(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2025 - (AGENPARL) – Fri 05 September 2025 https://www.aduc.it/articolo/spese+scolastiche+come+ripartirle+genitori+separati_39759.php
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Spese scolastiche. Come ripartirle tra genitori separati con figli
Il rientro scolastico di settembre, soprattutto in caso di famiglie separate e/o divorziate, crea ancora più subbuglio poiché le domande sono sempre le stesse.
I libri rientrano nelle spese straordinarie? Chi deve pagare lo zaino? Chi l’astuccio o il materiale scolastico?
Da tempo la risposta a questa domanda può dirsi chiara ed univoca.
In un primo momento la ripartizione di queste spese non veniva mai analizzata dai Tribunali. In seguito ogni Tribunale adottava il proprio protocollo di riferimento per evitare che per decidere chi doveva comprare cosa, i genitori ricorressero in giudizio!
Infine, il 29 Novembre 2027, il CNF (Consiglio Nazionale Forense), ha approvato (1) delle linee guida utilizzate in tutti i Tribunali e che chiariscono come devono essere ripartite le spese, anche quelle scolastiche.
Posto che alcuni Tribunali affiancano a questo protocollo il proprio, occorre sottolineare come osservare queste linee guida sia utilissimo per ridurre il conflitto genitoriale ed il ricorso alla giustizia.
In tema di spese scolastiche viene chiarito che:
– zaino, astuccio e tutta la cartoleria necessaria rientra nel mantenimento ordinario e, pertanto, nulla deve e può essere chiesto all’altro genitore.
– Libri, che spesso rappresentano il costo maggiore, rientrano tra le spese straordinarie.
Le spese straordinarie, anche se spesso non si sa, non sono tutte uguali. Alcune necessitano di essere preventivamente concordate con l’altro genitore, altre possono essere sostenute senza previo consenso.
La differenza?
Se la spesa non doveva essere concordata, il genitore che non l’ha affrontata dovrà comunque rimborsare l’altro, anche se ne era all’oscuro.
Se la spesa, invece, doveva essere concordata e non è stato fatto, nessuna somma potrà essere richiesta all’altro genitore.
I libri in quale rientrano?
Nella categoria delle spese straordinarie che non necessitano dell’accordo con l’altro genitore che, quindi, sarà sempre tenuto a rimborsare la quota di propria pertinenza.
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/settembre/lineeguida%20CNFScuola.pdf
Sara Astorino, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
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