(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2025(AGENPARL) – Mon 15 December 2025 Corte di giustizia dell’Unione europea
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Mercoledì 17 dicembre 2025 – h. 9.30
Trattazione orale nella causa C-762/24 P Conserve Italia e
Conserves France / Commissione
(Concorrenza)
Mercoledì 17 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenze nelle cause riunite dalla causa T-620/23 alla causa
T-1023/23 Barón Crespo e a. / Parlamento e nella causa T483/24 FE / Parlamento
(Diritto delle istituzioni)
Nel 2009, a seguito dell’adozione dello statuto dei deputati del Parlamento
europeo, entrò in vigore un regime pensionistico uniforme. In precedenza, gli
eurodeputati ricevevano una pensione da parte dello Stato membro nel quale
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e altre cause.
erano stati eletti (se il regime nazionale non prevedeva una pensione o se il
livello o le modalità della pensione prevista non erano uguali a quelli applicati
ai membri del parlamento nazionale dello Stato membro, l’eurodeputato
poteva ottenere un assegno sociale o un supplemento di assegno sociale a
carico del bilancio dell’Unione europea).
Separatamente rispetto a quella pensione e a causa delle grandi disparità tra i
regimi nazionali, nel 1990 il Parlamento europeo instaurò un regime di vitalizio
integrativo volontario e creò un fondo di vitalizio, il quale riceveva i contributi,
gestiva l’attivo e versava i vitalizi integrativi. Quel regime era aperto a tutti gli
eurodeputati ed era destinato e garantire un vitalizio integrativo a vita.
Le disposizioni transitorie del nuovo statuto dei deputati del Parlamento
europeo mantennero il regime di vitalizio integrativo volontario per coloro che
erano già inseriti, senza prevedere la possibilità di nuove adesioni. La
regolamentazione del regime fu modificata in diverse occasioni, in particolare
nel 2009 e nel 2018, per l’aggravarsi della situazione economica e finanziaria
del fondo.
Nel 2023, l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo adottò una decisione
con la quale venne ridotto della metà l’importo dei vitalizi dovuti a titolo del
regime di vitalizio integrativo volontario e venne eliminata l’attualizzazione dei
vitalizi.
Enrique Barón Crespo (eurodeputato tra il 1986 e il 2009, e presidente del
Parlamento europeo dal 1989 al 1992), come altri ex eurodeputati o loro aventi
diritto, ha presentato ricorso davanti al Tribunale dell’Unione europea per
l’annullamento degli atti di liquidazione relativi ai diritti di pensione, adottati in
applicazione della decisione del 2023, perché ritenuti illegittimi e contrari alle
disposizioni transitorie del 2009.
Verrà redatto un comunicato stampa congiunto di queste sentenze.
Giovedì 18 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-448/23 Commissione / Polonia
(Contrôle ultra vires de la jurisprudence de la Cour – Primauté
du droit de l’Union)
(Principi del diritto comunitario)
La Corte costituzionale polacca aveva dichiarato in sentenze del 2021 che
alcuni elementi di diritto dell’UE e la giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea erano incompatibili con la costituzione polacca, e che il
diritto dell’UE non poteva avere il primato sulla costituzione in alcune aree. In
particolare, la Corte polacca aveva ritenuto che misure provvisorie imposte
dalla Corte di giustizia violassero l’identità costituzionale della Polonia e che
alcune disposizioni di diritto dell’UE così come interpretate dalla Corte di
giustizia indebolivano la sovranità nazionale costituzionale.
