
Caro Direttore,
mi permetto di sottoporre questa proposta che non vuole essere una provocazione né una sfida. Non è un invito alla censura o a istituire forme di controllo da “Grande Fratello”. È sicurezza dei cittadini.
Le ultime notizie di sentenze redatte con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, in Italia e all’estero, impongono una riflessione seria e immediata: chi garantisce la trasparenza, la correttezza e la responsabilità di un algoritmo quando entra nelle decisioni che riguardano le persone?
Come avvocato anche alla luce degli obblighi imposti alla nostra categoria dalla recente normativa italiana, vedo ogni giorno quanto sia sottile il confine tra supporto tecnologico e delega del pensiero critico. E quando la tecnologia diventa opaca, quel confine si spezza.
Per questo ritengo necessaria l’istituzione di una Autorità per la Trasparenza Algoritmica che vigili non sull’uso dell’intelligenza artificiale in sé, ma sulla tracciabilità, l’etica e la comprensibilità dei processi automatizzati che incidono sui diritti dei cittadini.
Non si tratta di frenare l’innovazione, ma di darle una direzione umana.
Non possiamo accettare che decisioni giudiziarie, ma anche quelle sanitarie, bancarie o amministrative siano affidate a sistemi che non sappiamo spiegare.
E ciò è ancora più vero per quelle commerciali in mano a società private.
La trasparenza algoritmica non è una formula accademica: è una nuova forma di democrazia, l’unica possibile nell’era digitale.
Proposta di Legge
Per l’istituzione dell’Autorità per la Trasparenza Algoritmica e per la disciplina della responsabilità online
Art. 1 — Istituzione e finalità
È istituita l’Autorità per la Trasparenza Algoritmica, di seguito denominata “Autorità”, ente indipendente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria.
L’Autorità opera per assicurare la conoscibilità, la tracciabilità e la responsabilità dei processi algoritmici che incidono sui diritti, sulle libertà e sulle scelte economiche e sociali dei cittadini.
L’Autorità promuove la trasparenza, l’etica e la sostenibilità dell’intelligenza artificiale e dei sistemi automatizzati, favorendo un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela della persona.
Art. 2 — Principi generali
L’Autorità ispira la propria attività ai principi di:
- legalità e accountability digitale;
- non discriminazione algoritmica e neutralità tecnologica;
- comprensibilità delle decisioni automatizzate;
- tutela dei diritti fondamentali e della dignità umana;
- proporzionalità, equità e trasparenza dei processi decisionali digitali.
Ogni soggetto pubblico o privato che utilizzi sistemi decisionali automatizzati o algoritmici deve essere in grado di motivare, documentare e rendere trasparenti i criteri, le logiche e le fonti dei dati utilizzati.
Art. 3 — Competenze e funzioni
L’Autorità:
a) coordina e supervisiona l’attuazione delle normative europee e nazionali in materia di intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e cybersicurezza, con particolare riferimento a AI Act, GDPR, NIS2, DSA e DMA, alle altre esistenti e a quelle successive a livello nazionale e sovranazionale;
b) istituisce e gestisce il Registro Nazionale degli Algoritmi Pubblici e di Rilevanza Sociale, contenente informazioni sugli algoritmi utilizzati da enti pubblici o da soggetti privati che incidono su diritti o libertà fondamentali;
c) elabora Linee guida tecniche e Codici di condotta algoritmica per garantire la trasparenza e la verificabilità dei processi automatizzati;
d) promuove programmi di educazione civica digitale e alfabetizzazione algoritmica per cittadini, imprese e istituzioni;
e) coopera con le altre autorità indipendenti — in particolare Garante per la protezione dei dati personali, AGCOM, AgID e Autorità Antitrust — per la definizione di standard comuni di trasparenza e correttezza algoritmica;
f) elabora le linee guida di tutela dei soggetti vulnerabili, con particolare riguardo a minori, anziani e tutte le categorie fragili e maggiormente esposte ai rischi online, in collaborazione con i Ministeri competenti, il sistema scolastico e universitario.
Art. 4 — Struttura organizzativa
L’Autorità si articola nei seguenti dipartimenti:
- Dipartimento per la Trasparenza dei Processi Algoritmici;
- Dipartimento per l’Etica Digitale e la Non Discriminazione;
- Dipartimento per la Legalità e il Controllo dei Sistemi Automatizzati;
- Centro Nazionale di Verifica e Audit degli Algoritmi (CNVAA), con funzioni di controllo, certificazione e segnalazione di rischi o bias algoritmici.
Il CNVAA può avvalersi di collaborazioni con enti privati, università, centri di ricerca e altri soggetti accreditati per condurre analisi e ricerche sui sistemi di intelligenza artificiale e le possibili applicazioni nel rispetto dei princìpi qui enunciati.
Art. 5 — Composizione e nomina dei membri
L’Autorità è composta da un Presidente e quattro membri, nominati tra persone di comprovata competenza nei seguenti ambiti:
- diritto delle nuove tecnologie, protezione dei dati personali e intelligenza artificiale;
- etica digitale e filosofia della tecnologia;
- informatica, ingegneria dei dati o sicurezza informatica;
- economia digitale e sociologia dell’innovazione.
Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa audizione delle Commissioni parlamentari.
Il mandato ha durata sette anni, non è rinnovabile ed è incompatibile con qualsiasi incarico politico, amministrativo o professionale presso enti pubblici o privati nel settore delle tecnologie digitali.
I membri dell’Autorità non possono esercitare attività retribuite o di consulenza durante il mandato e, per i due anni successivi, non possono ricoprire incarichi presso soggetti vigilati.
L’Autorità delibera a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 6 — Obblighi di trasparenza per enti pubblici e privati
Gli enti pubblici e i soggetti privati che impiegano algoritmi per finalità decisionali, valutative o predittive devono:
- pubblicare una Scheda di Trasparenza Algoritmica, contenente finalità, logiche di funzionamento e categorie di dati trattati;
- b) nominare un Responsabile della Correttezza Algoritmica (RCA), incaricato di vigilare sull’etica e la conformità dei sistemi;
- c) consentire verifiche indipendenti e audit algoritmici da parte dell’Autorità o di enti da essa accreditati.
La mancata osservanza degli obblighi comporta sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi più gravi, la sospensione o il divieto d’uso dell’algoritmo, nonché la distruzione del modello o dei dati sottostanti.
Art. 7 — Educazione, ricerca e cultura della trasparenza digitale
L’Autorità promuove campagne di sensibilizzazione sul valore della trasparenza digitale, della tracciabilità dei dati e della responsabilità algoritmica.
In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e dell’Università, introduce moduli formativi su etica, diritto e governance dell’intelligenza artificiale nei percorsi scolastici e universitari.
Sostiene progetti di ricerca interdisciplinare su IA, diritto, filosofia e società digitale, anche attraverso fondi europei e partnership pubblico-private.
Art. 8 — Disposizioni finanziarie
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante apposito stanziamento nel bilancio dello Stato, con possibilità di cofinanziamento da parte dell’Unione Europea anche tramite fondi per la transizione digitale, la cybersicurezza e l’educazione all’intelligenza artificiale.
Lettera firmata dall’Avv. Gianni dell’Aiuto.