
(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 COMUNICATO STAMPA
INSEDIAMENTO GRUPPO DI LAVORO ASP
17 settembre 2025
Si è insediato oggi il gruppo di lavoro tematico sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), istituito lo scorso 29 luglio. In continuità con il percorso avviato dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, il gruppo si inserisce nel solco tracciato dalla recente pubblicazione del I Rapporto nazionale sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, presentato l’8 luglio e realizzato dall’Osservatorio Nazionale sui Servizi Sociali Territoriali (ONSST), coordinato dal consigliere Alessandro Geria. L’obiettivo del GdL è quello di raccogliere e sintetizzare tutte le osservazioni e le proposte in materia per sistematizzarle in un documento unitario che contenga le elaborazioni del CNEL. Il gruppo di lavoro è incaricato, inoltre, di redigere eventualmente un ulteriore disegno di legge di iniziativa del Consiglio, che faccia seguito al ddl “Disposizioni in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona”, approvato dall’Assemblea del 27 marzo 2025. Come già annunciato lo scorso 8 luglio dal Vicepresidente della XII Commissione “Affari Sociali” della Camera dei Deputati, Luciano Ciocchetti, e ribadito recentemente dal Presidente della medesima Commissione, Ugo Cappellacci, sarà calendarizzato in autunno l’avvio dell’iter istruttorio del provvedimento.
Il gruppo di lavoro è composto dalla dirigente CNEL Larissa Venturi, che svolge funzioni di coordinamento tecnico-operativo, dal prefetto Francesco Paolo Tronca, che ha funzioni di coordinamento scientifico, dal consigliere CNEL Fiovo Bitti, da Giovanni Di Prima, da Filippo Ganeo, da Patrizia Lusi, da Nicoletta Maturi, da Guido Pratesi, da Enrico Rondoni, da Francesco Titotto, da Massimo Vinale e da Roberto Volpe.
IL DDL CNEL SULLE ASP
Dopo un primo documento di Osservazioni e Proposte in materia di programmazione delle politiche sociali e rete integrata dei servizi, predisposto nel novembre 2024, l’Assemblea del CNEL ha approvato il 27 marzo 2025 un DDL recante “Disposizioni in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”, strutturato in sei articoli e finalizzato a sanare alcune delle principali criticità emerse. In particolare: • artt. 1 e 5 intervengono in materia fiscale, prevedendo la possibilità di introdurre nuove forme di esenzione; • art. 2 è finalizzato a rafforzare l’autonomia delle ASP rispetto alle pubbliche amministrazioni che esprimono una propria rappresentanza nell’organi di governo; • art. 3 intende includere espressamente le ASP tra i soggetti potenzialmente assegnatari di beni confiscati, equiparandole alle cooperative sociali e agli enti del Terzo settore; • art. 4 mira ad estendere alle ASP la possibilità di gestire servizi pubblici locali, nonché a promuovere forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività sociali di interesse comune; • art. 6 affida al CNEL il compito di svolgere un’attività di monitoraggio sui livelli e sulla qualità dei servizi erogati dalle ASP.
DDL ASP. INTRODUZIONE DI NUOVE FORME DI ESENZIONE
Il Ddl CNEL sulle Aziende di Servizi alla Persona (ASP) prevede all’articolo 1 alcune modifiche e integrazioni al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, disponendo innanzitutto la reintroduzione del regime di esenzione previsto dall’articolo 4, comma 4, del citato decreto, degli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull’incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva. Tale provvedimento si rende necessario proprio nella considerazione di non penalizzare in maniera discriminatoria le IPAB non ancora trasformatesi in ASP o soggetti giuridici di diritto privato a causa del persistente ritardo dei rispettivi legislatori regionali. Inoltre il Ddl si propone di chiarire in via definitiva, come già avvenuto per le ex IPAB trasformate in fondazioni o associazioni riconosciute, che la “nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima”. Tale concetto è ripetuto e rafforzato anche nelle modifiche che si propone di introdurre con l’articolo 2 del disegno di legge, che in coerente continuità con quanto già avvenuto in sede di approvazione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ribadisce, attraverso l’introduzione di un ulteriore comma, anche per le aziende di servizi alla persona risultanti dai processi di trasformazione delle IPAB avvenuti in attuazione del decreto legislativo n. 207/2001, conferma in maniera espressa l’esclusione del controllo analogo da parte delle amministrazioni pubbliche designanti.
