
(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 24 luglio 2025
INAMMISSIBILI LE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITÀ SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
DELLA REGIONE SICILIANA
Con la sentenza numero 126, relativa al ricorso iscritto al numero 21 del registro ricorsi 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, della legge della Regione siciliana 2 aprile 2024, numero 6 (Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei), nella parte in cui prevede alcune varianti ai progetti autorizzati relativi ad attività estrattive da considerarsi sostanziali.
Le questioni erano state promosse, in riferimento agli articoli 9, 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione all’articolo 14, comma 1, lettere f) e n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), nonché all’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), e punto 8, lettera t), dell’Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale aveva impugnato la norma in questione ritenendola in contrasto con la disciplina in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e del paesaggio, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. La norma impugnata avrebbe determinato una lesione diretta del bene-ambiente, con conseguente, grave, diminuzione del livello di tutela garantito nell’intero territorio nazionale.
La Corte ha osservato che il ricorrente non ha individuato con la puntuale chiarezza richiesta per il giudizio in via principale il testo normativo sul quale la censura di legittimità costituzionale si appuntava. Nel ricorso, infatti, si fa per ben due volte riferimento alla previsione, da parte della legge regionale impugnata, di modifiche o estensioni «non sostanziali», che avrebbero determinato l’automatica sottrazione alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. La Corte precisa che il ricorso non è dunque sorretto da una motivazione sufficiente e adeguata, che prenda esattamente in considerazione tanto la disposizione impugnata quanto il parametro interposto e quelli costituzionali evocati, ponendoli nella corretta relazione e mostrando se e in che misura un elenco di “modifiche sostanziali” da parte della legge regionale costituisca effettivo pregiudizio per i beni tutelati dalla Costituzione e per le connesse attribuzioni dello Stato.
Il ricorso, precisa la Corte, è carente anche per un altro profilo. Tra le materie contemplate nello statuto da tenere in considerazione per la qualificazione dell’ambito normativo in cui rientrano le previsioni oggetto di censura, il Presidente del Consiglio dei ministri non ha menzionato quella delle «cave», ancorché dette previsioni siano ospitate in una legge che ha per oggetto il «Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei». Nei giudizi principali di legittimità costituzionale aventi a oggetto leggi di regioni a statuto speciale o di province autonome, però, la precisa identificazione delle attribuzioni conferite dal relativo statuto di autonomia è necessaria qualora lo stesso ricorrente lamenti la violazione dello statuto medesimo in riferimento a una specifica materia ivi disciplinata, poiché in questo caso si tratta della corretta individuazione del contenuto del parametro pertinente.
Roma, 24 luglio 2025