In risposta, la Commissione europea aveva iniziato un procedimento di
infrazione contro la Polonia, affermando che quelle sentenze violavano gli
obblighi dello Stato ai sensi del diritto dell’UE, soprattutto i requisiti di un
giudice indipendente e imparziale, e che il diritto dell’UE doveva godere di
primato, effettività e applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
La Commissione ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare che la
Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del diritto
dell’UE.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 18 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-679/23 P WS e a. / Frontex (Opération
de retour conjointe)
(Diritto delle istituzioni)
Nel 2016, una famiglia di rifugiati siriani era arrivata sull’isola greca di Milos ed
aveva espresso la volontà di ottenere la protezione internazionale. Tuttavia, a
seguito di un’operazione congiunta di rimpatrio, portata avanti da Frontex
(Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e dalla Grecia, era stata
trasferita in Turchia; la famiglia si era poi recata in Iraq.
Dato che i reclami presentati all’Ufficio per i diritti fondamentali di Frontex sul
loro rimpatrio in Turchia non erano stati accolti, i rifugiati avevano proposto
un’azione di risarcimento davanti al Tribunale dell’Unione europea, chiedendo
96.000 euro per danni materiali e 4000 euro per danni morali causati dal
presunto comportamento illecito di Frontex prima, durante e dopo
l’operazione di rimpatrio. Secondo i ricorrenti, se Frontex non avesse violato i
suoi obblighi di protezione dei diritti fondamentali nell’ambito dell’operazione
di rimpatrio, non sarebbero stati illegalmente rimpatriati in Turchia e
avrebbero ottenuto la protezione interazionale che spettava loro, date la loro
cittadinanza e la situazione in Siria all’epoca degli eventi. In particolare, Frontex
avrebbe violato il principio di non respingimento, il diritto di asilo, il divieto di
espulsioni collettive, i diritti dei minori, il divieto di trattamento degradante, il
diritto ad una buona amministrazione e il diritto a un ricorso effettivo.
Il Tribunale aveva respinto il ricorso della famiglia (T-600/21; v. anche
comunicato stampa n. 133/23) con la motivazione che non c’era alcun nesso
causale tra il presunto comportamento illecito di Frontex e il danno subito,
senza valutare gli altri presupposti della responsabilità. Aveva dichiarato che,
poiché Frontex non aveva competenza per valutare il merito delle decisioni di
rimpatrio o per esaminare le domande di protezione internazionale, non
poteva essere considerata responsabile per il rimpatrio dei ricorrenti in
Turchia.
La famiglia ha proposto impugnazione contro la sentenza del Tribunale davanti
alla Corte di giustizia, chiedendone l’annullamento.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 18 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-136/24 P Hamoudi / Frontex
(Diritto delle istituzioni)
Alaa Hamoudi, cittadino siriano, riteneva di essere vittima di un’espulsione
collettiva avvenuta nel 2020: aveva riportato che 22 persone, incluso lui stesso,
erano arrivate sull’isola greca di Samos in quell’anno per chiedere asilo, e lo
stesso giorno la polizia locale aveva confiscato i loro telefoni e li aveva portati
sulla spiaggia, da dove erano stati rispediti in mare.
Il giorno seguente, una nave della guardia costiera turca lo aveva prelevato e
trasferito in Turchia. Secondo il suo racconto, mentre si trovava in mare, era
passato diverse volte in volo un aeromobile di sorveglianza privata che operava
per Frontex.
Nel procedimento davanti al Tribunale dell’Unione europea, il ricorrente aveva
chiesto un risarcimento di 500.000 euro a Frontex per i danni non patrimoniali
che aveva subito a causa dell’espulsione collettiva.
Dopo aver valutato le prove da lui prodotte, il Tribunale aveva respinto il
ricorso come manifestamente infondato, perché il ricorrente non aveva
dimostrato che il danno lamentato fosse effettivo (T-136/22; v. comunicato
stampa n. 188/23).
Il ricorrente ha proposto impugnazione contro la sentenza del Tribunale
davanti alla Corte di giustizia, chiedendone l’annullamento.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 18 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-182/24 SACD e a.
