(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2025(AGENPARL) – Fri 31 October 2025 [image: image.png]
*Confimi Industria: “ingiusta la tassazione su perdite fiscali durante
Covid, si torni indietro” *
Confimi Industria esprime forte disappunto nel commentare la risposta del
sottosegretario Lucia Albano al question time del 29 ottobre 2025, che è
sembrata avallare il comportamento dell’Agenzia delle entrate che – in
relazione ai contributi concessi durante la pandemia (Covid-19) ed
espressamente detassati proprio per non ridurre l’effetto del sostegno
(articolo 10-bis D.L 137/2020) – disconosce con relativi accertamenti il
riporto delle perdite fiscali realizzate negli anni “maledetti”.
Questo comportamento crea una ingiustificata disparità di trattamento fra
chi (nonostante i cali di fatturato) ha comunque chiuso – tolti i
contributi percepiti – in utile fiscale e chi invece causa la particolare
incidenza della pandemia ha chiuso con perdita fiscale (o comunque con
utili inferiori al contributo detassato).
Il comportamento dell’Agenzia è altresì particolarmente offensivo,
sottolinea Confimi Industria “Dopo aver erogato le somme necessarie al
contenimento del virus stabilite dall’allora Governo a causa dei lockdown
ora l’Agenzia vuole riconcorrerle presso le imprese che nonostante le
enormi difficoltà sono in qualche modo sopravvissute e provano comunque a
resistere in un contesto geopolitico tuttora orribile. Ė un brutto segnale
e ci si augura che il Governo – se si tratta di questioni normative non
superabili con un’interpretazione legata al semplice buon senso – voglia
porre rimedio già con questa Legge di bilancio o in ogni caso con il primo
provvedimento utile”.
Impresa A
con calo fatturato e contributo covid
Impresa B
con calo fatturato e contributo covid
Reddito esclusi ristori Covid: 100
Reddito esclusi ristori Covid: 10
Contributo Covid non imponibile: 30
Contributo Covid non imponibile: 30
Reddito fiscale dell’anno: 100
Reddito fiscale dell’anno: *- 20 (perdita)*
Ires dell’anno: 24 (no Ires su 30)
Ires pagata: 0 (no Ires su 30)
Ires risparmiata pari a 7,20
*Nel caso di utilizzo della perdita negli anni successivi l’AdE pretende
(nell’esempio) 4,8*
