(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2025 - (AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 29 dicembre 2025
INAMMISSIBILE IL CONFLITTO DEL “COMITATO PROMOTORE REFERENDUM CITTADINANZA” NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
Con la sentenza numero 206, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal “Comitato promotore Referendum Cittadinanza” nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Il ricorrente aveva denunciato l’illegittimità della delibera del 2 aprile 2025 con cui la stessa Commissione ha disciplinato forme e modi della comunicazione radiotelevisiva della RAI dedicata alla campagna referendaria, per avere determinato la compressione delle attribuzioni costituzionali dei promotori del referendum. La delibera non avrebbe riconosciuto al Comitato spazi di comunicazione idonei a illustrare le ragioni dell’iniziativa referendaria e non avrebbe garantito un elevato livello di informazione sulle tematiche oggetto del referendum.
Nel valutare la legittimazione a proporre il conflitto, la Corte ha innanzitutto sottolineato che i promotori sono i rappresentanti istituzionali del potere dello Stato costituito dai sottoscrittori della richiesta di referendum. La rilevanza costituzionale della funzione esercitata dai firmatari, volta ad attivare la sovranità popolare al fine di abrogare una legge, impone «la comunione di intenti e la sintonia» tra rappresentati e rappresentanti ed esige che la struttura organizzativa che agisce per il potere dello Stato non sia incerta, né mutevole, ma abbia un’identità precisa e non possa essere alterata dalla presenza di soggetti estranei.
La legittimazione a promuovere il conflitto deve essere dunque riconosciuta solo a coloro che in concreto abbiano rivestito la qualità di promotori fin dalla fase iniziale della presentazione della richiesta referendaria e della raccolta delle sottoscrizioni.
Nel caso in esame, è stata esclusa la legittimazione del Comitato ricorrente poiché di esso fanno parte soggetti che non hanno partecipato in alcun modo alle attività svolte per l’avvio dell’iter referendario. Tali soggetti non hanno espresso il loro intento abrogativo fin dal momento della promozione del referendum e non possono ritenersi rappresentanti istituzionali del potere dello Stato costituito dai sottoscrittori della richiesta referendaria.
Roma, 29 dicembre 2025
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