(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2025 - (AGENPARL) – Sat 20 December 2025 N. 08748/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/12/2025
N. _____/____REG.PROV.COLL.
N. 08748/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8748 del 2025, proposto da:
Comune di Este, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Giorgio Trovato, con domicilio eletto presso il suo studio, in
Padova, Piazzale della Stazione n. 7;
contro
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli Avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio eletto presso
il primo, in Roma, via di San Nicola da Tolentino n. 67;
nei confronti
A.R.P.A.V. – Agenzia Regionale per la Protezione e la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n.
01602/2025, resa tra le parti;
N. 08748/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Iliad Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. Marco
Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso iscritto al n. 42/2023 R.R. Iliad Italia S.p.A. (di seguito Iliad)
impugnava dinanzi al Tar per il Veneto il «Verbale conclusivo della Conferenza di
Servizi: Esito Negativo della procedura» del 7 novembre 2022 (e relativi atti
presupposti) con il quale, previa comunicazione del rituale preavviso di diniego, il
Comune di Este (di seguito Comune) negava l’autorizzazione alla realizzazione di
un impianto di telefonia mobile richiesta con istanza del 27 giugno 2022 sul rilievo
– l’impianto interferiva con la programmata realizzazione della «ciclabile EsteBaone»;
– il sito individuato dista meno di 100 metri dalla scuola materna comunale, oggetto
di un progetto di ampliamento, finanziato con contributo P.N.R.R.;
– la mancata presentazione da parte dell’operatore di un Piano di sviluppo della rete,
non consentiva di individuare un sito alternativo;
– non era stata fornita risposta alle richieste avanzate dal Settore Ambiente con il
proprio parere sfavorevole.
Il Tar, con sentenza n. 1601 del 23 settembre 2025, accoglieva il ricorso ritenendo
il fondamento di tutti i 5 motivi formulati in ricorso.
Il Comune impugnava la decisione di primo grado con appello depositato il 14
novembre 2025 deducendo:
1. «Eccesso di potere per difetto di motivazione, intrinseca contraddittorietà,
travisamento delle risultanze probatorie»;
N. 08748/2025 REG.RIC.
2. «Eccesso di potere per difetto di motivazione, intrinseca contraddittorietà e
difetto di istruttoria (sotto altro profilo)»;
3. «Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento Comunale per la
Gestione delle Stazioni Radio Base per la Telefonia Mobile. Eccesso di potere per
contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto».
Iliad si costituiva in giudizio il 14 novembre 2025 sviluppando le proprie difese con
memoria depositata il 6 dicembre 2025 con la quale eccepiva:
– in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’appello proposto limitatamente
all’accoglimento del 1° motivo di ricorso senza contestazione alcuna circa
l’accoglimento degli ulteriori motivi (2°-5°);
– nel merito, l’infondatezza dei 3 motivi di appello.
All’esito della camera di consiglio dell’11 dicembre 2025, rilevata la sussistenza
dei presupposti per procedere alla definizione del giudizio con sentenza in forma
semplificata ex art. 60 c.p.a., e previo rituale avviso alle parti, la causa veniva
decisa.
Con il primo motivo l’appellante deduce la contraddittorietà della sentenza nella
parte in cui, una volta richiamate le conclusioni del Verificatore ove afferma che «il
sito proposto dal Comune presenta generalmente prestazioni leggermente inferiori
rispetto al sito individuato da Iliad» perviene alla conclusione che «gli esiti della
verificazione (…) hanno consentito di appurare che l’ubicazione della s.r.b. nel sito
indicato da Iliad garantisce un segnale significativamente migliore rispetto a
quello ottenibile da un impianto collocato nel sito proposto dal Comune».
Il Tar, a parere del Comune, avrebbe travisato gli esiti dell’integrazione istruttoria
disposta violando il principio per il quale il ricorso a competenze tecniche esterne
limiterebbe il sindacato del giudice sui successivi esiti ai soli evidenti profili di
illogicità rilevabili ictu oculi senza possibilità di discostarsi dalle conclusioni del
Verificatore se non con congrua motivazione.
Con il secondo motivo, che può essere trattato congiuntamente stante la sostanziale
omogeneità delle questioni introdotte, l’appellante deduce l’elusione, da parte del
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Verificatore, del quesito formulato dal Tar con il quale era richiesto di accertare «se
i siti alternativi indicati dal Comune resistente siano idonei a garantire le esigenze
tecniche di copertura del servizio di cui al progetto per il quale è causa».
L’incaricato si sarebbe limitato a rilevare la sussistenza di «minime differenze» in
termini di copertura di rete fra il sito individuato dal Comune e quello proposto
dall’operatore senza tuttavia pronunciarsi esplicitamente sull’inidoneità del primo
con conseguente irragionevolezza delle suesposte conclusioni del Tar circa la
significativa miglior qualità del segnale del secondo.
Le suesposte censure sono fondate stante l’evidenza del travisamento in cui incorre
il Tar nel fondare la propria decisione su un’indimostrata idoneità della
localizzazione auspicata dall’operatore ad assicurare un segnale significativamente
migliore, discostandosi dalla valutazione tecnica espressa dal Verificatore.
Deve sul punto rilevarsi che il Tar, con ordinanza n. 1866/2024, come già esposto,
richiedeva al Verificatore di appurare «se i siti alternativi indicati dal Comune
resistente siano idonei a garantire le esigenze tecniche di copertura del servizio di
cui al progetto per il quale è causa».
