(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2026 - (AGENPARL) – Thu 29 January 2026 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 29 gennaio 2026
L’INTERNALIZZAZIONE DELLE RSA DI SAN NICANDRO GARGANICO
TROIA E CAMPI SALENTINA NON DEROGA AL PRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO NÉ DETERMINA UNA MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON AUMENTO DELLA SPESA STESSA
Con la sentenza numero 9 del 2026 depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo nei confronti dell’articolo 26 della legge della Regione Puglia numero 39 del 2024, con due distinti ricorsi, il primo sulla versione originaria, il secondo su quella novellata dall’articolo 240 della successiva legge regionale numero 42 del 2024. Tale disposizione è volta a determinare il passaggio delle RSA di San Nicandro Garganico, Troia e Campi Salentina – fino ad allora gestite da una società privata – a una gestione interamente pubblica, mediante l’inserimento nell’organizzazione funzionale delle ASL di Foggia e di Lecce.
La Corte, dopo aver ricordato l’analoga vicenda del Centro regionale pubblico di riabilitazione ospedaliera di Ceglie Messapica, istituito con legge della Regione Puglia numero 21 del 2024 all’epoca impugnata dal Governo e decisa con la sentenza numero 57 del 2025, ha escluso che il previsto passaggio di personale contrasti con i parametri evocati, in virtù del richiamo fatto dalla stessa previsione regionale all’articolo 1, comma 268, lettera c), della legge numero 234 del 2021, che non consente una stabilizzazione senza concorso. La Corte ha inoltre ritenuto che l’intervento del legislatore regionale non abbia istituito nuove strutture sanitarie, bensì sia consistito nella cessazione del regime di proroga, che connotava la gestione privata delle suddette strutture sanitarie, con conseguente rientro delle stesse nell’organizzazione funzionale delle pertinenti ASL. Ha pertanto escluso la sussistenza di un’indebita modifica della programmazione sanitaria, trattandosi piuttosto di un intervento di riorganizzazione dell’intera offerta assistenziale territoriale, con particolare riferimento alla rete dell’assistenza residenziale anziani non autosufficienti. Quanto alle ricadute finanziarie, la sentenza ha evidenziato che non è dimostrato alcun aumento della spesa sanitaria regionale direttamente conseguente all’internalizzazione delle RSA, eroganti prestazioni che rientrano nei LEA e che configurano, quindi, una spesa obbligatoria.
Roma, 29 gennaio 2026