(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2026(AGENPARL) – Tue 20 January 2026 CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino
ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE
N° 14 del 20/01/2026
OGGETTO:
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED
EDUCATIVE IN PRESENZA E CHIUSURA DEI PLESSI SCOLASTICI
“SILVIO PELLICO” (SECONDARIA I° GRADO), “PARRI”
(PRIMARIA) E “POLLICINO” (INFANZIA) PER INTERVENTO
URGENTE SU RETE DI DISTRIBUZIONE GAS E CONSEGUENTE
INDISPONIBILITÀ DEL RISCALDAMENTO.
IL SINDACO
Premesso che nella mattinata del 20/01/2026 è pervenuta segnalazione, a mezzo email, di forte odore di gas presso il Centro Rete ubicato al piano seminterrato del
fabbricato comunale di Via Giovanni XXIII n. 19, sede anche della Scuola secondaria
di I° grado “Silvio Pellico”;
Dato atto che il Servizio Fabbricati del Settore LL.PP. ha immediatamente richiesto il
pronto intervento della società DGN Distribuzione Gas Naturale S.r.l.;
Rilevato che i tecnici intervenuti hanno accertato la presenza di fuga di gas,
procedendo conseguentemente alla chiusura dell’erogazione;
Preso atto dell’intervento sul posto della squadra dei Vigili del Fuoco di Pinerolo,
che ha disposto l’evacuazione dell’edificio e raccomandato di attenersi alle
indicazioni di sicurezza sino al ripristino delle condizioni di regolare funzionalità
dell’impianto;
Considerato che la chiusura dell’erogazione del gas si ripercuote sulla centrale
termica a servizio, oltre che della scuola secondaria “Silvio Pellico”, anche delle
vicine scuole dell’infanzia “Pollicino” e primaria “Parri”, afferenti al medesimo Istituto
Comprensivo;
Dato atto che, nelle more degli interventi di manutenzione e ripristino annunciati da
DGN, non risulta possibile garantire il riscaldamento dei tre plessi e,
conseguentemente, condizioni ambientali adeguate alla permanenza prolungata di
alunni, docenti e personale;
Ritenuto pertanto necessario, a tutela della salute e della regolare fruibilità dei locali
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scolastici, disporre con immediatezza la sospensione delle attività in presenza e
la chiusura temporanea dei plessi, limitando l’accesso ai soli casi strettamente
necessari e autorizzati per esigenze organizzative e tecniche;
Visti gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
1. la sospensione temporanea di ogni genere di attività in presenza e la
chiusura dei seguenti plessi scolastici:
Scuola secondaria di I° grado “Silvio Pellico”, Via Giovanni XXIII n. 19;
Scuola primaria “Parri”, Via Rocchetta n. 1;
Scuola dell’infanzia “Pollicino”, Via Giovanni XXIII n. 27/29;
con decorrenza immediata e fino al ripristino della regolare funzionalità e
sicurezza dell’impianto, e comunque fino a formale revoca del presente
provvedimento.
2. per le medesime motivazioni, la sospensione dell’uso ordinario dei locali del
Centro Rete Bibliotecario collocati presso il fabbricato di Via Giovanni XXIII
n. 19 (piano seminterrato e primo piano), con conseguente chiusura degli stessi
alle attività non strettamente indispensabili, fino al ripristino delle condizioni
di regolare funzionamento dell’impianto.
È comunque consentito l’accesso ai plessi e ai locali interessati per esigenze urgenti
di servizio, limitatamente al tempo strettamente necessario.
DISPONE
la notifica della presente ordinanza alla Dirigente scolastica dell’Istituto
Comprensivo Pinerolo IV, per gli adempimenti organizzativi di competenza e
per l’informazione alle famiglie;
la notifica al Direttore della Biblioteca civica “Alliaudi” e Sistema Bibliotecario
Pinerolese e al Dirigente del settore competente della Città di Pinerolo per gli
adempimenti conseguenti;
la trasmissione al Comando di Polizia Municipale per le verifiche sul rispetto del
provvedimento;
la trasmissione al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line.
AVVERTE
che l’inosservanza del presente provvedimento comporta responsabilità ai sensi di
legge, anche sotto il profilo civile, penale e amministrativo, in relazione alle condotte
concretamente poste in essere e ai conseguenti eventi dannosi.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR entro 60 giorni
ai sensi del D.Lgs. 104/2010, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del DPR 1199/1971.
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IL SINDACO