(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2025(AGENPARL) – Thu 30 October 2025 Corte di giustizia UE
Stampa e Informazione
Sezione italiana
Lussemburgo, 30 ottobre 2025
Nota per la stampa – documento non ufficiale
Conclusioni nella causa C-747/22 INPS (Assistance sociale e accès à l’emploi –
Discrimination indirecte)
Il presente documento è stato redatto dalla cellula italiana dell’Unità Stampa e Informazione allo scopo di
fornire un’informazione rapida alla stampa. Si prega di notare che il suo contenuto non è ufficiale e non
vincola la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Il documento non può essere né riprodotto né citato (off
the record).
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia)
Secondo l’Avvocato generale Emiliou, la normativa di uno Stato membro non può
prevedere che un beneficiario di protezione internazionale ai sensi del diritto dell’UE debba
rispettare il requisito di residenza di almeno 10 anni (di cui gli ultimi due in modo
continuativo) nello Stato membro per poter accedere a determinate misure di assistenza
sociale. Una normativa di questo tipo è conforme al diritto dell’UE se le misure di
assistenza sociale in questione non costituiscono prestazioni essenziali.
KH è un beneficiario di protezione sussidiaria arrivato in Italia nel 2011, dove ha vissuto e si è
sposato nel 2019; le figlie sono nate in Italia nel 2020. Ha inizialmente ottenuto il reddito di
cittadinanza; a seguito di verifiche da parte dell’INPS, però, è risultato che KH, al momento della
richiesta, non aveva ancora soddisfatto il requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni (di
cui gli ultimi due continuativi) 1. Di conseguenza, nel 2021 l’INPS ha revocato il reddito di
cittadinanza di KH.
KH ha presentato ricorso davanti al Tribunale di Bergamo contro l’INPS, perché la revoca sarebbe
discriminatoria ai sensi del diritto dell’UE: la direttiva 2011/95/UE 2 in materia di protezione
internazionale prevede infatti parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i beneficiari
di protezione internazionale per quanto riguarda l’accesso a misure di assistenza sociale. Secondo
l’INPS, il reddito di cittadinanza non ricadrebbe tra le misure intese dalla direttiva.
Il Tribunale di Bergamo si è rivolto alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale per
l’interpretazione della direttiva, nello specifico chiedendo se la normativa italiana sia in contrasto
con il diritto dell’UE nella parte in cui richiede la residenza di almeno 10 anni in Italia per poter
ottenere una prestazione come il reddito di cittadinanza.
Nelle sue conclusioni, l’Avvocato generale Emiliou afferma in primo luogo che gli strumenti previsti
nel decreto-legge italiano per i beneficiari di protezione internazionale 3 rientrano nell’ambito di
applicazione della direttiva 2011/95, dato che perseguono l’obiettivo comune di incentivare il loro
accesso al mercato del lavoro.
In secondo luogo, l’Avvocato generale riflette sulla nozione di “assistenza sociale” ai sensi della
direttiva 2011/95, applicandola poi al caso italiano. Partendo dalla definizione fornita dalla Corte di
giustizia, egli ritiene che la misura del reddito di cittadinanza sia una misura di assistenza sociale
perché presenta diverse caratteristiche che nella giurisprudenza della Corte sono associate a
questo concetto: si tratta, infatti, di una misura istituita da autorità pubbliche, che considera la
situazione specifica del beneficiario e che mira a garantire un livello minimo di sussistenza. In più,
lo stesso decreto-legge fa riferimento ai bisogni minimi del beneficiario e della sua famiglia che il
reddito di cittadinanza vuole soddisfare.
Per l’Avvocato generale, non rileva il fatto che il reddito di cittadinanza sia condizionato dalla
disponibilità immediata del beneficiario al lavoro, poiché in ogni caso è una misura di contrasto alla
povertà, né il fatto che sia temporaneo. Inoltre, la natura complessa della misura (al tempo stesso
apporta benefici economici e facilita l’accesso al mercato del lavoro) non impedisce che essa
possa essere comunque considerata una forma di assistenza sociale.
In terzo luogo, l’Avvocato generale affronta il tema della parità di trattamento che ai sensi della
direttiva 2011/95 deve essere garantita a beneficiari di protezione internazionale, quando vengono
predisposti strumenti per l’accesso all’occupazione. Il requisito della residenza di almeno 10 anni
produce una discriminazione indiretta, dato che incide principalmente su cittadini stranieri, tra cui i
beneficiari di protezione internazionale. Questi ultimi, peraltro, sono soggetti già di per sé
strettamente legati allo Stato membro (quello che concede lo status e che può anche revocarlo).
Inoltre, la residenza minima non è inclusa tra i possibili motivi che possono giustificare una
limitazione dei diritti conferiti dalla direttiva 2011/95.
In quarto e ultimo luogo, la direttiva 2011/95 fa riferimento a “prestazioni essenziali” che devono in
ogni caso essere offerte ai beneficiari di protezione sussidiaria, anche quando altre forme di
assistenza sociale sono limitate. L’Avvocato generale conclude che è compito del Tribunale di
Bergamo accertare se una misura come il reddito di cittadinanza non fornisca una prestazione
essenziale e possa quindi essere negata ai beneficiari di protezione sussidiaria, tenendo conto
della definizione proveniente dalla giurisprudenza della Corte.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito
dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella
causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa.
La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Questo è uno dei requisiti previsti per poter richiedere e ottenere il reddito di cittadinanza previsti dal decreto legge
n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019 (articolo 2, comma 1).
Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta.
Come da direttiva 2011/95, si intende “protezione internazionale” lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria (articolo 2, lettera a).