
(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 COMUNICATO STAMPA n. 119/25
Lussemburgo, 11 settembre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-38/24 | [Bervidi] 1
Discriminazione sul posto di lavoro: la tutela dei diritti delle persone
disabili contro le discriminazioni indirette si estende ai genitori di bambini
disabili
Le condizioni di impiego e di lavoro devono essere adattate per consentire a tali genitori di occuparsi del loro
figlio senza rischiare di subire una discriminazione indiretta
Un’operatrice di stazione ha chiesto a più riprese al suo datore di lavoro di essere assegnata a un posto di lavoro a
orario fisso. La sua domanda si fondava sulla necessità di occuparsi di suo figlio, affetto da una grave disabilità e da
un’invalidità totale. Il datore di lavoro le ha accordato, a titolo provvisorio, taluni accomodamenti. Esso si è tuttavia
rifiutato di rendere permanenti tali accomodamenti. L’operatrice ha contestato tale rifiuto dinanzi ai giudici italiani e
la causa è stata portata davanti alla Corte di cassazione italiana.
Tale giudice si è rivolto alla Corte di giustizia poiché nutre dubbi quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione in
materia di tutela contro la discriminazione indiretta di un lavoratore che si occupa di suo figlio minore gravemente
disabile, pur non essendo disabile egli stesso.
La Corte risponde che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi della direttiva
quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro 2, si estende anche a un
lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità.
Come risulta dalla sentenza Coleman 3, in cui la Corte ha già dichiarato che tale direttiva mira a vietare la
discriminazione diretta «per associazione» fondata sull’handicap, tale direttiva mira a combattere ogni forma di
discriminazione fondata sull’handicap. Inoltre, le disposizioni di tale direttiva devono essere lette alla luce del
principio di non discriminazione, del rispetto dei diritti dei minori e del diritto all’integrazione delle persone disabili
previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con le disposizioni della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 4. Da tali atti risulta che, per salvaguardare i
diritti delle persone disabili, in particolare se si tratta di minori, il principio generale di non discriminazione riguarda
la discriminazione indiretta «per associazione» fondata sull’handicap affinché la parità di trattamento in ma teria di
occupazione e di condizioni di lavoro sia garantita anche ai loro genitori, e questi ultimi non subiscano un
trattamento sfavorevole sul loro posto di lavoro a causa della situazione dei loro figli.
Secondo la Corte, per garantire l’uguaglianza tra i lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni
ragionevoli idonee a consentire loro di fornire l’assistenza necessaria ai loro figli disabili, con il limite del carattere
sproporzionato che tale onere potrebbe comportare per il datore d i lavoro. Di conseguenza, il giudice nazionale
dovrà verificare che, in tale causa, la domanda del lavoratore non cost ituisca un onere del genere.
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia d ella
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
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Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del p rocedimento.
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro.
Sentenza del 17 luglio 2008, Coleman, C-303/06 (V. anche comunicato stampa n. 53/08).
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13 dicembre 2006 e approvata a nome della Comunità
europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009.
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