
L’AIA, 19 settembre 2025. La Russia ha avviato un procedimento contro Australia e Paesi Bassi presso la Corte Internazionale di Giustizia (CIG). L’azione legale russa costituisce un ricorso contro una decisione presa il 30 giugno 2025 dal Consiglio dell’Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale (ICAO).
La decisione dell’ICAO era stata il culmine di un procedimento avviato il 14 marzo 2022 da Australia e Paesi Bassi, in conformità con l’articolo 84 della Convenzione di Chicago del 1944.
Nel suo ricorso, la Russia afferma che il procedimento davanti al Consiglio ICAO riguardava una disputa sull’interpretazione e l’applicazione della Convenzione di Chicago in merito all’incidente del volo MH17 della Malaysia Airlines, avvenuto il 17 luglio 2014. Australia e Paesi Bassi avevano sostenuto che la Federazione Russa fosse internazionalmente responsabile dell’abbattimento del volo MH17 con un sistema missilistico terra-aria “Buk”.
Il Consiglio ICAO, nella sua decisione del 30 giugno 2025, ha ritenuto che l’abbattimento del volo MH17 fosse una violazione da parte della Federazione Russa dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 3 bis della Convenzione di Chicago.
La Russia chiede ora alla CIG di giudicare e dichiarare che:
- Il Consiglio ICAO ha commesso errori di fatto e di diritto.
- Il Consiglio ICAO ha violato i principi fondamentali di una corretta amministrazione della giustizia.
La Russia contesta in particolare diversi punti della decisione dell’ICAO, sostenendo che la Convenzione di Chicago non si applichi ai conflitti armati, che l’abbattimento non sia a lei attribuibile e che il Consiglio non abbia applicato un adeguato standard di prova. Inoltre, accusa il Consiglio ICAO di aver ignorato le prove fornite dalla Russia e di aver basato la sua decisione su elementi non affidabili. Per queste ragioni, la Federazione Russa chiede che la decisione del Consiglio ICAO sia dichiarata nulla e senza effetto legale.
La Russia fonda la giurisdizione della Corte sull’articolo 84 della Convenzione di Chicago, in combinazione con l’articolo 36, paragrafo 1, e l’articolo 37 dello Statuto della Corte.