(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2025(AGENPARL) – Fri 05 December 2025 Corte di giustizia dell’Unione europea
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Mercoledì 10 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa T-1129/23 Intel Corporation /
Commissione
(Concorrenza)
La causa è una continuazione della controversia tra Intel e la Commissione
europea in merito alle norme UE sulla concorrenza e deriva da una decisione
della Commissione del 2009. In quella decisione, la Commissione aveva
affermato che Intel aveva abusato della sua posizione dominante per escludere
il suo competitor AMD dal mercato dei microprocessori x86 e aveva sanzionato
Intel con una multa di 1.06 miliardi di euro.
La decisione era stata parzialmente annullata con sentenza dal Tribunale
dell’Unione europea del 2014 (T-286/09; v. anche comunicato stampa n. 82/14),
annullata nel 2017 dalla Corte di giustizia (C-413/14 P; v. anche comunicato
stampa n. 90/17), che aveva rinviato la causa davanti al Tribunale (T-286/09
RENV; v. anche comunicato stampa n. 16/22).
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e altre cause.
Nel 2022, il Tribunale aveva annullato una parte sostanziale della decisione del
2009, dichiarando che alcuni comportamenti sui quali la multa era fondata non
erano stati provati a sufficienza, con conseguente annullamento parziale della
violazione e dell’ammontare della multa.
La Corte di giustizia aveva respinto l’impugnazione della Commissione contro
quella sentenza nel 2024 (C-240/22 P; v. anche comunicato stampa n. 185/24).
Nel 2023, la Commissione aveva adottato una nuova decisione, limitandosi alle
pratiche non annullate dal Tribunale, in particolare le restrizioni imposte su HP,
Acer e Lenovo nell’uso dei processori AMD.
ricorsa davanti al Tribunale per l’annullamento parziale o totale della decisione
e la cancellazione o la riduzione della multa.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Mercoledì 10 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa T-458/22 Ryanair / Commission (TAP ;
aide à la restructuration)
(Aiuti di Stato)
Ryanair ha adito il Tribunale dell’Unione europea per l’annullamento di una
decisione del dicembre 2021 della Commissione europea con la quale aveva
approvato un pacchetto di aiuti di Stato per la TAP, la compagnia aerea di
bandiera del Portogallo. La decisione impugnata (v. comunicato stampa della
Commissione) aveva autorizzato il Portogallo a prestare aiuti alla ricostruzione
alla TAP per un valore di 2.55 miliardi di euro con un prestito e un piano di
ricapitalizzazione. Ryanair ha agito ai sensi dell’articolo 263 TFUE, che prevede il
controllo di legittimità da parte della Corte di giustizia sulle decisioni della
Commissione.
Il Portogallo aveva prima notificato alla Commissione nel giugno 2021 il suo
piano di sostegno alla TAP ai sensi degli orientamenti UE per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà. Questo piano era stato disposto dopo
un prestito di salvataggio fino a 1.2 miliardi di euro concessi nel 2020 durante
la pandemia da COVID-19. Quella precedente autorizzazione era stata
annullata dal Tribunale nel maggio 2021 a seguito di un ricorso di Ryanair,
rendendo necessaria un’altra autorizzazione da parte della Commissione nel
luglio 2021 per il nuovo prestito di salvataggio (T-465/20; v. anche comunicato
stampa n. 85/21).
Nel luglio 2021 la Commissione aveva aperto un’indagine formale perché
inizialmente dubitava che il piano di ristrutturazione del Portogallo rispettasse
tutte le condizioni previste dagli orientamenti per il salvataggio e la
ristrutturazione. Nonostante queste preoccupazioni, la Commissione ha poi
approvato la misura nel dicembre 2021, considerandola compatibile con il
mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE.
Ryanair ritiene che la decisione debba essere annullata.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 11 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-485/24 Locatrans
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia)
La controversia vede contrapposti ES, un autista, e il suo ex datore di lavoro,
Locatrans, un’impresa di trasporti con sede in Lussemburgo.
ES lavorava con un contratto di lavoro di diritto lussemburghese dal 2002,
operando trasporti tra diversi Stati dell’Unione europea. Nel 2014, Locatrans
aveva cercato di ridurre il suo orario di lavoro e lo aveva poi informato che la
maggior parte della sua attività lavorativa era stata svolta in Francia nel corso
dei precedenti 18 mesi. L’impresa lo aveva iscritto al sistema di sicurezza
sociale francese e gli aveva proposto un posto di lavoro in una società francese,
informandolo che dal luglio 2014 non avrebbe più fatto parte dell’organico di
Locatrans.
EF si era opposto alla risoluzione del suo contratto davanti al Tribunale del
lavoro di Digione (Francia), che nel 2017 aveva stabilito che il diritto
lussemburghese era applicabile e che le sue dimissioni erano chiare ed
inequivocabili.
In appello, la Corte d’appello di Digione aveva annullato quella sentenza,
dichiarando che ai sensi della Convenzione di Roma la scelta della legge
lussemburghese non poteva avere come effetto di privare il lavoratore della
protezione offerta dalle norme imperative della legge francese quando lo
stesso svolgeva abitualmente il suo lavoro in Francia. La corte aveva applicato il
diritto di lavoro francese, riqualificando la risoluzione del contratto come
ingiusta, e aveva disposto il risarcimento del lavoratore.