(Proprietà intellettuale)
Tra gli anni Sessanta e Settanta, Claude Chabrol realizzò quattordici film, di cui
cinque in collaborazione con lo sceneggiatore Paul Gégauff. Nel 1990 cedettero
a un distributore (la società Brinter Company Ltd), per un periodo di trent’anni,
i diritti di sfruttamento di alcuni dei loro film.
Nel 2019, dopo il loro decesso, i loro eredi avevano citato in giudizio il
distributore e altre società ad esso collegate richiedendo, tra l’altro, il
risarcimento dei danni subiti a seguito dell’inadempienza agli obblighi
contrattuali e della violazione dei diritti d’autore. Il tribunale ordinario di Parigi
(Francia) aveva dichiarato che la controversia era in stallo perché non era stato
possibile, per diverse ragioni, identificare tutti gli eredi dei coautori dei film
coinvolti.
Il giudice francese si è rivolto alla Corte di giustizia per chiarire dubbi sulla
compatibilità tra il diritto dell’UE in materia di diritto d’autore e diritti di
proprietà intellettuale e la norma procedurale francese che richiede che tutti i
coautori di un’opera cinematografica (come quelle in causa) siano citati in
giudizio perché la domanda sia ricevibile.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 18 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-422/24 Storstockholms Lokaltrafik
(Ravvicinamento delle legislazioni)
La causa ha origine dall’utilizzo di telecamere indossate dai controllori di
biglietti della AB Storstockholms Lokaltrafik, azienda che gestisce servizi di
trasporto pubblico, le quali registrano suoni e immagini dei passeggeri.
L’Autorità per la protezione della privacy (Svezia) aveva stabilito che l’azienda
non aveva informato adeguatamente i passeggeri, i cui dati erano stati raccolti,
concludendo che l’azienda aveva violato gli obblighi stabiliti dal regolamento
generale sulla protezione dei dati.
L’azienda aveva impugnato la decisione davanti al tribunale amministrativo di
Stoccolma (Svezia) e, dopo il rigetto, davanti alla Corte d’appello amministrativa
di Stoccolma (Svezia), che aveva annullato la sentenza del tribunale
amministrativo.
L’autorità svedese aveva quindi proposto ricorso contro la sentenza della corte
d’appello davanti alla Corte suprema amministrativa (Svezia), la quale si è
rivolta alla Corte di giustizia per l’interpretazione degli obblighi di trasparenza
imposti dal regolamento, per quanto riguarda le informazioni che devono
essere fornite in caso di dati raccolti con mezzi quali le telecamere indossate
dal personale del trasporto pubblico
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 18 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-366/24 Amazon EU (Tarifs minimaux
de livraison de livres)
(Libera circolazione delle persone)
Amazon EU ha contestato il decreto adottato in Francia nel 2023, con il quale
era stata imposta una tariffa minima per il servizio di consegna dei libri, anche
quando gli stessi libri erano soggetti alle norme sul prezzo fisso nella vendita al
dettaglio del libro ai sensi della legge sul prezzo del libro.
Secondo Amazon EU, la tariffa minima per la consegna aveva reso più difficile
la consegna in Francia dei libri da parte di rivenditori online con sede in altri
Stati membri, e quindi risultava in una restrizione discriminatoria o
protezionista. La Francia difendeva la misura in quanto inserita in una politica
culturale nazionale volta alla protezione e alla promozione delle librerie e della
diversità editoriale.
Dopo il ricorso davanti al Consiglio di Stato (Francia), quest’ultimo ha chiesto
alla Corte di giustizia se una normativa come quella francese sia compatibile
con le regole del mercato interno dell’UE e in particolare la libera prestazione di
servizi e la libera circolazione dei beni.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 18 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-184/24 Sidi Bouzid
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia)
Un padre e il figlio minore, richiedenti protezione internazionale, risiedevano
nel centro di accoglienza di Milano (Italia). Nel 2023 la prefettura di Milano
(Italia) aveva deciso di revocare le condizioni materiali di accoglienza (che
includono vitto, alloggio e vestiario), perché il padre aveva rifiutato il
trasferimento in un altro centro, sempre a Milano, dato che avrebbe
comportato l’allontanamento del figlio dal luogo di studio. La richiesta di
trasferimento era giustificata dal fatto che i due richiedenti stessero occupando
un alloggio destinato a quattro persone.
