(AGENPARL) - Roma, 11 Dicembre 2025(AGENPARL) – Thu 11 December 2025 ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E L’AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA PER LO STUDIO DELLE
AZIONI COORDINATE DA IMPLEMENTARE NEL PROSSIMO DECENNIO PER LO SVILUPPO DELLA
MOBILITA’ SOSTENIBILE NEL TERRITORIO PROVINCIALE IN COERENZA CON LE ESIGENZE DEL
TERRITORIO E LE AZIONI LOCALI
Premesso che:
− ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 6/2012 “Disciplina dei trasporti” la provincia,
in materia di trasporto pubblico locale, esercita in forma associata con gli altri enti locali,
nell’ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale, funzioni e compiti riguardanti, fra l’altro,
la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi automobilistici e su impianti fissi e a
guida vincolata interurbani di linea, la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi a
domanda debole, nonché lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative e dei servizi di
mobilità, anche di soggetti privati, da integrare con i servizi di trasporto pubblico;
− ai sensi dell’art. 4, comma 4, della l.r. 6/2012 la provincia svolge funzioni volte a definire forme
integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza,
finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico
locale e della mobilità sostenibile;
− ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, della l.r. 6/2012 i comuni esercitano in forma associata con gli altri
enti locali, nell’ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale, funzioni e compiti riguardanti,
fra l’altro, la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di linea comunali (che sono
svolti nell’ambito del territorio di un comune o, limitatamente ai servizi svolti su impianti fissi e a
guida vincolata, che sono svolti anche parzialmente nell’ambito del territorio del comune
capoluogo di provincia) e di area urbana (che collegano il comune capoluogo di provincia con i
comuni ad esso conurbati), nonché dei servizi in aree a domanda debole o di usa, lo sviluppo di
forme di mobilità sostenibile ed innovative da integrare con i servizi di trasporto pubblico, la
promozione dell’utilizzo, della fruibilità e dell’accessibilità dei centri di interscambio in
coordinamento con i vettori di trasporto;
− ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l.r. 6/2012, i comuni esercitano le funzioni volte a definire forme
integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza,
finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico
locale e della mobilità sostenibile, nonché, fra gli altri, i compiti relativi all’approvazione dei piani
urbani della mobilità e dei piani urbani del tra ico, l’adozione dei provvedimenti relativi alla viabilità
comunale necessari a garantire l’accessibilità, con il trasporto pubblico e privato, dei punti di
interscambio con le reti di forza, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie, metropolitane
e metro tramviarie, ed altresì, in caso di comuni non capoluogo di provincia, l’istituzione,
l’a idamento, la stipulazione dei contratti e l’erogazione dei relativi corrispettivi, con oneri finanziari
integralmente a proprio carico, e nel rispetto del sistema tari ario integrato regionale, di eventuali
servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall’agenzia per il trasporto pubblico locale;
− in forza dell’art. 7 della l.r. n. 6/2012 è stata istituita l’Agenzia del TPL di Brescia, quale strumento
per l’esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione,
organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale nel
bacino territoriale di Brescia;
− ai sensi dell’art. 7, comma 13, della l.r. 6/2012 l’agenzia del TPL, fra l’altro, svolge le funzioni e i
compiti relativi: alla definizione e programmazione dei servizi di competenza, attraverso la
redazione e l’approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale, nonché la loro
regolazione e controllo; alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie, reperite anche
attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di TPL; allo sviluppo di iniziative finalizzate
all’integrazione tra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile; allo
