
(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 https://www.aduc.it/articolo/assegno+divorzile+anche+solo+stato+bisogno_39980.php
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Assegno divorzile anche solo per ‘stato di bisogno’
Con l’ordinanza n. 26392 del 2025 (1), la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di assegno di divorzio, ribadendo i principi guida che devono orientare i giudici nel riconoscimento e nella quantificazione dell’importo a favore dell’ex coniuge in condizioni economiche svantaggiate.
Secondo la Corte, l’assegno di divorzio non ha una funzione esclusivamente compensativa e/o perequativa, ma racchiude in sé anche la funzione assistenziale.
Tali funzioni si fondano sull’art. 5, comma 6, della Legge sul divorzio (n. 898/1970) e sulla giurisprudenza degli ultimi anni.
Il riconoscimento dell’assegno richiede innanzitutto due condizioni fondamentali: l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che lo richiede e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Un passaggio centrale dell’ordinanza della Cassazione chiarisce un punto molto importante, ovvero che non è necessario che l’assegno assolva necessariamente anche una funzione compensativa o perequativa.
Ciò significa che può essere sufficiente la sola funzione assistenziale per giustificare l’erogazione dell’assegno, purché vi sia una condizione oggettiva di bisogno.
In altre parole, l’assegno può essere riconosciuto anche solo per garantire all’ex coniuge un’esistenza dignitosa, nel rispetto del principio costituzionale di solidarietà (art. 2 della Costituzione).
La Cassazione sottolinea che il matrimonio, anche dopo la sua cessazione, lascia uno strascico di responsabilità reciproche che non si esauriscono con la firma del divorzio.
Il diritto all’assegno non dipende quindi solo dalla differenza di reddito tra gli ex coniugi, ma dalla valutazione complessiva della loro situazione e del contributo dato alla vita familiare.
Non è necessario dimostrare che l’assegno debba “risarcire” il coniuge per aver rinunciato a carriere o opportunità economiche (funzione compensativa): è sufficiente dimostrare di non poter vivere dignitosamente senza quell’aiuto.
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/ottobre/statodibisgno.pdf
Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
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