(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2026 - (AGENPARL) – Sat 24 January 2026 COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis
ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 24/01/2026
OGGETTO:
Finale di Coppa Italia Regionale di Eccellenza, stagione sportiva 2025/2026,
che vedrà contrapposte le società ASD GS Iglesias e US Tempio – Divieto
temporaneo di asporto di bevande in contenitori di vetro, plastica con tappo
o lattine di metallo, nelle aree prossime al campo comunale “Tharros”.
Il Sindaco
dato atto che in data odierna, 24 gennaio 2026 alle ore 15:00, verrà disputata presso il campo sportivo
comunale “Tharros” di Oristano, la finale di Coppa Italia Regionale di Eccellenza – stagione sportiva 2025/2026,
che vedrà contrapposte le società ASD GS Iglesias e US Tempio;
considerato che in occasione della suddetta partita, è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di
tifosi di entrambe le squadre;
valutata la necessità di adottare opportune misure per la sicurezza e la partecipazione del pubblico alla
manifestazione sportiva, atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, scongiurando il verificarsi
di possibili episodi di violenza e disordine durante l’incontro calcistico che si svolgerà all’interno del campo
“Tharros”, mediante l’adozione di apposito provvedimento sindacale, ai sensi dell’art 54 del TUEL, che
disponga il divieto temporaneo di asporto di bevande alcoliche e bevande non alcoliche contenute in lattine e
bottiglie di vetro o in plastica con tappo nelle aree in prossimità del citato impianto;
preso atto della richiesta della Questura di Oristano che richiede l’emanazione di apposito provvedimento
sindacale, ai sensi dell’art. 54 del TUEL, che disponga il divieto di asporto di bevande contenute in lattine di
metallo, bottiglie di vetro o in plastica con tappo, nelle aree prossime al citato stadio comunale “Tharros”;
atteso che il possibile aumento del consumo di bevande superalcoliche nelle aree interessate dall’evento e
limitrofe ad esse si protragga anche nelle ore immediatamente successive alla partita, determinando un
incremento dei fenomeni di disturbo alle persone e che l’abbandono incontrollato ovvero la rottura/distruzione
dei contenitori in vetro o in plastica costituisce fenomeno difficilmente arginabile;
ritenuto opportuno adottare idonee misure tendenti a garantire la tutela dell’incolumità pubblica, della
sicurezza e dell’ordine pubblico che, coerentemente con le disposizioni dettate in merito anche
dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano il verificarsi di situazioni pericolose
determinate dall’abuso di alcolici e dall’uso improprio di contenitori di vetro, lattine e plastica anche all’esterno
del campo da gioco;
valutato, infatti, che l’abbandono di contenitori di vetro, di plastica con tappo o lattine può favorire il loro utilizzo
come oggetti contundenti o strumenti di offesa in occasione di litigi, diverbi o disordini che potrebbero insorgere
durante, prima e dopo la partita di calcio;
fermo restando il divieto di introdurre all’interno del citato impianto bottiglie di vetro o di plastica con tappo,
lattine e qualsiasi corpo contundente atto a recare offesa;
ritenuto necessario, per le ragioni e i motivi sopra esposti, disporre, in occasione della finale di Coppa Italia
regionale di Eccellenza, che vedrà contrapposte le società ASD GS Iglesias e US Tempio, il divieto di asporto
di bevande alcoliche e di bevande non alcoliche contenute in contenitori di vetro o di plastica con tappo o in
lattine, per evitarne un uso improprio pericoloso per l’incolumità delle persone;
ravvisata la necessità di estendere il divieto in oggetto agli operatori commerciali ed a tutti gli esercizi pubblici
operanti, anche in forma ambulante, presenti nelle vicinanze del campo sportivo comunale “Tharros”;
dato atto che dell’adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai
visti:
l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 Testo Unico degli Enti Locali”, come modificato
dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n° 92, convertito in Legge 24 luglio 2008,.n° 125 ss.mm.ii;
II. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.
773, con particolare riferimento ai Capi III “Delle autorizzazioni di polizia” e IV “Dell’inosservanza degli
ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”;
III. la Legge 4 aprile 2007, n° 41, recante “Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni
di violenza connessi a manifestazioni calcistiche”;
V. l’Ordinanza Sindacale 19 del 23 agosto 2019, ad oggetto “DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE
DEI RIFIUTI IN PLASTICA SUL TERRITORIO COMUNALE, L’INCREMENTO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
RIDUZIONE
DELL’IMPATTO
AMBIENTALE.
DIVIETO
COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DEI CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON
BIO.” e ritenuto opportuno sensibilizzare la cittadinanza e gli ospiti della manifestazione all’osservanza
di quanto ivi prescritto;
VI. visto lo Statuto comunale;
ordina
1. che all’interno dell’area e nelle vicinanze del campo sportivo comunale “Tharros”, ove nella giornata del
24/01/2026 alle ore 15:00, verrà disputata la finale di Coppa Italia di Eccellenza di calcio, vengano osservate
le seguenti prescrizioni in capo a titolari/gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, spacci interni
e distributori automatici, ivi compresi gli ambulanti:
a. DIVIETO ASSOLUTO di asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro,
plastica con tappo e in lattine di metallo;
b. il DIVIETO DI DETENERE bevande in contenitori di vetro e/o lattine di metallo, ad eccezione delle
bottiglie di plastica, purché senza tappo, contenenti acqua o bevande analcoliche.
2. che i suddetti divieti sono operanti a decorrere da un’ora antecedente l’inizio della partita, per la durata
dell’incontro fino al termine dell’evento sportivo;
dispone
che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Questura di Oristano, al Comando Provinciale ed al
Comando Stazione di Oristano dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al
Comandante della Polizia Locale, ai Dirigenti Comunali;
avverte
che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con
la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come stabilito dall’articolo 7 bis del Decreto
Legislativo 267/2000;
trasmette
la presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua
attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, Testo Unico Enti Locali Decreto Legislativo 267/2000;
informa
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo
Comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data della
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.
Sindaco
Trending
- A Colline torna COLLI occhi NEl futuro
- Viabilità dal 18 al 23 maggio divieto di transito e di sosta in un tratto di via Castellina e Condotti
- Tutela delle aree protette: una nuova legga a 35 anni dalla prima legge quadro – Lunedì alle 15 diretta webtv – Saluto di Costa
- [Comune Palermo] Nuovo corso laurea Economia e Management. Dichiarazione sindaco Lagalla
- Attualità del diritto del lavoro – Lunedì alle 9.45 diretta webtv – Interviene Rampelli
- “Se entrano le assicurazioni cambia il principio stesso della sanità pubblica”. L’ex ministro della salute, Rosy Bindi, al Policlinico di Bari per i trent’anni da azienda ospedaliero-universitaria
- Fao, Cerreto (FdI): “Sanchez non trasformi le agenzie Onu in terreno di egemonia politica
- SCUOLA, GIOVINE (FDI): BAMBINI COINVOLTI IN ATTIVITÀ PER SIMULARE ESPERIENZA DA CLANDESTINI, PRESENTATA INTERROGAZIONE
- DIRITTI: MAIORINO (M5S), CON POLITICHE PROGRESSISTE PERSONE E LORO BISOGNI AL CENTRO SENZA AMBIGUIT?
- PISTOIA EST, SALVINI: CASELLO SU A11 OPERA STRATEGICA, SI FARÀ