
Lo scorso 4 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato tre disegni di legge delega finalizzati a una profonda riforma degli Ordini professionali. Interessate sono, nello specifico, professioni sanitarie e altri 15 Ordini, che vanno dagli avvocati agli architetti, dai consulenti del lavoro ai geometri e ai periti, dagli attuari agli ingegneri. Rinviato, invece, l’esame del disegno di legge delega relativo alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
Un intervento atteso da anni con l’obiettivo di semplificare, sburocratizzare e valorizzare le singole professioni.
La riforma relativa all’ordinamento forense segue quella introdotta con il d.P.R. n. 137 del 2012, che già ridisegnava in maniera organica l’ordinamento delle professioni. Si punta oggi a modernizzare la figura dell’avvocato, semplificare la macchina burocratica, e rafforzarne la formazione per stare al passo di una giustizia sempre più digitalizzata. Si ribadisce il principio di libertà e indipendenza dell’avvocato attraverso il ripristino del giuramento professionale. Vengono considerate esclusive dell’avvocato le attività di consulenza e assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale; vengono confermato il carattere personale dell’incarico, anche quando l’avvocato esercita all’interno di un’associazione o società professionale, e il principio della libera pattuizione delle parti e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale. È previsto che l’emanazione e/o la modifica del Codice Deontologico forense avvenga per mano del Consiglio nazionale forense, e viene rafforzata la disciplina del segreto professionale. Il disegno di legge regola anche lo svolgimento della professione in forma collettiva, stabilendo che un’associazione possa essere qualificata come “forense” solo se la maggioranza degli associati sono avvocati; quanto alla costituzione di società tra professionisti (STP), e quindi anche tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo. Viene poi ammessa la costituzione di reti professionali multidisciplinari e all’avvocato conferita la possibilità di esercitare la professione partecipando a dette reti, ma in questo caso un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo. Infine, la legge delega interviene su una tematica molto cara agli avvocati, che è quella monocommittenza e sulla collaborazione continuativa all’interno degli studi legali, classificando tale attività come prestazione d’opera professionale intellettuale, così da favorire l’accesso al mercato e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato e ampliare il catalogo delle attività “compatibili” con la professione di avvocato; vengono aggiunte cariche o funzioni quali amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo, confermando, infine, la compatibilità con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche.
La riforma delle professioni sanitarie mira a un’ampia rimodulazione dell’attuale sistema sia dal punto di vista formativo che ordinistico. Il fine principale è quello di rafforzare l’attrattività del SSN e di garantire elevati standard di qualità e sicurezza delle cure. Anzitutto sono previsti interventi a sostegno della carriera e la revisione di percorsi formativi come l’istituzione della Scuola di specializzazione per la medicina generale. Un intervento di rilievo riguarda la responsabilità medica; nello specifico, la punibilità – a valle del rispetto delle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o delle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto – è limitata ai soli casi di colpa grave (omicidio colposo e lesioni personali colpose). Inoltre si introduce un articolo in materia di colpa nell’attività sanitaria, individuando specifici parametri sulla base dei quale il Giudice procede all’accertamento della stessa e del suo grado (ad esempio la scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, le eventuali carenze organizzative nonché la complessità della patologia del paziente). Il Governo interviene in materia di assunzione: si torna a discutere sulla possibilità, almeno in fase iniziale, di assumere i medici di base con contratti di lavoro subordinato e non in convenzione come è previsto oggi. Resta fermo l’obbligo di garantire un servizio minimo presso le case di comunità, rafforzando così il legame tra professionisti e territorio. Non mancano poi incentivi economici e la possibilità di crescita professionale. Infine si punta a favorire la diffusione dell’intelligenza artificiale in sanità, con un sistema nazionale di certificazione delle competenze per valorizzare il capitale umano e aumentare gli standard di sicurezza, produttività e qualità.
Quanto poi alla riforma delle altre categorie professionali (agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, consulenti del lavoro, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, spedizionieri doganali e consulenti in proprietà industriale), si rivede e riordina la normativa vigente al fine di renderla più performante e al passo con i tempi e con gli standard europei. In particolare, è oramai divenuto improcrastinabile un intervento normativo che modernizzi, digitalizzi, renda equo e inclusivo il sistema ordinistico.
La riforma incide insomma su diversi fattori revisione della formazione continua e del tirocinio, con l’intento di riformare e riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale, anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni; revisione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione.
Meritocrazia Italia esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa, ma auspica che ci sia continuità e perseguimento degli obiettivi prefissati nella legge delega al fine di rendere le professioni ordinistiche ancor più conformi agli standard europei, inclusive e sempre improntate al merito. Per tale motivo, ritiene ci siano alcuni interventi che possano essere realizzati a completamento della già strutturata e imponente riforma, e propone:
– un monitoraggio periodico (semestrale o annuale) dell’efficacia dell’attuazione della riforma, con report pubblici e accessibili, per garantire alcune concretezza e responsabilità;
– l’istituzione di tavoli consultivi permanenti con rappresentanti delle categorie professionali coinvolte – inclusi commercialisti, avvocati, tecnici, sanitari – per accompagnare e monitorare la definizione dei decreti attuativi, garantendo merito, trasparenza e ascolto territoriale;
– l’adozione di criteri trasparenti e standardizzati per l’applicazione del principio dell’equo compenso, con rappresentanza interna agli Ordini, e istituzione di organismi di audit esterno sul rispetto di tali criteri;
– la creazione di una piattaforma digitale unificata per la semplificazione dell’iscrizione alle STP (Albo + Registro Imprese) con riduzione drastica dei tempi e costi burocratici;
– la formazione e tirocinio professionalizzante, con crediti standard europei, alternanza realistica tra teoria e pratica, e monitoraggio della qualità delle sedi di tirocinio;
– programmi intergenerazionali di mentorship, con incentivi (anche fiscali) per i professionisti senior che affiancano i giovani, instaurando una trasmissione attiva di competenze e cultura professionale;
– priorità all’esame del decreto su commercialisti/esperti contabili, per evitare disparità e ritardi ingiustificati.