sviluppo di forme innovative per la promozione e l’utilizzo del trasporto pubblico locale, fra cui
iniziative innovative mirate a incrementare la domanda, forme di comunicazione innovativa agli
utenti, politiche commerciali e di incentivazione all’utilizzo; alla definizione di politiche uniformi per
la promozione del sistema del t.p.l., incluso il coordinamento dell’immagine e la di usione
dell’informazione presso l’utenza; al monitoraggio della qualità dei servizi;
titolarità e nella gestione degli a idamenti relativi a tutti i servizi di TPL extraurbano attivi nel bacino
provinciale, sia regolati da Contratto di Servizio (Lotto I e Lotto II) sia operati in regime di
concessione (Lotto III), in particolare quale soggetto competente per la programmazione e la
gestione delle risorse finanziarie e per il coordinamento tra l’organizzazione del TPL esercitato con
vettori automobilistici ed i servizi ferroviari;
− gli obiettivi delle attività dell’Agenzia del TPL di Brescia comprendono l’incentivazione all’utilizzo dei
mezzi pubblici mediante azioni finalizzate alla promozione dell’intermodalità negli spostamenti, in
coerenza con gli obiettivi perseguiti con l’attuazione del Programma di Bacino (cfr. art. 13, c. 2,
lettera d) della Legge regionale 6/2012);
− ai sensi dell’art. 17 della citata l.r. 6/2012, le agenzie per il trasporto pubblico locale, d’intesa con
gli enti locali, possono definire nei bacini di propria competenza, anche attraverso forme integrative
di finanziamento, risorse finanziarie aggiuntive poste a carico degli enti locali medesimi, nei limiti
delle loro disponibilità di bilancio annuale, da destinare al sostegno dell’o erta complessiva dei
servizi di trasporto pubblico locale organizzati dalle agenzie stesse;
− ai sensi dell’art. 28 “Funzioni delle comunità montane” del decreto legislativo n. 267/2000 spetta
alle comunità montane l’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla
regione. Spetta, altresì, alle comunità montane l’esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita
dai comuni, dalla provincia e dalla regione;
− ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19/2008 la comunità montana, oltre alle
funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni
e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;
− ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.r. 19/2008 alle gestioni associate di cui sopra possono aderire
anche comuni limitrofi alla comunità montana, se non appartenenti ad un’altra comunità montana,
per un più e iciente ed e icacie esercizio delle funzioni e dei servizi comunali;
Considerato che:
− il territorio della provincia di Brescia è caratterizzato da una orografia assai complessa e
accidentata, caratterizzata da insediamenti residenziali e produttivi sparsi e con collegamenti viari
non sempre adeguati alle esigenze del TPL, soprattutto negli ambiti montani e della bassa pianura
orientale e occidentale;
− il bacino bresciano è altresì interessato da notevoli flussi turistici, in aumento nel corso degli ultimi
anni, polarizzati principalmente verso la città e le località rivierasche dei laghi di Garda, Iseo e Idro,
nonché negli ambiti montani, in cui è fiorente l’attività connessa al turismo culturale, a quello legato
alle attività sportive e alle attività ludico-ricreative;
− alle storiche esigenze di mobilità legate alle necessità scolastiche si stanno aggiungendo dunque,
con importanza sempre maggiore, anche le esigenze di mobilità pubblica connessa all’accesso alle
attività commerciali, ai servizi sanitari, all’accesso alle attività ricreative e culturali, con una
crescente domanda di integrazione tra le diverse modalità di trasporto privata (auto, bicicletta,
piedi) e il TPL su gomma e su ferro, sia in ambito cittadino e di area urbana che in ambito
extraurbano;
− nel corso delle numerose interlocuzioni avvenute negli ultimi mesi tra la Provincia di Brescia,
l’Agenzia del trasporto pubblico locale di Brescia, e il territorio, rappresentato dai Comuni e dalle
Comunità Montane, nonché da associazioni di categoria e rappresentanze sindacali, è emersa con
grande evidenza l’esigenza di garantire dei servizi di trasporto pubblico locale e icienti ed e icaci,
per l’intera durata dell’anno, a beneficio tanto della popolazione locale quanto delle esigenze di