Il padre aveva presentato ricorso contro la decisione davanti al T.a.r.
Lombardia (Italia) e, dopo il rigetto, aveva impugnato l’ordinanza del tribunale
davanti al Consiglio di Stato (Italia). Il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello e
aveva rinviato la causa davanti al T.a.r.
Quest’ultimo si è rivolto alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale per
chiarire l’interpretazione della direttiva in materia di protezione internazionale,
nello specifico chiedendo se questa direttiva ostacoli una normativa nazionale
come quella italiana, che prevede la revoca delle condizioni materiali di
accoglienza in caso di rifiuto di trasferimento, qualora una decisione in questo
senso metta il richiedente protezione internazionale nella condizione di non
poter più soddisfare i bisogni vitali di sé e della propria famiglia.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 18 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-417/23 Slagelse Almennyttige
Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge
(Politica sociale)
Una legge danese classificava quartieri di alloggi popolari come “aree di
trasformazione” (prima “aree a forte ghettizzazione”) quando, tra altri criteri
socioeconomici, oltre la metà dei residenti era composta da “immigrati e loro
discendenti provenienti da paesi non occidentali”. Ai sensi di questa legge, i
servizi addetti all’edilizia popolare dovevano elaborare un piano urbanistico per
ridurre il numero delle abitazioni in quelle aree, ad esempio con la vendita, la
demolizione o la riqualificazione di alloggi esistenti, potendo quindi
comportare la risoluzione dei contratti di locazione e lo sfratto dei residenti.
Diversi locatari avevano impugnato gli sfratti (e la legge) davanti ai tribunali
danesi, lamentando che la una normativa nazionale comportasse una
discriminazione sulla base dell’origine etnica.
La Corte regionale dell’Est (Danimarca) si è rivolta alla Corte di giustizia
chiedendo se l’espressione “origine etnica” debba essere interpretata, ai sensi
della direttiva in materia di parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, nel senso che ricomprende
un gruppo di persone definite come “immigrati e loro discendenti provenienti
da paesi non occidentali” e, se del caso, se la legge danese costituisca una
discriminazione diretta o indiretta.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 18 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nelle cause riunite C-424/24 e C-425/25 FIGC e CONI
(Principi del diritto comunitario)
La causa riguarda ZD e MI, ex presidente e direttore della Juventus F.C.,
sanzionati dalla FIGC per aver preso parte a un sistema di plusvalenze fittizie
per fare apparire superiore il patrimonio del club.
Dopo un’assoluzione iniziale, era stata riaperta la procedura disciplinare
sportiva sulla base del materiale trasmesso dalla procura penale italiana. La
Corte federale d’appello della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio) aveva
imposto l’inibizione a svolgere attività in ambito calcistico in Italia per due anni;
il divieto era stato poi esteso a livello globale dalla FIFA (Federazione
internazionale di calcio). Il Collegio di garanzia dello Sport presso il CONI
(Comitato olimpico nazionale italiano), l’organo superiore della giustizia
sportiva, aveva confermato quella decisione.
I soggetti coinvolti avevano impugnato quelle sanzioni davanti al T.a.r. Lazio
(Italia), secondo il quale, interpretando la normativa nazionale, era necessario
dichiarare l’inammissibilità di qualsiasi ricorso diretto ad annullare o
sospendere una sanzione disciplinare sportiva. Il tribunale amministrativo
poteva solo accordare un risarcimento, senza esaminare nel merito la
legittimità delle sanzioni.
