(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2026 - (AGENPARL) – Sat 24 January 2026 Lottizzazione Val Mattea: la sentenza passa in giudicato, vicenda chiusa definitivamente
Chiusa definitivamente la vicenda della lottizzazione Val Mattea : la sentenza di primo grado del Tar è passata in giudicato in mancanza di atto di appello dalla notifica che l’avvocato difensore del Comune Daniele Falagiani ha eseguito il 17 novembre 2025.
Una vittoria importante che chiude un contenzioso iniziato nel 2001, segnato da otto ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, e dalla richiesta al Tribunale di Grosseto e al Tar della Toscana di un risarcimento danni di oltre 10 milioni di euro dichiarata infondata.
«Un grande plauso va al nostro avvocato – dichiara la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – che da anni segue questa controversa vicenda che oggi arriva alla sua migliore definizione per l’amministrazione comunale, ma anche per tutta la comunità castiglionese perché le risorse accantonate nel corso degli anni per l’eventuale rischio di soccombenza potranno essere liberate in favore di lavori e progetti da realizzare nel territorio. La politica di questa amministrazione fin dal suo insediamento è stata proprio quella di lavorare per chiudere tutti i maggiori contenzioni in essere, cosa che permette di liberare un ingente numero di risorse, accantonate per obbligo di legge, e di poterle reimpiegare, un lavoro che molto spesso non si vede come accade per un’opera pubblica o un’asfaltatura ma che ha decisamente un grande peso nel bilancio comunale».
La vicenda inizia 25 anni fa, quando le società immobiliari proprietarie di alcuni terreni nella zona di Poggio d’Oro chiedono di poter realizzare una lottizzazione di 100 appartamenti nel comparto edificatorio di Val Mattea. Una lottizzazione che avrebbe avuto un grosso impatto ambientale dato che prevedeva la realizzazione di circa 40.000 mc di edificato e che sin da subito è stata al centro di un susseguirsi di scelte, decisioni, contenziosi, ricorsi e sentenze che hanno visto protagoniste le amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni. Una vicenda complessa che può essere riassunta in tre fasi: l’avvenuta adozione e l’immediato annullamento della previsione iniziale, sulla quale è stato presentato ricorso in merito alla decisione e alla procedura; il mancato inserimento della previsione iniziale nell’allora redigendo Piano Strutturale e nel successivo Regolamento Urbanistico approvato nel 2014; la richiesta di danni per asserita violazione del legittimo affidamento creatosi a seguito della mancata attuazione della previsione iniziale. Tre fasi cui si legano sentenze che riguardano scelte urbanistiche e procedurali.
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