mobilità della popolazione scolastica e dell’utenza turistica che interessa il territorio bresciano,
come elemento essenziale per il mantenimento della coesione sociale, per favorire lo sviluppo
economico e contrastare il fenomeno dello spopolamento dei territori rurali;
− nelle suddette interlocuzioni, oltre che l’attenzione sulle necessità di mantenimento di servizi di
trasporto adeguati, per quantità e qualità, è anche emerso come alcune dinamiche sociali ed
economiche richiedano un potenziamento di alcuni servizi attraverso revisione di linee e percorsi
del TPL, onde adeguarli alle mutate esigenze delle comunità locali e degli operatori
socioeconomici, ma anche la necessità di individuare con maggior dettaglio i possibili nodi di
interscambio tra il TPL, sia esso su ferrovia che su autolinee, e la complessa rete dei percorsi di
ambito comunale o sovracomunale dedicati alla cosiddetta “mobilità dolce”, allo scopo di
realizzare una integrazione più spinta tra le possibilità di spostamento e le esigenze di tipo locale e
quelle a scala intercomunale o provinciale, migliorando così l’e icacia degli interventi e ettuati, o
in progetto, dagli enti locali;
− anche nell’ambito dell’area urbana di Brescia, le numerose iniziative sviluppate dal Comune di
Brescia per lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile, richiedono di essere coordinate con
le iniziative a scala provinciale al fine di massimizzarne l’e icacia, con particolare riferimento alle
infrastrutture per il trasporto pubblico di massa, e quelle legate alla mobilità sostenibile e “dolce”;
− le analisi di coerenza tra le esigenze territoriali a scala locale e le principali direttrici di tra ico
pubblico sono in corso di elaborazione da parte dell’agenzia del TPL con la revisione del Programma
di Bacino, e le ipotesi formulate in sede di pianificazione richiedono di essere condivise con il
territorio al fine di calibrarle e di recepire eventuali nuove esigenze, in un quadro armonico e
integrato;
− vi è una necessità di adeguare alcune infrastrutture dedicate al trasporto pubblico locale su
gomma, con particolare riferimento ai centri di interscambio tra autolinee, ai depositi e alle
autostazioni, al complesso delle fermate dedicate al servizio, nonché ad alcune tratte stradali che
non permettono di svolgere in sicurezza e funzionalità i servizi programmati dall’Agenzia e quelli
che, in futuro, potrebbero essere richiesti dal territorio;
− è altresì opportuno che le diverse iniziative per lo sviluppo della mobilità sostenibile già realizzate
nel tempo dalle Comunità montane, dalla Provincia e dai Comuni (quali piste ciclabili, modalità
condivise di trasporto, bike sharing, ecc.), siano sempre più connesse alle reti di trasporto
pubblico locale, esistenti e di sviluppo;
− nell’area urbana di Brescia, caratterizzata da importanti flussi di tra ico dai comuni contermini al
capoluogo, dopo l’attivazione della metropolitana (M1) cittadina, avvenuta nel 2013, è stato
approvato e finanziato il progetto della nuova tramvia (T2), che sarà operativa presumibilmente a
partire dal 2030, e sono iniziati gli studi preliminari per l’ampliamento della rete tranviaria cittadina
con ulteriori possibili linee (T3), ma queste tre importanti infrastrutture, che delineano una rete su
ferro di assoluto rilievo, sono per ora limitate al solo territorio del comune capoluogo e non sono
ancora state valutati i possibili impatti positivi di eventuali future espansioni della rete
metropolitana e tranviaria nei comuni contermini appartenenti all’Area urbana;
Preso atto che:
− la Provincia di Brescia, i Comuni di Brescia, Gavardo, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Paitone,
Prevalle, Rezzato, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, la Comunità Montana di Valle Sabbia, la
Comunità Montana Parco Alto Garda e l’Agenzia del TPL di Brescia, hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa per la redazione di uno studio di prefattibilità per la realizzazione di un sistema di trasporto
rapido di massa a guida vincolata da Brescia a Villanuova sul Clisi-Roè Volciano, con possibile
prosecuzione per l’area del Garda e della Vallesabbia;
− a seguito del citato protocollo d’intesa l’Università degli Studi di Brescia, a idataria dello studio di
