(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025 - (AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 30 dicembre 2025
TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: È INAMMISSIBILE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO
Con la sentenza numero 214 depositata oggi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 74, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce.
L’ordinanza di rimessione aveva prospettato il dubbio che tale disposizione (nella parte in cui prevede per il “capo-promotore” di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 74 rispettivamente dal numero di associati superiore a dieci e dalla disponibilità di armi, «la pena fissa di 24 anni di reclusione») contrastasse con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.
La Corte non ha esaminato il merito della questione sollevata, dichiarandola inammissibile per erroneità del presupposto interpretativo.
La norma censurata dal rimettente prevede, infatti, non già una “pena fissa”, bensì una pena identificata solo nel minimo, nel senso che determina un aumento fisso del solo minimo edittale nel caso di concorso di circostanze aggravanti (commi 3 e 4 dell’articolo 74). Così facendo, essa si limita a stabilire l’aumento minimo della pena (pari a quattro anni), senza incidere su quello massimo (pari a un terzo della pena edittale), in tal modo salvaguardando una forbice edittale che, sebbene meno ampia, lascia aperto un non trascurabile compasso anche da ventiquattro a trenta anni di reclusione, idoneo a consentire una sufficiente elasticità nella commisurazione della pena da parte del giudice.
Inoltre, la Corte ha rilevato che, venendo in rilievo il trattamento sanzionatorio previsto per una fattispecie circostanziale, la pena di ventiquattro anni di reclusione è prevista dal legislatore non già in relazione a una fattispecie autonoma di reato, bensì come risultato del possibile aumento dovuto al riconoscimento di due aggravanti. Un effetto, questo, che in concreto ben potrebbe essere eliso dal concorso di una o più circostanze attenuanti.
Ne viene che i princìpi invocati dall’ordinanza di rimessione richiamando la giurisprudenza costituzionale sulle “pene fisse” non sono risultati pertinenti e che – conseguentemente – la questione di costituzionalità è risultata inammissibile per erroneità del presupposto interpretativo.
Roma, 30 dicembre 2025
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