(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2025(AGENPARL) – Fri 24 October 2025 Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 27 al 31 ottobre 2025
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Jacques René
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Martedì 28 ottobre 2025 – h. 9.00
Trattazione orale nella causa C-802/24 Reibel
(Politica estera e sicurezza comune)
Mercoledì 29 ottobre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa T-422/23 Comi / Parlamento
(Diritto delle istituzioni)
La ricorrente è deputata al Parlamento europeo dal novembre 2022 (nel
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Gruppo PPE), dopo esserlo già stata dal 2009 al 2019. La stessa ha presentato
richieste nell’ambito degli stanziamenti al gruppo PPE a titolo della voce di
bilancio 400 del Parlamento (che comprende spese dei gruppi politici, ad
esempio amministrative): nello specifico, si trattava di richieste di pagamento a
diversi prestatori di servizi di spese che aveva effettuato la ricorrente. Il Gruppo
PPE aveva concluso questi pagamenti.
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Calendario sul
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i dettagli su queste
e altre cause.
Nel 2019, l’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) ha avviato un’indagine
per sospette irregolarità in alcune delle richieste della ricorrente. Quest’ultima
è stata informata di queste indagini.
A seguito della relazione finale dell’OLAF, che ha attestato l’esistenza delle
irregolarità, il Segretario generale del Gruppo PPE ha emanato una decisione
con la quale ha ordinato alla ricorrente la restituzione delle somme. Il Direttore
generale delle Finanze del Parlamento europeo ha poi emesso la relativa nota
di addebito.
La ricorrente si è quindi rivolta al Tribunale chiedendo in particolare
l’annullamento della decisione del Segretario e della nota di addebito.
Giovedì 30 ottobre 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-747/22 INPS (Assistance sociale e
accès à l’emploi – Discrimination indirecte)
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia)
KH è un beneficiario di protezione sussidiaria arrivato in Italia nel 2011, dove
ha vissuto e si è sposato nel 2019; le figlie sono nate in Italia nel 2020.
Ha inizialmente ottenuto il reddito di cittadinanza; a seguito di verifiche da
parte dell’INPS, però, è risultato che KH, al momento della richiesta, non aveva
ancora soddisfatto il requisito (necessario ai sensi della normativa italiana)
della residenza in Italia per almeno 10 anni (di cui gli ultimi 2 consecutivi). Di
conseguenza, nel 2021 l’INPS ha revocato il reddito di cittadinanza di KH.
KH ha presentato ricorso davanti al Tribunale di Bergamo contro l’INPS, perché
la revoca sarebbe discriminatoria ai sensi del diritto dell’UE: la direttiva in
materia di protezione internazionale prevede infatti parità di trattamento tra i
cittadini di uno Stato membro e i beneficiari di protezione internazionale per
quanto riguarda l’accesso a misure di assistenza sociale. Secondo l’INPS, il
reddito di cittadinanza non ricadrebbe tra le misure intese dalla direttiva.
Il Tribunale di Bergamo si è rivolto alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale
per l’interpretazione della direttiva, nello specifico chiedendo se la normativa
italiana sia in contrasto con il diritto dell’UE nella parte in cui richiede la
residenza di almeno 10 anni in Italia per poter ottenere il reddito di
cittadinanza.
Giovedì 30 ottobre 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-293/24 Ferreira da Silva e Brito e a.
(Politica sociale)
L’evento che ha dato origine alla causa risale al 1993, ossia l’anno del
licenziamento collettivo dei dipendenti della compagnia aerea AIA (Air Atlantis,
SA) dopo la sua liquidazione; al tempo, quasi tutti i dipendenti avevano
accettato l’indennità loro spettante perché pensavano che il licenziamento
fosse inevitabile. Solo in seguito erano venuti a conoscenza del fatto che
l’azionista di maggioranza dell’AIA, la TAP (TAP Air Portugal), avesse iniziato a
utilizzare alcuni aerei dell’AIA per gestire voli già programmati prima della
liquidazione.
Gli ex dipendenti dell’AIA hanno quindi impugnato il licenziamento collettivo
davanti alle giurisdizioni portoghesi, arrivando davanti alla Corte suprema del
Portogallo, che ha respinto il ricorso nel 2009 dichiarando legittimo il
licenziamento collettivo.
I ricorrenti hanno presentato ricorso davanti alle Sezioni civili di Lisbona contro
lo Stato portoghese per manifesta illegittimità della sentenza della Corte
suprema; le Sezioni civili hanno adito nel 2013 la Corte di giustizia con un rinvio
pregiudiziale. La Corte si è pronunciata nel 2015 (C-160/14; v, anche
comunicato stampa n. 96/15); a seguito del rigetto del ricorso da parte dei
giudici portoghesi, alcuni ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario alla
Corte suprema, che nel 2024 ha rivolto alla Corte di giustizia questioni
pregiudiziali, riguardanti in particolare l’interpretazione del diritto dell’UE in
materia di diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di stabilimenti.
Questa agenda propone una selezione di cause di
possibile interesse mediatico che saranno trattate nei
prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che
vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità
Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e
non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte
di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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