prefattibilità, ha elaborato una proposta progettuale di prefattibilità per la possibile realizzazione di
una tramvia veloce tra Brescia e Villanuova sul Clisi – Roè Volciano, corredata di relativa analisi
costi-benefici positiva, e condivisa nello schema di massima del tracciato con le amministrazioni
comunali potenzialmente coinvolte;
− il citato studio di prefattibilità ha suggerito che il beneficio atteso dalla realizzazione della nuova
opera, già positivo secondo le risultanze dell’analisi costi-benefici, sarebbe ulteriormente
incrementato dalla possibilità che la futura metrotranvia veloce possa raggiungere il lago di Garda,
almeno sino al territorio del comune di Salò, intendendo implicitamente che sarebbe opportuno
completare in tal senso lo studio di prefattibilità con l’individuazione del possibile tracciato dal
previsto capolinea di Villanuova sul Clisi – Roè Volciano sino a Salò;
Ritenuto pertanto opportuno che:
1. la Provincia di Brescia, con il supporto tecnico organizzativo dell’Agenzia del TPL di Brescia,
proceda ad una verifica delle esigenze future di mobilità del territorio, attraverso un confronto
da operarsi per bacini omogenei di carattere territoriale, con particolare riferimento
all’individuazione delle linee di sviluppo locali delle iniziative di mobilità sostenibile,
verificandone altresì la coerenza con le pianificazioni di scala intercomunale, provinciale e
regionale;
2. la Provincia di Brescia, con il supporto tecnico organizzativo dell’Agenzia del TPL di Brescia,
mediante confronto con il Comune di Brescia e con i Comuni dell’area urbana bresciana,
identifichi e condivida le linee future di sviluppo della mobilità sostenibile interessanti l’area
metropolitana, integrando le iniziative in essere con quelle a scala provinciale e individui in
un’ottica di condivisione le direttrici per l’eventuale ampliamento delle reti infrastrutturali
destinate ai servizi di trasporto pubblico di massa, su ferro e su gomma, valutando le condizioni
minime necessarie per il loro successivo sviluppo progettuale;
3. la Provincia di Brescia, con il supporto tecnico organizzativo dell’Agenzia del TPL di Brescia,
sostenga finanziariamente l’ampliamento dello studio di prefattibilità della cosiddetta
“metrotranvia veloce del Garda”, in prosecuzione dello studio elaborato dall’Università degli
studi di Brescia, per la definizione di un tracciato dal capolinea di Villanuova sul Clisi- Roè
Volciano sino a Salò;
4. al termine delle fasi di analisi e confronto siano elaborati i documenti direttori per un eventuale
successivo sviluppo di una pianificazione di scala provinciale per lo sviluppo coordinato delle
iniziative di mobilità sostenibile già avviate, programmate o di possibili evoluzioni nel prossimo
decennio;
5. i rapporti tra la Provincia di Brescia e l’Agenzia del TPL di Brescia siano disciplinati da un apposito
accordo che definisca gli ambiti della collaborazione, le tempistiche di realizzazione delle
attività e le relative fasi o lotti funzionali, l’ammontare delle risorse tecniche ed economiche
disponibili e necessarie per il compimento delle attività;
Atteso che:
− la Provincia di Brescia è disponibile a supportare finanziariamente, in una logica di cofinanziamento
le attività previste dal presente protocollo;
− l’Agenzia del TPL di Brescia è disponibile a svolgere le attività di supporto alla Provincia di Brescia
nell’e ettuazione delle analisi e confronto territoriale e nella redazione della relativa
documentazione di supporto, anche in ottica sinergica con gli studi e le elaborazioni già disponibili
relativamente alle proprie pianificazioni di sviluppo del TPL;
− il ruolo di verifica e coordinamento delle attività progettuali, degli studi e delle analisi preliminari
per la realizzazione del presente protocollo, al fine di garantire uniformità di indirizzi e adeguatezza
delle scelte, è opportuno che venga svolto dall’Agenzia del TPL per le sue specialistiche conoscenze
in materia di trasporto pubblico locale;
− le parti intendono disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di comune interesse di
cui sopra, a tale scopo concludendo il presente accordo ai sensi e per gli e etti dell’art. 15 della
legge 241/1990;
Tutto ciò premesso