Locatrans aveva proposto ricorso per cassazione davanti alla Corte di
cassazione francese, lamentando che la corte d’appello non avesse provato che
la Francia fosse il reale luogo abituale di lavoro per tutto il periodo di impiego
del lavoratore, o che le parti volessero considerare la Francia come il luogo
stabile della prestazione. L’impresa riteneva che senza una tale prova le norme
imperative francesi in materia di impiego non dovessero prevalere sulla scelta
contrattuale in favore dell’applicazione del diritto lussemburghese.
La Corte di cassazione si è rivolta alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale
per chiarimenti sull’applicazione della Convenzione di Roma su rapporti di
lavoro transfrontalieri.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 11 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-497/24 Regione Marche (Taux d’aide
maximal)
(Agricoltura)
Nell’ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la
campagna 2020/2021 era stato approvato il bando regionale di attuazione della
misura Investimenti di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel 2020 GC
aveva presentato domanda di aiuto esibendo il proprio progetto. La Regione
Marche aveva approvato la graduatoria delle domande includendo anche
quella di GC, che aveva così diritto a un contributo erogabile per la maggior
parte in anticipo (solo una somma minoritaria era prevista a saldo al termine
dei lavori). AGEA, responsabile dell’erogazione del contributo, aveva erogato
l’anticipo; a seguito di una richiesta di modifica della domanda da parte di GC,
era stato rideterminato il contributo dovuto.
GC aveva poi chiesto il pagamento del saldo dichiarando di aver sostenuto una
spesa inferiore a quella ammessa nella modifica della domanda. Dopo aver
effettuato controlli di ammissibilità, la domanda di pagamento del saldo era
stata valutata parzialmente ammissibile. Nel 2022, la Regione Marche aveva
comunicato l’avvio del procedimento di revoca parziale dell’aiuto e di recupero
parziale dell’anticipo erogato, perché alcune spese erano state dichiarate
inammissibili.
GC aveva restituito la somma richiesta dalla Regione e aveva adito il Tribunale
di Ancona (Italia) per ottenere la dichiarazione di totale ammissibilità della sua
domanda di aiuto e di illegittimità della procedura avviata dalla Regione
Marche.
Il tribunale si è rivolto alla Corte di giustizia per l’interpretazione del
regolamento (UE) 1308/2013.
Giovedì 11 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-602/22 P ABLV Bank / CRU
(Politica economica)
L’ABLV Bank AS è un ente creditizio con sede in Lettonia e società madre del
gruppo ABLV, del quale l’ABLV Bank Luxembourg SA costituisce una della
società figlie.
Questi due enti erano sottoposti alla vigilanza della BCE; nel 2018 la ABLV Bank
era rientrata nel progetto del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
d’America in cui veniva classificata come “istituzione ad alto rischio di riciclaggio
di denaro”. Non potendo più effettuare pagamenti in dollari, si era trovata
esposta ai ritiri di depositi. La BCE aveva concluso che il dissesto era accertato
o prevedibile, ma il CRU (Comitato unico di risoluzione) non aveva ritenuto
necessaria l’adozione di una misura di risoluzione nei confronti dei due enti.
La ABLV Bank aveva presentato ricorso contro le decisioni del CRU,
chiedendone l’annullamento, davanti al Tribunale dell’Unione europea, che
aveva respinto il ricorso (T-280/18).
L’ente ha quindi proposto impugnazione contro la sentenza del Tribunale
davanti alla Corte di giustizia, chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata e delle decisioni del CRU.
Giovedì 11 dicembre 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna
(Libera prestazione dei servizi)
La causa trae origine da una controversia tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Italia) e la Regione Emilia Romagna (Italia).
La Presidenza del Consiglio aveva promosso un giudizio di legittimità
costituzionale davanti alla Corte costituzionale italiana in relazione all’articolo di
una legge regionale che prevedeva il rinnovo delle concessioni di derivazioni ad
uso idroelettrico (nel caso in cui il concessionario avesse ottenuto incentivi per
la produzione di energia connessi alla derivazione), per contrasto con la
Costituzione e con la direttiva 2006/123.
La Corte costituzionale si è rivolta alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale
nutrendo dubbi sulla compatibilità della legge regionale con la direttiva, in
particolare relativamente alla qualificazione dell’attività di produzione di
energia come prestazione di servizi.
Giovedì 11 dicembre 2025 – h. 9.30
Conclusioni nelle cause riunite C-684/24 Across Fiduciaria e a.
e C-685/24 Unione Fiduciaria e a.
(Ravvicinamento delle legislazioni)
Le società fiduciarie ricorrenti nelle due cause avevano adito il T.a.r. Lazio
(Italia) e il Consiglio di Stato (Italia) (per la riforma della sentenza del tribunale
amministrativo) per contestare i provvedimenti nazionali con i quali erano state
riconosciute come “affini al trust” e di conseguenza sottoposte agli obblighi di
informazione sulla titolarità effettiva, imposti dalla direttiva antiriciclaggio dopo
la modifica del 2018, la quale aveva esteso obblighi prima imposti solo ai
“fiduciari di trust espressi”.
Il Consiglio di Stato ha adito la Corte di giustizia per l’interpretazione della
direttiva con diverse questioni pregiudiziali.
Questa agenda propone una selezione di cause di
possibile interesse mediatico che saranno trattate nei
prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che
vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità
Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e
non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte
di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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