026