la Provincia di Brescia (di seguito anche solo “Provincia”) e L’Agenzia del TPL di Brescia (di seguito anche
solo “Agenzia”), ciascuno per quanto di specifica competenza (di seguito anche solo “le Parti”)
convengono quanto segue:
Art. 1 (Premesse)
1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2 (Finalità)
1. Le Parti firmatarie del presente atto, per le motivazioni espresse nelle premesse, concordano
sulla opportunità di definire un accordo che disciplini i termini operativi e finanziari relativi ad
una analisi territoriale su scala provinciale che individui gli obiettivi di sviluppo della mobilità
sostenibile e che sia in stretto coordinamento con gli obiettivi di miglioramento dei servizi di
trasporto pubblico locale nel bacino bresciano, mediante:
a. l’analisi dello stato infrastrutturale esistente a servizio del TPL su ferro e gomma, della
mobilità sostenibile (car sharing, car pooling, bike sharing, ecc.) e “dolce “(piste ciclabili
e sentieri);
b. l’individuazione degli ambiti di convergenza delle pianificazioni locali sulla mobilità
sostenibile e “dolce” e i possibili sviluppi del trasporto pubblico locale, come risulta
dalle attuali pianificazioni approvate o in sviluppo;
c. l’individuazione delle linee direttrici per lo sviluppo di breve, medio e lungo periodo della
mobilità sostenibile e “dolce” integrata con i servizi di TPL esistenti e in sviluppo e in
relazione alle principali evidenze territoriali che necessitano di un incremento dei servizi
di trasporto;
d. l’analisi delle possibili necessità di sviluppo infrastrutturale a completamento della rete
esistente a disposizione del territorio tanto per il servizio di trasporto pubblico locale
che per la mobilità sostenibile, da ottenersi mediante potenziamento dei servizi di TPL
eserciti dall’Agenzia e mediante sviluppo di soluzioni per il miglioramento delle
dotazioni infrastrutturali a servizio dei territori;
e. l’ampliamento dello studio di prefattibilità della cosiddetta “metrotranvia veloce del
Garda”, in prosecuzione dello studio elaborato dall’Università degli studi di Brescia, per
la definizione di un tracciato dal capolinea di Villanuova sul Clisi- Roè Volciano sino a
Salò;
l’individuazione delle linee future di sviluppo, in un’ottica di condivisione col territorio,
delle direttrici per l’eventuale ampliamento delle reti infrastrutturali destinate ai servizi
di trasporto pubblico di massa, su ferro e su gomma, evidenziando le condizioni minime
necessarie per il loro successivo sviluppo progettuale.
2. Le Parti firmatarie del presente atto concordano sulla opportunità che le analisi siano svolte in
coordinamento con il territorio e siano svolte per fasi e aree omogenee, aventi le medesime
caratteristiche in termini di necessità di servizi di trasporto e centri aggregatori di tra ico nonché
simili caratteristiche morfologiche e funzionali del territorio e degli ambiti insediativi,
individuate come segue:
a. quadrante – nord est (Garda bresciano, Valle Sabbia e Valtrompia)
b. quadrante – nord ovest (Valcamonica, Sebino e Franciacorta)
c. quadrante sud – est (dal Garda alla ferrovia Brescia Cremona)
d. quadrante sud – ovest (dalla ferrovia Brescia Cremona alla ferrovia Treviglio Rovato
Brescia)
e. area urbana di Brescia e comuni contermini.
Art. 3 (Oggetto)
1. L’attività oggetto del presente accordo si concretizzerà in due distinte fasi:
a. Fase uno – l’Agenzia del Trasporto pubblico locale fornirà alla Provincia di Brescia un
supporto tecnico organizzativo, per mezzo delle sue strutture o di apporti esterni allo
scopo attivati, sotto la propria responsabilità, per l’organizzazione di tavoli territoriali di
confronto con gli Enti locali e le principali espressioni degli interessi territoriali al fine di
e ettuare le analisi di cui all’articolo 2 del presente atto. Il supporto avverrà per ambiti
territoriali distinti come individuati nel comma 2 del medesimo articolo 2.
b. Al termine delle analisi di cui alla lettera a. verranno redatti dei documenti di sintesi che
ricapitoleranno a livello provinciale l’esito delle indicazioni avute dal territorio e le
confronteranno, a livello sintetico e non analitico, con le sintesi delle pianificazioni
esistenti a livello sovraordinato e di scala provinciale in materia di TPL e di mobilità
sostenibile.