Il T.a.r. si è rivolto alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale chiedendo se
questo sistema sia compatibile con il diritto UE, in particolare con riferimento al
diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, al requisito di legittimità e chiarezza
delle violazioni disciplinari, nonché alle libertà di movimento e di concorrenza.
Verrà redatto un comunicato stampa di queste conclusioni.
Giovedì 18 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-769/23 Mara
Il Ministero della Difesa (Italia) aveva indetto una procedura aperta di gara per
l’affidamento di un appalto di servizi di manodopera relativi, tra l’altro, alle
operazioni di carico, scarico e trasporto di materiali, tra cui anche munizioni ed
esplosivi. Tra tre offerenti, l’appalto era stato aggiudicato a Mara utilizzando il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo perché si trattava di servizi
standardizzati.
Uno degli offerenti aveva impugnato l’aggiudicazione davanti al T.a.r. Lazio
(Italia), che aveva accolto il ricorso e annullato il bando di gara (l’appalto
avrebbe dovuto essere aggiudicato sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo perché i servizi erano ad alta intensità di manodopera).
Mara aveva proposto appello davanti al Consiglio di Stato, il quale si è rivolto
alla Corte di giustizia per chiarire se il diritto dell’UE ostacoli il divieto nazionale
di utilizzare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo quando i servizi sono
sia standardizzati, sia ad alta intensità di manodopera.
Giovedì 18 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-145/24 P BdM Banca / Commissione
(Aiuti di Stato)
Nel 2013, la banca italiana Banca Popolare di Bari SpA (BPB) aveva manifestato
il proprio interesse a sottoscrivere un aumento di capitale di Banca Tercas,
un’altra banca italiana detenuta da investitori privati che era stata posta in
amministrazione straordinaria a seguito di irregolarità accertate dalla Banca
d’Italia.
La manifestazione di interesse della BPB era tuttavia subordinata alla
condizione che il deficit patrimoniale della Tercas venisse interamente coperto
dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) (Italia), un consorzio di
diritto privato tra banche, a carattere mutualistico, destinato a intervenire a
titolo della garanzia legale dei depositi e che poteva anche sostenere, in
maniera preventiva e volontaria, un membro posto in regime di
amministrazione straordinaria.
Nel 2014, il FITD aveva deciso di coprire il deficit della Tercas e di concederle
alcune garanzie. La BPB deteneva l’intero patrimonio della Tercas. Con
decisione del 2015, la Commissione aveva constatato che tale intervento del
FITD a favore della Tercas era stato un aiuto di Stato illegittimo concesso
dall’Italia alla Tercas e ne aveva ordinato il recupero. Il Tribunale dell’Unione
europea aveva annullato la decisione della Commissione nel 2019 (T-98/16, T196/16 e T-198/16; v. anche comunicato stampa n. 34/19) e la Corte di giustizia
aveva confermato tale conclusione in una sentenza del 2021 (C-425/19; v.
comunicato stampa n. 30/21).
La BPB aveva adito il Tribunale per ottenere la condanna al risarcimento dei
danni da essa asseritamente subiti a seguito dell’adozione della decisione della
Commissione. A seguito del rigetto del ricorso della BPB del 2023 (T-415/21; v.
anche comunicato stampa n. 196/23), la BPB ha impugnato la sentenza davanti
alla Corte di giustizia.
Giovedì 18 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-320/24 Soledil
Due soggetti avevano concluso un contratto preliminare con il quale si
impegnavano ad acquistare un bene immobile presso la Soledil S.r.l. Il
contratto conteneva una clausola penale secondo la quale, in caso di
inadempimento da parte degli acquirenti, il venditore aveva il diritto di
trattenere l’intero importo dell’acconto versato, fermo restando il risarcimento
dell’eventuale maggior danno.
