(AGENPARL) - Roma, 6 Novembre 2025(AGENPARL) – Thu 06 November 2025 In un mondo che cambia, cambiano le professioni
Le nostre proposte
Roma, 6 novembre 2025
Confcommercio Professioni è in Confcommercio la Federazione di
che rappresenta il lavoro autonomo professionale. Le professioni
non organizzate in ordini o collegi trovano rappresentanza in
Confcommercio professioni ai diversi livelli organizzativi ed in
particolare Confcommercio professioni è forma aggregativa
delle professioni ex art. 3 Legge n. 4/2013.
In un mondo che cambia, cambiano le Professioni
Le nostre proposte
Il lavoro autonomo professionale si caratterizza come un settore in continua
evoluzione, vista la sempre crescente domanda di nuove professioni da parte del mercato
per soddisfare le esigenze di famiglie, imprese e pubblica amministrazione. Ciò però non si
accompagna ad un adeguato sistema di tutele e incentivi per i professionisti, oltre ad
interventi che ne favoriscano la competitività e la crescita.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROFESSIONISTI
Valutiamo in modo positivo le disposizioni contenute all’interno della Legge 23
settembre 2025, n. 132 -Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza
artificiale, che stabilisce criteri regolatori volti a bilanciare le opportunità offerte dalle
nuove tecnologie con i rischi connessi al loro uso nonché a prevedere norme generali e
disposizioni specifiche per i vari settori che, da un lato, incentivino l’uso delle tecnologie
emergenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare la coesione sociale, e
dall’altro, propongano soluzioni per la gestione dei rischi basate su un approccio
antropocentrico.
Con particolare riferimento ai percorsi di alfabetizzazione e di formazione previsti
in tema di intelligenza artificiale e destinati ai professionisti, salutiamo con favore
l’estensione anche alle Associazioni di cui alla Legge n. 4/2013 di quanto previsto per gli
ordini professionali, ovvero di prevedere percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i
professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all’uso dei sistemi di intelligenza
artificiale. E’ indispensabile infatti che per tutti i professionisti senza distinzioni siano
organizzati percorsi sistematici di formazione sugli strumenti di Intelligenza artificiale che
prevedano non solo la parte addestrativa ma anche una analisi critica per mettere in luce
le potenzialità e le problematicità dello strumento e i limiti di utilizzo (aspetti spesso
minimizzati se non addirittura omessi dai fornitori di tali tecnologie), che vanno sempre
tenuti presente e richiedono aggiornamenti continui in funzione di specifiche pratiche di
utilizzo.
Tuttavia, riteniamo doveroso sottolineare alcuni aspetti che continuiamo a
considerare critici della nuova normativa in materia di IA:
obbligo di comunicazione sull’uso dell’IA. Il professionista deve poter
decidere autonomamente di comunicare ai propri clienti come utilizza l’IA, non per
vincolo di legge, ma come scelta volta ad aumentare la sua credibilità professionale.
Non dovrebbe, invece, essere obbligato, come previsto, a dichiarare sempre e
comunque l’utilizzo dell’IA ai clienti;
b) Compensi modulabili e sovrapposizione normativa. Si rilevano dubbi in merito
al fatto che tra i criteri di delega al Governo in materia di adeguamento alle normative
europee vi sia la possibilità di prevedere compensi modulabili sulla base delle
responsabilità e dei rischi connessi all’uso dell’intelligenza artificiale. Tale previsione
risulterebbe priva di una reale necessità, sovrapponendosi alla normativa in materia di
equo compenso, già applicabile alle professioni associative e per cui si attendono i
parametri del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT);
c) Ambiguità sulle attività consentite e su quelle di supporto. Consentire l’utilizzo
dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali “esclusivamente per esercitare
attività strumentali e di supporto all’attività professionale”, senza definire
specificatamente quali siano queste attività, “rischia di causare una situazione di
incertezza, lasciando ampio spazio ai decreti legislativi delegati o, in mancanza di questi,
all’interpretazione caso per caso”;
d) Il concetto di prevalenza dell’attività intellettuale. Riteniamo che il concetto di
prevalenza dell’attività intellettuale necessiti di chiarimenti per evitare interpretazioni
ambigue che potrebbero influire negativamente sull’applicazione pratica della normativa.