c. Fase due – successivamente ad una valutazione da parte della Provincia sugli esiti della
fase uno, potrà essere avviata la fase di costruzione di un documento direttore, che
partendo dagli esiti evidenziati nella sintesi della fase uno possa individuare le principali
linee di sviluppo, in orizzonte almeno decennale, delle azioni di possibile attivazione per
lo sviluppo della mobilità sostenibile in un quadro di integrazione spinta con il trasporto
pubblico locale e lo sviluppo delle infrastrutture ad esso relative, sia per ciò che attiene
alla mobilità su ferro che per quella su gomma. Il documento direttore costituirà la
sintesi delle linee di sviluppo previste a livello provinciale in materia di mobilità
sostenibile condivisa dal territorio. L’Agenzia per la redazione del documento direttore
potrà avvalersi, nel limite comunque delle somme trasferite ai sensi del presente
accordo, di supporti specialistici, se ritenuti necessari.
2. La durata della fase uno è orientativamente prevista in sei mesi dalla sottoscrizione del presente
accordo, salvo proroghe negoziabili tra le parti firmatarie. La durata della fase due è
indicativamente di 12 mesi dall’approvazione, da parte della Provincia, del documento finale di
sintesi della fase uno, eventualmente prorogabili di altri 6 mesi in caso di intesa tra le parti.
Art. 4 (Impegni delle parti)
1. Nel presente articolo sono disciplinati gli aspetti della compartecipazione finanziaria e degli
impegni specifici che ciascuna Parte si assume in relazione alla realizzazione di quanto
previsto al precedente articolo 3 del presente accordo.
2. la Provincia si impegna a trasferire all’Agenzia la somma complessiva di euro 20.000,00
(ventimila/00), per il finanziamento della fase uno delle attività come meglio definito nel
precedente art. 3, comma 1, lett. a. del presente atto. La Provincia si impegna altresì a fornire
il concorso tecnico dei propri u ici per ciò che attiene alla ricerca dei dati cartografici e di
pianificazione necessari alla predisposizione degli incontri territoriali e alla stesura del
documento di sintesi relativo alle attività del citato articolo 3.
3. L’Agenzia si impegna, con proprio personale o mediante ricorso a personale/servizi esterni
acquisiti allo scopo sotto la propria responsabilità e direzione, a svolgere il ruolo di segreteria
generale e predisposizione della documentazione per l’e ettuazione delle analisi territoriali
nonché per la redazione dei rapporti parziali, se necessari, e del documento finale di sintesi
della prima fase come definita nell’articolo 3 del presente atto.
4. la Provincia si impegna a trasferire all’Agenzia la somma complessiva di euro 130.000,00
(centotrentamila/00), per il finanziamento della fase due delle attività come meglio definito
nel precedente articolo 3, comma 1, lett. c. del presente atto, di cui 65.000,00
(sessantacinquemila/00) specificamente destinati alle finalità di cui al comma 1, lettera e) del
precedente articolo 2 del presente atto. La Provincia si impegna altresì a fornire il concorso
tecnico dei propri u ici per ciò che attiene alla ricerca dei dati cartografici e di pianificazione
necessari alla redazione del documento direttore e delle cartografie accessorie per la verifica
e coordinamento delle attività progettuali, degli studi e delle analisi preliminari necessari per
l’attuazione di quanto previsto nell’articolo 3 del presente atto.
5. L’Agenzia si impegna, con proprio personale o mediante ricorso a personale/servizi esterni
acquisiti allo scopo sotto la propria responsabilità e direzione, alla redazione del documento
direttore e delle cartografie accessorie, delle analisi territoriali conseguenti, e delle indicazioni
preliminari di massima per le progettazioni di dettaglio, qualora riferite ad opere di scarsa
complessità e impatto, inserendole nel documento direttore. L’agenzia si impegna inoltre a
definire il documento direttore nel pieno rispetto delle richieste territoriali ricomprese nel
documento finale di sintesi della prima fase, come definita nell’articolo 3 del presente atto.
