(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025 - (AGENPARL) – Tue 09 September 2025 https://www.aduc.it/articolo/spese+straordinarie+figli+genitori+separati_39786.php
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Spese straordinarie figli di genitori separati. Rimborsabili solo se provate. Cassazione
I dilemmi sulle spese straordinarie e sulla loro ripartizione sono in costante crescita, e arriva la Corte di Cassazione con una novità importante per i genitori non collocatari, che spesso sono i padri.
La Corte con la sentenza n. 22522/2025 (1) ha sancito che ogni genitore che voglia essere rimborsato dall’ex coniuge per le spese dei figli dovrà fornire prove concrete, verificabili e inconfutabili.
Si tratta di una decisione che sicuramente preverrà litigi tra i genitori poiché, tra la corretta ripartizione tra spese straordinarie e ordinarie stabilite dal CNF nel 2017 (2), e la necessità di provare i costi realmente sostenuti, sarà difficile che vi siano zone grigie.
Soprattutto perché, è doloroso dirlo, spesso non si pensa alle difficoltà incontrate dal coniuge che ha lasciato la casa familiare e si sopportano spese che ben potrebbero essere evitate.
E’ normale che nella vita di un minore sia necessario ricorrere a delle spese mediche o che la scuola comporti degli incrementi di spesa, ma è doveroso che chi le sostiene preliminarmente, ovvero il genitore collocatario prevalente, documenti le spese così che l’altro genitore possa verificare legittimità e necessarietà della spesa stessa.
Particolare attenzione va, quindi, posta relativamente alle spese mediche e alcune scolastiche, poiché queste possono essere effettuate anche senza un preventivo accordo.
La precisione nella raccolta degli scontrini, fatture etc, deve essere assoluta in quanto,anche se nell’accordo di separazione è previsto il rimborso in assenza di prova, non lo si potrà ottenere.
Riassumendo: se si vuole ottenere il rimborso della quota dall’altro genitore, chi sostiene la spesa dovrà dapprima verificare che la spesa rientri tra quelle straordinarie, poi dovrà fornire prove concrete del pagamento effettuato.
Ulteriore conseguenza è che non si potrà chiedere all’altro genitore di partecipare in anticipo alla spesa, ma si potrà solo chiedere – sussistendone i requisiti – il rimborso.
Si prevedono scintille poiché è abitudine diffusa procedere a spese “folli” salvo poi batter cassa all’altro genitore che neanche era stato avvertito.
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/settembre/Corte-di-Cassazione-Sezione-3-%20(1).pdf
2 – https://avvertenze.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/settembre/lineeguida%20CNFScuola.pdf
3 – https://www.aduc.it/articolo/papa+ha+voce+sportello+legale+padri+separati_39556.php
Sara Astorino, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
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