Per i motivi sopra esposti chiediamo che l’attuazione dei principi della Delega a
cui il Governo deve attenersi, coinvolga le rappresentanze del mondo professionale
comprese le forme aggregative di cui alle Legge n. 4/2013
POLITICHE ATTIVE
Rispetto all’esigenza di tutela del reddito per la riduzione o sospensione delle
attività lavorative per gli iscritti alla Gestione separata Inps, nella Legge di Bilancio
2024, le modifiche introdotte per l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e
Operativa (ISCRO) hanno risposto alle nostre richieste, presentate al Tavolo tecnico
del Lavoro autonomo, per rendere la misura strutturale e diminuire l’aliquota di
contribuzione aggiuntiva, oltre ad ampliare la platea dei destinatari attraverso la
modifica dei requisiti di accesso.
Bene che con il D.L. 60/2024 (D.L. Coesione-Lavoro) sia stato agevolato
l’accesso all’ISCRO, rendendo meno stringente il requisito della partecipazione ai corsi di
aggiornamento professionale, e sia stata prevista l’iscrizione, a cura dell’INPS, all’interno
del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa.
Risulta invece contraddittorio non prevedere l’accredito di contribuzione
figurativa per l’indennità, considerandola, al contempo, reddito imponibile (nella
precedente versione, prevista dalla legge n. 178 del 2020, l’indennità non concorreva alla
formazione del reddito). Sarebbe opportuno, come ripetutamente chiesto, modificare tali
disposizioni e introdurre la contribuzione figurativa per l’indennità in analogia con quanto
il nostro ordinamento prevede per gli ammortizzatori sociali legati alla continuazione e
cessazione del rapporto di lavoro, affinchè i beneficiari non siano danneggiati per il diritto
e la misura della pensione.
Auspichiamo inoltre, un coinvolgimento delle Forme aggregative delle
associazioni professionali di rappresentanza delle professioni non organizzate in
ordini o collegi di cui alla Legge n. 4 del 2013, che siano comparativamente più
rappresentative nel territorio nazionale, per la definizione dei percorsi di aggiornamento
professionale che accompagnano l’erogazione dell’indennità.
Inoltre, occorre introdurre meccanismi di finanziamento dell’attività di formazione,
accessibili anche per professionisti, anche utilizzando le risorse messe a disposizione
dall’Unione Europea. Sarebbe auspicabile un’estensione di alcune misure di politica attiva,
come per esempio il FNC, anche ai lavoratori autonomi professionali per lo sviluppo delle
competenze legate all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Nel dettaglio, si può
prevedere uno stanziamento ad hoc di risorse per questa categoria di lavoratori o il loro
coinvolgimento in misure già previste per i lavoratori subordinati che devono però essere
riformulate e riadattate alle esigenze e peculiarità di questa specifica categoria di
lavoratori. In particolare, dalle analisi approntate da Confcommercio professioni sulla
Gestione Separata INPS risulta evidente il dato di avanzo dell’aliquota legata alle
prestazioni minori di welfare (e a quelle relative all’ISCRO) per i professionisti iscritti, in
quanto i versamenti contributivi sono stati di gran lunga superiori rispetto alle prestazioni
erogate. Pertanto, questo avanzo potrebbe rappresentare una fonte utile di finanziamento
per la formazione, lasciando invariate le rispettive aliquote dei contributi. Peraltro queste
risorse potrebbero essere destinate ad apposite sezioni istituite all’interno dei Fondi
Interprofessionali alle quali possano aderire i professionisti contribuenti esclusivi della
Gestione Separata destinatari delle prestazioni cd minori di welfare e dell’ISCRO. In questo
modo, i Fondi, istituiti da associazione comparativamente più rappresentative, possono
concorrere ad attività di formazione professionale.
Occorre inoltre, investire sul capitale umano, attraverso il rafforzamento del
sistema di istruzione secondaria e terziaria, post laurea e della formazione continua e
manageriale, prevedendo l’inclusione delle professioni non ordinistiche nei percorsi
educativi e formativi con gli strumenti di formazione scuola-lavoro, tirocini e
apprendistato.
Si chiede l’attuazione di una misura attesa dal 2017: l’attivazione degli Sportelli
del lavoro autonomo con un ruolo per le Associazioni a livello territoriale, secondo
quanto previsto dalla legge n. 81 del 2017.