Art. 5 (Durata)
1. Il presente accordo ha durata temporale dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 ed è
rinnovabile, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno al fine di permettere lo
svolgimento di tutte le attività previste. Il rinnovo di cui al periodo precedente può essere
attivato mediante scambio di comunicazioni tra le Parti con almeno un mese di preavviso.
2. L’Accordo potrà essere rinnovato anche successivamente, nei termini e con le modalità che
le Parti intenderanno stabilire per loro volontà ed espressa indicazione.
Art. 6 (Norme finanziarie)
1. Per raggiungere le finalità indicate nell’articolo 2 le Parti concordano di trasferire all’Agenzia
le somme pattuite con le seguenti modalità:
a) una rata anticipata di euro 20.000,00 (ventimila/00), entro il 31 dicembre 2025, per
quanto concerne le attività previste nel comma 1.a (fase uno) dell’articolo 3 del
presente atto;
b) per quanto concerne le attività previste nel comma 1.c (fase due) dell’articolo 3 del
presente atto: una rata anticipata di euro 20.000,00 (ventimila/00), entro il 31 giugno
2026, e una rata di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) entro due mesi dalla
consegna del documento direttore a saldo delle attività.
c) Per ciò che concerne le finalità dell’articolo 2 comma 1 lettera e: una rata anticipata
di euro 30.000,00 (trentamila/00) entro marzo 2026, e una rata di euro 35.000,00
(trentacinquemila) alla consegna dello studio di prefattibilità aggiornato, a saldo
delle attività.
2. L’Agenzia si impegna a presentare alla Provincia, contestualmente alla richiesta della prima rata
anticipata del comma 1 lettera b) del presente articolo, la documentazione attestante l’avvio delle
attività di redazione del documento direttore e i costi eventualmente sostenuti fino a quel
momento. A conclusione degli interventi previsti nel presente accordo, si impegna, inoltre, a
trasmettere alla provincia una rendicontazione economico-amministrativa indicante la
documentazione probatoria delle somme effettivamente erogate in relazione alle attività svolte,
come stabilito all’art. 4, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o
certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 7 (Comitato Tecnico di gestione dell’accordo)
1. Le Parti concordano di demandare ad un Comitato Tecnico, composto da un rappresentante per
ciascuna delle Parti che sottoscrivono il presente accordo, la gestione delle tematiche afferenti
eventuali modifiche non sostanziali, nonché, in via bonaria, la definizione di eventuali
controversie.
2. Il Comitato Tecnico, ove necessario e a seguito di richiesta di una delle Parti, viene costituito
con appositi provvedimenti di nomina dei suoi componenti da parte dei sottoscrittori del
presente accordo.
3. Il Comitato Tecnico potrà avvalersi, in caso di necessità e se condiviso tra le Parti, anche della
collaborazione di esperti esterni di supporto, in relazione alle tematiche affrontate.
Art. 8 (Nuove adesioni)
1. Le Parti concordano sin d’ora che, qualora si evidenziassero esigenze di carattere territoriale
inerenti allo sviluppo del TPL e della mobilità sostenibile meritevoli di essere valutate e
sviluppate in progettazioni e realizzazioni, è possibile l’adesione al presente accordo di altri
Enti territoriali o loro espressioni tecniche.
2. Ai fini dell’adesione, gli Enti interessati, con comunicazione scritta alle Parti, identificano
l’oggetto degli sviluppi progettuali o realizzativi e gli eventuali impegni a loro carico.
3. Mediante atto integrativo al presente accordo, sottoscritto dalle Parti territorialmente
competenti, verrà ratificata l’adesione del nuovo Ente, sanciti gli impegni tra le parti e definite
le modalità di finanziamento delle attività previste. In caso di rinnovo del presente atto, come
integrato dagli atti successivi disciplinati dal presente articolo, gli atti integrativi stessi
saranno automaticamente rinnovati, laddove possibile.
Art. 9 (Controversie)
1. In caso di controversie che non dovessero trovare definizione attraverso il Comitato Tecnico
di cui all’Art. 7 precedente, è competente il Foro di Brescia.
Letto, confermato e sottoscritto da:
Per la Provincia di Brescia, il Presidente Emanuele Moraschini
Per l’Agenzia del TPL di Brescia, il Presidente Giancarlo Gentilini
