(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025 - (AGENPARL) – Thu 16 October 2025 https://www.aduc.it/articolo/assegno+divorzile+anche+solo+stato+bisogno_39980.php
———————————–
Assegno divorzile anche solo per ‘stato di bisogno’
Con l’ordinanza n. 26392 del 2025 (1), la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di assegno di divorzio, ribadendo i principi guida che devono orientare i giudici nel riconoscimento e nella quantificazione dell’importo a favore dell’ex coniuge in condizioni economiche svantaggiate.
Secondo la Corte, l’assegno di divorzio non ha una funzione esclusivamente compensativa e/o perequativa, ma racchiude in sé anche la funzione assistenziale.
Tali funzioni si fondano sull’art. 5, comma 6, della Legge sul divorzio (n. 898/1970) e sulla giurisprudenza degli ultimi anni.
Il riconoscimento dell’assegno richiede innanzitutto due condizioni fondamentali: l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che lo richiede e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Un passaggio centrale dell’ordinanza della Cassazione chiarisce un punto molto importante, ovvero che non è necessario che l’assegno assolva necessariamente anche una funzione compensativa o perequativa.
Ciò significa che può essere sufficiente la sola funzione assistenziale per giustificare l’erogazione dell’assegno, purché vi sia una condizione oggettiva di bisogno.
In altre parole, l’assegno può essere riconosciuto anche solo per garantire all’ex coniuge un’esistenza dignitosa, nel rispetto del principio costituzionale di solidarietà (art. 2 della Costituzione).
La Cassazione sottolinea che il matrimonio, anche dopo la sua cessazione, lascia uno strascico di responsabilità reciproche che non si esauriscono con la firma del divorzio.
Il diritto all’assegno non dipende quindi solo dalla differenza di reddito tra gli ex coniugi, ma dalla valutazione complessiva della loro situazione e del contributo dato alla vita familiare.
Non è necessario dimostrare che l’assegno debba “risarcire” il coniuge per aver rinunciato a carriere o opportunità economiche (funzione compensativa): è sufficiente dimostrare di non poter vivere dignitosamente senza quell’aiuto.
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/ottobre/statodibisgno.pdf
Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
============
Trending
- La Foire des Alpes torna in Valle d’Aosta: conferenza stampa di presentazione venerdì 30 ottobre 2026
- LAVORO, AURIEMMA-CAROTENUTO (M5S): GOVERNO INTERVENGA SU VERTENZA FILIERA LOGISTICA GLS IN CAMPANIA
- [Comune Palermo] Giunta, approvato progetto parcheggio pubblico via Papa Sergio I
- Swim Race: consegna in Comune delle donazioni alle associazioni
- Agenzia nr. 1867 – Scuola Morelli di Barletta (FI): “Forza Italia in prima linea, il PD ed i ‘sinistri’ assenti
- Copasir, audizione Caravelli – Mercoledì alle 14
- Ambiente, via libera a assunzione di 94 agenti forestali. Savarino: «Con Governo Schifani nuova stagione nella tutela dell’ambiente e della legalità»
- Maternità. Quartapelle (PD): da governo Meloni solo politica dei cerotti. Servono risposte concrete per lavoratrici autonome
- Comunicato Stampa 1873/2026 Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. La Regione mette a disposizione contributi per gli studenti che non possono frequentare. Mantovan: “Nessun alunno deve interrompere il proprio percorso scolastico perché è malato. È una questione di giustizia
- Significato e confini del diritto digitale contemporaneo – Lunedì alle 10 diretta webtv – Saluto di Ascani