Infine, ricordiamo la procedura di iscrizione al Portale inPA per il reclutamento dei
professionisti chiamati all’attuazione del PNRR, procedura che va monitorata per
consentire sempre un migliore accesso al fine di assicurare trasparenza e aggiornamento
costante. In tal senso, si ricorda la firma del protocollo d’intesa tra Confcommercio e
Confcommercio Professioni con il Ministero della Pubblica amministrazione, con cui è
stata avviata una collaborazione per implementare le funzioni specifiche di ricerca
nell’ambito del Portale, in modo da selezionare i professionisti interessati a tali
opportunità.
ACCESSO AGLI INCENTIVI E MISURE PER LA COMPETITIVITÀ
Con riferimento alle agevolazioni in tema di digitalizzazione, ricerca, sviluppo e
innovazione del sistema produttivo, non si possono escludere i professionisti, che sono
protagonisti in tali campi al pari delle imprese anche se in modo diverso. Ad esempio, i
professionisti non sono stati inclusi nella platea dei beneficiari del credito
d’imposta sia per la formazione 4.0 previsto dalla legge n. 205 del 2017, sia
all’interno del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Piano Transizione 5.0) che ha
riconosciuto un credito d’imposta solo nei confronti delle imprese concernenti
investimenti che già facevano parte del piano impresa 4.0, non riconoscendo ancora
una volta il ruolo dei professionisti.
Positiva l’introduzione, nella Riforma del sistema di incentivi alle imprese (Legge
160/ 2023), del principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di
usufruire di specifiche misure incentivanti. Ciò viene incontro alle nostre istanze per
l’equiparazione tra imprese e professionisti in tema di accesso agli incentivi. Importante in
tal senso, che questo principio sia stato declinato nello “Schema di decreto legislativo
recante codice degli incentivi”- A.G. 294,come peraltro da nostra richiesta, comprendendo
tutte le professioni nella definizione di lavoratore autonomo contenuta all’articolo 2, e
prevedendo all’articolo 10 che i professionisti possano accedere ai bandi alle condizioni
previste per le PMI, con soluzioni che rendano fruibile il bando anche in presenza di
condizioni che fino ad ora hanno impedito l’effettiva parificazione tra professionista e PMI.
Sempre in tema di accesso agli incentivi, è da salutare con favore l’introduzione, ad
opera del D.L. 60/2024 (D.L. Coesione-Lavoro), di due incentivi all’autoimprenditorialità,
quali l’Autoimpiego Centro-Nord Italia (art. 17) e Resto al Sud 2.0 (art. 18), tramite cui si
prevedono dei finanziamenti, anche a fondo perduto, volti ad aiutare i giovani
professionisti in condizione svantaggiata ad avviare la propria attività.
EQUO COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
La Legge n. 49 del 2023 in materia di equo compenso delle prestazioni
professionali, costituisce sicuramente un primo importante passo, la cui efficacia dovrà
valutarsi in fase di attuazione. Positivo,, che la norma sia volta a contrastare gli effetti
dello squilibrio contrattuale tra professionista e contraenti forti, compresa la Pubblica
amministrazione, e che le professioni non organizzate della Legge 4/2013 siano
comprese nella nuova disciplina, come da noi richiesto.
fondamentale altresì, sarà stabilire, con particolare attenzione data la novità, i
parametri per la determinazione dei compensi equi per i professionisti della Legge n.
4 del 2013, definiti con un decreto del Ministero delle Imprese e Made in Italy. In attesa
della definizione dei suddetti parametri la Legge sull’equo compenso per le professioni
della Legge 4 2013 è inapplicabile.
WELFARE, PREVIDENZA E QUALITÀ DELLA VITA
In tema di welfare, si ribadisce l’opportunità di garantire ai professionisti non
organizzati in ordini e collegi iscritti alla Gestione separata Inps e, in linea generale,
a tutti i lavoratori autonomi, la piena deducibilità – nel medesimo ammontare
riconosciuto ai lavoratori dipendenti – dei contributi destinati non solo ai fondi
integrativi “puri” del SSN ma alla totalità delle forme di sanità integrativa, incluse le
mutue sanitarie integrative, sia come misura di riduzione della disparità di
trattamento tra questi ultimi e i lavoratori dipendenti sia come opportunità di
sviluppo del sistema di welfare. E proprio in un’ottica di potenziamento di tale
sistema, per assicurare ai lavoratori in parola coperture previdenziali e sanitarie
integrative a quelle offerte dal sistema pubblico, sarebbe opportuno favorire il
ricorso agli strumenti bilaterali già esistenti, laddove possibile e fatta salva la
volontà in tal senso delle Parti istitutive. Obiettivo questo già raggiunto nell’ambito