Il Verificatore, valutando l’impatto in termini di qualità di segnale in conseguenza
dell’aggiunta al preesistente di ciascuno dei due siti in questione, perveniva alla
conclusione che «l’aggiunta di un sito migliora sempre le prestazioni della rete
Iliad», pur rilevando, con riferimento alla localizzazione proposta dall’operatore, un
miglioramento «più marcato», senza aggettivazioni ulteriori (miglioramento non
macroscopicamente evidente osservando le linee di segnale riportate nel grafico di
cui alla fig. 3 della Relazione).
All’esito di un supplemento d’indagine svolto sulla base delle osservazioni
depositate dai periti di parte, come precisato dallo stesso Tar (para. 3, ultimo cpv.
della sentenza) il Verificatore (come riportato in sentenza):
– precisava che «il sito proposto dal Comune presenta generalmente prestazioni
leggermente inferiori rispetto al sito individuato da Iliad»;
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– affermava che «il sito del Comune ed il sito di Iliad garantiscono rispettivamente
un valore non inferiore a 74 Mbit/s e a 84 Mbit/s nel 90% del territorio»;
– non smentiva la circostanza che le differenze maggiori fra i segnali si registravano
in un «contesto territoriale di scarsa o nulla edificazione».
Non può quindi che rilevarsi come il giudizio di significativa prevalenza non trovi
pieno riscontro nel giudizio espresso dal tecnico incaricato della verificazione.
Dal complessivo tenore delle conclusioni rassegnate dal Verificatore non può
inoltre rilevarsi alcuna elusione del quesito emergendo l’astratta idoneità, sia pur
con le lievi differenze illustrate, di entrambi i siti.
Con il terzo motivo (da ritenersi in ogni caso di per sé assorbente) l’appellante
censura la sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo la legittimità dell’art. 5 del
Regolamento Comunale per la Gestione delle Stazioni Radio Base per la Telefonia
Mobile laddove impone una distanza minima dai «siti sensibili», riteneva la
ricorrenza dei presupposti legittimanti una deroga alle limitazioni imposte dalla
norma.
Valorizzando il criterio della maggior qualità del segnale, il giudice di prime cure
avrebbe svuotato di contenuto la norma, dallo stesso giudicata legittima, senza
procedere ad una concreta ponderazione fra l’interesse alla protezione del sito
sensibile e l’interesse a garantire una miglior copertura di rete, pur nell’assenza di
alcuna impossibilità tecnica.
A sostegno della censura l’amministrazione allega che una buona copertura del
territorio sarebbe già assicurata dagli impianti esistenti e che le zone che
beneficerebbero maggiormente del potenziamento del segnale apportato dal nuovo
impianto sarebbero rurali e scarsamente edificate (come peraltro rilevato anche dal
Verificatore).
Il motivo è fondato.
L’art. 5 del Regolamento, in tema di impianti di telecomunicazione, impone una
distanza dai «siti sensibili», nella specie un asilo nido, «non inferiore a mt. 100.
Fatta salva l’impossibilità tecnica di assicurare una copertura del territorio, che il
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gestore dovrà dimostrare con opportuni elaborati tecnici».
La norma, benché espressamente impugnata in primo grado, non veniva annullata
dal Tar che superava (con statuizione che, come si esporrà, non si condivide)
l’illustrato contenuto prescrittivo in via interpretativa.
A parere del Tar, infatti, la previsione della illustrata deroga al divieto di
installazione nei pressi di obiettivi sensibili, deponendo per l’inesistenza di un
«divieto tout court di installare s.r.b.» (motivo per il quale la previsione «si
sarebbe sottratta alle censure prospettate dalla ricorrente»), consentirebbe, in
ragione del «particolare favor del legislatore per la realizzazione di s.r.b.», di
rinvenire nella miglior qualità del segnale garantito dalla localizzazione proposta da
Iliad il presupposto per l’applicazione della sopra illustrata deroga contemplata
dall’art. 5.
Tale opzione ermeneutica non è tuttavia coerente con il chiaro dato letterale della
disposizione regolamentare in commetto che, con evidente riguardo alla sensibilità
delle esigenze di protezione potenzialmente pregiudicate dall’installazione
controversa (si rammenta la vicinanza ad un asilo nodo), prevede espressamente
che la deroga operi unicamente in presenza di una «impossibilità tecnica di
assicurare una copertura del territorio».
Tale impossibilità trova smentita nell’accertamento tecnico delegato che, come
evidenziato, pone in evidenza unicamente una leggera inferiorità del segnale
garantito dalla localizzazione comunale.
Diversamente opinando si determinerebbe una illogica, e non consentita dal dato
testuale della norma regolamentare (si rammenta, allo stato valida ed efficace),
equiparazione ai presenti fini (peraltro in via interpretativa), di un leggero deficit di
segnale ad una oggettiva impossibilità di copertura.
Il carattere assorbente della censura da ultimo scrutinata, priva di rilievo
l’eccezione pregiudiziale sollevata da Iliad riferita alla mancata contestazione degli
ulteriori capi di sentenza con i quali il Tar giudicava non ostativi alla realizzazione
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gli ulteriori profili di incompatibilità indicati nel diniego impugnato.
Per quanto precede l’appello deve essere accolto con condanna dell’appellata al
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura liquidata in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando
sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
che liquida in € 4.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con
l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi’, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
L’ESTENSORE
Marco Poppi
IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro
IL SEGRETARIO
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