(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2025 - (AGENPARL) – Tue 16 December 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 16 dicembre 2025
LA SPECIALE CONDIZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ PREVISTA DALL’ARTICOLO 13, COMMA 3-QUATER, DEL TESTO UNICO SULL’IMMIGRAZIONE NON È RILEVABILE DOPO L’UDIENZA PRELIMINARE E L’EMISSIONE DEL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 187 depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 3-quater, del testo unico sull’immigrazione, a norma del quale il giudice penale, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
La Consulta ha ritenuto non manifestamente irragionevole che il legislatore, dovendo bilanciare, nell’esercizio della sua discrezionalità, le contrapposte esigenze di limitare il rientro dell’immigrato irregolare, la cui espulsione sia stata già eseguita, e di punire i reati in precedenza commessi nel territorio dello Stato, abbia fissato nell’emissione del decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza preliminare il limite temporale per rilevarne la speciale condizione di improcedibilità. Questo perché non può dirsi illogico che, una volta superata la fase di contraddittorio processuale garantita dall’udienza preliminare ed effettuato dal giudice di quest’ultima udienza il vaglio in ordine alla prognosi di ragionevole previsione di condanna, venga ritenuto prevalente l’interesse dello Stato a proseguire il processo, al fine di accertare la eventuale colpevolezza dell’imputato, anche ove questo sia stato già allontanato dal territorio dello Stato per effetto dell’espulsione, ritenendo a questo punto recessivo l’interesse a evitare il suo reingresso per il solo esercizio del diritto di difesa.
Diversa è l’ipotesi in cui non ci sia stata l’udienza preliminare ossia quella del decreto di citazione diretta a giudizio, nella quale il giudice può rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
Roma, 16 dicembre 2025
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