(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2026(AGENPARL) – Mon 12 January 2026 **Fine vita, legge toscana efficace ed immediatamente applicabile**
**La sentenza della Consulta non scardina l’impianto generale e non fa
venire meno, nella sostanza, solo i termini perentori sui tempi di risposta
e la possibilità di chiedere attraversi un delegato l’accertamento dei
requisiti per il suicidio medicalmente assistito**
/Scritto da Walter Fortini, lunedì 12 gennaio 2026 alle 17:32/
La legge toscana sul fine vita rimane in vigore, efficace ed operativa,
anche dopo la sentenza della Corte costituzionale depositata lo scorso
dicembre. Più asciutta, senza termini perentori nei tempi delle procedure,
ma immediatamente applicabile da subito. Il presidente della Toscana
Eugenio Giani e l’assessora al diritto alla salute Monia Monni lo
chiariscono in conferenza stampa prima della seduta di giunta con cui la
Regione ha preso atto dei rilievi della Consulta. Non ci sarà bisogno né
di un passaggio in Consiglio regionale né di una riscrittura della norma.
Il testo, tolte le parti che la Corte ha cancellato, rimane coerente.
“Rispetto al governo, che aveva chiesto la radicale eliminazione della
legge, la Corte ha ritenuto legittimo il nostro intervento” sottolineano
Giani e Monni, La Consulta ha ritenuto infatti che la norma sull’accesso al
suicidio medicalmente assistito approvata a febbraio 2025 rientri
legittimamente nella potestà concorrente propria delle Regioni, perché si
tratta non di materia civile e penale ma di tutela della salute e detta
solo norme solo a carattere organizzativo e procedurale per una disciplina
uniforme dell’assistenza da parte del servizio sanitario pubblico in questo
diritto.
La Corte ha avanzato alcuni rilievi puntuali, eliminando alcune parti.
“Ma l’impianto generale non viene assolutamente scardinato” ribadiscono
Giani e Monni, dopo aver acquisito il parere degli uffici. Non viene meno,
per i giudici, l’obbligo delle Asl a fornire tutte le prestazioni che siano
necessarie ad accertare le condizioni gravissime ed irreversibili, peraltro
già definite in precedenza dalla Corte in una sentenza del 2019, per
accedere al suicidio medicalmente assistito, e rimane saldo il diritto
della persona ad ottenere gratuitamente dalle Asl il farmaco e i
dispositivi per l’autosomministrazione.
Come poi questa attività sia amministrativamente qualificata – la Corte ha
contestato che potesse essere considerato un livello di assistenza
sanitaria superiore – poco importa nella sostanza . Ugualmente le
condizioni per avviare le procedura rimarranno oggi quelle indicate a suo
tempo dalla Consulta nel 2019 suscettibili nel tempo di evoluzioni, anche
se nel testo della norma regionale non si potranno richiamare, o quelle che
vorrà in futuro decidere il legislatore nazionale.
Le parti cancellate della vecchia norma
Quello che delle legge non si potrà più applicare sono le parti in cui la
norma originaria prevedeva la possibilità di chiedere attraverso un
delegato l’accertamento dei requisiti per l’accesso al suicidio
medicalmente assistito: per la Corte nessuno può agire al posto
dell’interessato, il diritto alla vita è un diritto individuale perfetto.
La norma generale peraltro già spiega e garantisce come anche persone
immobilizzate o con disabilità possano esprimere consenso o diniego, con
strumenti consoni alle loro condizioni.
Ugualmente non sono da ritenere come ‘ordinatori’, ovvero perentori e
cogenti, i tempi entro cui rispondere ad una richiesta di suicidio
medicalmente assistito. La legge toscana li aveva fissati in modo certo, ma
per la Consulta le legge non può su questo essere prescrittiva, al fine da
evitare che ai medici sia impedito una valutazione corretta e ponderata del
singolo caso. Eliminate queste previsioni, la Corte afferma comunque la
necessità di una sollecita presa in carico dell’istanza del cittadino: nel
più breve tempo possibile dunque e senza ingiustificato ritardo, come già
alcune aziende hanno scritto nelle proprie procedure interne.
Riaffermazione di un diritto
“La Corte costituzionale ribadisce per la terza volta, perché lo ha già
fatto con due sentenze nel 2019 e nel 2024, che scegliere in merito alla
fine della propria vita è un diritto – evidenzia l’assessora Monni -. Lo
è quando il dolore cresce ed è destinato a diventare insopportabile e
quando la malattia è irreversibile e porti a morte certa, come dice la
stessa Corte. E se è un diritto della persona, è dovere della struttura
sanitaria pubblica permettere a chi fa questa scelta di esercitarlo”.
“Siamo stati la prima Regione in Italia a trattare questo tema –
sottolinea il presidente Giani -. La legge che ci consegna la sentenza
della Corte è una legge asciutta ma pienamente operativa. La norma rimane
in piedi e il diritto al suicidio medicalmente assistito esercitabile: lo
era e continuerà ad esserlo”.
“Aggiusteremo le linee guida di cui ci eravamo dotati e che prevedevano
tempi dati – chiarisce Monni -. Visto che la Corte ci dice che i termini
non possono più essere ordinatori daremo alle Asl tempi indicativi, che
poi ovviamente caso per caso saranno verificati dal Comitato etico e dalla
commissione competente. Ma il segnale che questo è un diritto che si deve
esercitare con premura è fondamentale”.