DDL ASP. POTRANNO GESTIRE DIRETTAMENTE BENI CONFISCATI
Il terzo articolo del Ddl CNEL sulle ASP è volto a colmare una evidente lacuna del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il “Codice delle leggi antimafia”, nella parte in cui disciplina il procedimento di destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, la normativa vigente non prevede la possibilità, per l’ente territoriale titolare dell’immobile confiscato, di trasferirne la proprietà alle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, né menziona espressamente tali Aziende tra i soggetti (enti del Terzo settore, cooperative sociali, enti parco, ecc.) ai quali l’ente territoriale, o la stessa Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANSBC), possono assegnare l’immobile in concessione. E’ questa una esclusione del tutto irragionevole, ove si consideri che l’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ha disposto l’inserimento delle ex IPAB ed ora ASP nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che si tratta di aziende alla cui governance istituzionale concorrono, attraverso le designazioni di rappresentanti negli organi di amministrazione, gli stessi enti territoriali e che le ASP hanno, quale esclusiva finalità, proprio l’erogazione di servizi alla persona, operando in campo sociale senza alcun fine di lucro al pari degli enti del Terzo settore. Tale questione è stata già oggetto di appositi ordini del giorno, approvati dalla Camera dei Deputati in ben due distinte e diverse occasioni e sempre con il parere favorevole del Governo, anche sulla base di specifiche progettualità di elevato valore promosse da alcune ASP fin dalla fase di sequestro preventivo dei beni disposta dal Tribunale competente nell’ambito di specifici accordi di cooperazione sottoscritti ai sensi della legge n. 241/1990 con il Tribunale e gli enti locali di riferimento. Ci si riferisce, nella fattispecie, all’ordine del giorno n. 9/1517/10 a firma dell’On. Alessandro Battilocchio approvato con parere favorevole del Governo in data 7 novembre 2023 ed ordine del giorno n. 9/01902-A/008 presentato dall’On. Simonetta Matone ed altri 41 parlamentari ed accolto dal Governo nella seduta del 16 luglio 2024.
DDL ASP. RICONOSCIUTA LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI CON ACCORDI E CONTRATTI DI SERVIZIO
Anche l’articolo 4 del Ddl CNEL sulle ASP pone rimedio ad una dimenticanza del legislatore nazionale, stabilendo che all’articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” sia contemplata, limitatamente ai servizi indicati dal comma 1, lettera d), tra le modalità di gestione anche quella da realizzarsi attraverso le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, equiparandole così alle aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Sempre il citato articolo prevede poi l’introduzione nel medesimo decreto legislativo di un ulteriore articolo rubricato “Accordi di cooperazione con le ASP”, il quale riconosce espressamente la possibilità in capo agli enti locali di attivare con le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) appositi accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, regolati dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica, purché siano rispettate precise condizioni e modalità, tra cui in particolare l’obbligo che le risorse pubbliche da mettere eventualmente a disposizione delle aziende pubbliche di servizi alla persona non risultino, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi, variabili, fissi e durevoli previsti ai fini dell’esecuzione dell’accordo di cooperazione.
DDL ASP. PREVISTA ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI
L’articolo 5 del Ddl CNEL sulle ASP interviene sull’articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 27 novembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, citando espressamente le ASP di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, tra i soggetti ammessi all’esenzione dell’IMU, già accordata sulla base di specifici provvedimenti di natura regolamentare emanati dalla competente Agenzia delle Entrate. DDL ASP. FONDAMENTALE IL MONITORAGGIO SU QUALITA’ DEI SERVIZI E APPORTO FINANZIARIO L’articolo 6 Ddl CNEL sulle ASP prevede, anche in considerazione della esclusione dei bilanci delle ASP dal conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche e della conseguente necessità di pervenire ad una quantificazione quanto più esaustiva delle risorse complessivamente immesse nella rete integrata dei servizi sociali, un’attività di monitoraggio costante sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle aziende pubbliche di servizio alla persona, che il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è tenuto a svolgere nell’ambito della Relazione di cui all’articolo 10 bis, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1986, n. 936