
(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 22 luglio 2025
L’ARTICOLO 81 DELLA COSTITUZIONE SI APPLICA AL LEGISLATORE E NON AI GIUDICI
Il principio dell’obbligo di copertura finanziaria delle spese vincola esclusivamente il legislatore, statale o regionale che sia, e non è violato da un aumento delle spese conseguente a decisioni delle autorità giurisdizionali, quali nella specie la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Lo ha affermato la Corte costituzionale con sentenza numero 121 del 2025, depositata oggi, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino con sei ordinanze.
La Corte ha ricordato che il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell’articolo 81 della Costituzione, impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell’obbligo di predisporre, all’atto dell’approvazione delle norme, i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano.
È stato ribadito che, per fronteggiare le spese conseguenti a decisioni delle autorità giurisdizionali, il nostro ordinamento prevede procedure idonee a garantire al contempo l’effettività delle pronunce e gli equilibri di bilancio.
In questo modo viene assicurata la primazia del diritto euro-unitario e l’effettiva tutela dei diritti riconosciuti dall’Unione europea e dall’ordinamento nazionale.
Roma, 22 luglio 2025