Dopo l’insorgenza della controversia per la mancata stipulazione del contratto
definitivo di vendita, un Collegio arbitrale (Italia) aveva emesso un lodo
arbitrale (con il quale aveva dichiarato la risoluzione del preliminare di vendita),
impugnato dai due acquirenti davanti alla Corte d’appello di Ancona (Italia), la
quale lo aveva dichiarato nullo. La Soledil aveva proposto ricorso per
cassazione contro la riduzione della penale e il rigetto della domanda di
risarcimento; la Corte di cassazione (Italia) aveva accolto il ricorso e rinviato la
causa davanti alla Corte d’appello di Bologna (Italia). Quest’ultima aveva
condannato i due soggetti al pagamento di una determinata somma a titolo di
penale, ritenendo la penale eccessiva; la sentenza era stata contestata con
ricorso per cassazione dagli acquirenti.
Essi sostenevano davanti alla Corte di cassazione (per la prima volta) la nullità
della clausola penale perché abusiva ai sensi della direttiva europea in materia,
perché si sarebbe trattato di un contratto fra consumatore e professionista e la
somma di denaro richiesta come risarcimento sarebbe stata eccessiva.
Il giudice italiano si è rivolto alla Corte di giustizia per l’interpretazione della
direttiva, nello specifico per quanto riguarda la possibilità di prendere in
considerazione la questione della validità della clausola penale in uno stato
così avanzato del procedimento.
Giovedì 18 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-325/24 Bissilli
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia)
HG era stato rinviato a giudizio nel 2015 in un procedimento penale davanti al
tribunale di Firenze (Italia) per rispondere di reati legati allo spaccio di sostanze
stupefacenti. Nel corso del processo, giunti all’udienza in cui si sarebbe dovuto
svolgere l’esame di HG, era stata disposta la partecipazione dell’imputato con
collegamento a distanza, perché si trovava detenuto nel carcare di Bruges
(Belgio); era stato emesso un OEI (ordine europeo d’indagine) per l’udienza in
videoconferenza, ma le autorità belghe avevano rifiutato l’esecuzione. Dato che
l’imputato non poteva comparire in udienza, il processo era stato rinviato.
Nel 2022 le autorità belghe avevano continuato a negare sia l’esame
dell’imputato in videoconferenza, sia la possibilità di trasferimento temporaneo
in Italia di HG.
Le autorità belghe sostenevano che l’audizione dell’imputato non era un atto di
indagine per il diritto belga e che la comparizione in videoconferenza era
contraria al diritto fondamentale a un equo processo.
Il Tribunale di Firenze si è rivolto alla Corte di giustizia per l’interpretazione
della direttiva relativa all’OEI, in particolare per quanto riguarda ai possibili
motivi di rifiuto dell’esecuzione di un OEI e la compatibilità tra la comparizione
dell’imputato in videoconferenza e i diritti fondamentali dell’UE.
Giovedì 18 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-345/24 AGCOM
(Ravvicinamento delle legislazioni)
L’AGCOM (Agenzia per le Garanzie nelle Comunicazioni) (Italia) aveva imposto
con delibera del 2022 una serie di obblighi di informazione alle imprese che
prestavano servizi di consegna dei pacchi in Italia per sorvegliare le condizioni
di lavoro e contrattuali; la delibera era stata impugnata davanti al T.a.r. Lazio
(Italia) da alcune delle imprese coinvolte. Il tribunale aveva accolto i ricorsi e
annullato la delibera. L’AGCOM aveva impugnato le sentenze del T.a.r. davanti
al Consiglio di Stato (Italia).
Il Consiglio di Stato si è rivolto alla Corte di giustizia per chiedere chiarimenti
sulla base giuridica (ossia l’atto di diritto dell’UE) su cui si fonda l’imposizione di
questi obblighi da parte dell’AGCOM e sui limiti entro i quali essi possono
essere imposti da un’autorità di regolamentazione come l’AGCOM.
Questa agenda propone una selezione di cause di
possibile interesse mediatico che saranno trattate nei
prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che
vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità
Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e
non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte
di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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