
(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
In materia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura
Regione Puglia (Assessorato Agricoltura – Assessorato Lavoro Formazione e Istruzione) – Arpal Puglia – Ispettorato Interregionale del Lavoro di Bari – INPS Puglia – INAIL Puglia – UILA UIL Puglia – FAI CISL Puglia – FLAI CGIL Puglia -CIA – Confagricoltura Puglia – Federazione Regionale Coldiretti Puglia – Copagri Puglia- Confederazione Italiana Liberi Agricoltori Puglia-AGCI Agrital del Puglia – Confcooperative Fedagripesca Puglia – Legacoop Puglia.
PREMESSO CHE
oil tessuto delle aziende agricole pugliesi è per la maggior parte fondato su presupposti etici ed organizzativi che garantiscono la qualità dei processi e dei prodotti e valorizzano appieno il potenziale economico delle aziende stesse, promuovendo la crescita ed il benessere dei diversi territori in cui operano;
onel tessuto produttivo delle aziende agricole pugliesi, in alcuni casi, si manifestano irregolarità nell’impiego di manodopera stagionale, lavoro sommerso e forme di caporalato che sempre più diventano temi di fondamentale importanza non solo per le istituzioni e per i lavoratori ma anche per le imprese agricole che adempiono regolarmente agli obblighi amministrativi ed economici connessi ai rapporti di lavoro;
oil tema della prevenzione e lotta allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e al connesso fenomeno del caporalato sono centrali nella politica della Regione Puglia e richiedono la collaborazione di tutti i soggetti che per loro mandato istituzionale possono intervenire per migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori e, in modo più ampio, il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori;
ola tratta di persone a scopo di sfruttamento e/o la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù delle stesse rappresenta una gravissima violazione dei fondamentali diritti umani, riconosciuta dalla normativa internazionale, europea e nazionale;
ola protezione e la sicurezza delle vittime, le investigazioni e le indagini, il perseguimento dei reati, la condanna dei trafficanti, rappresentano le misure di contrasto di una strategia di lotta alla tratta che per essere efficace non può che avvenire seguendo un approccio olistico, multidisciplinare, fondato su una dimensione multiagency e sulla tutela dei diritti umani delle persone trafficate;
otali fenomeni per quanto sommersi, sono sempre più capillarmente diffusi nei contesti locali del territorio italiano e chiamano in campo la responsabilità delle istituzioni, della società civile e delle comunità locali.
oil ruolo degli organi di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale diventa cruciale per la promozione del circuito della legalità del lavoro nel settore agricolo e ciò implica un lavoro decentrato e capillare capace di incidere più efficacemente per migliorare le condizioni dei lavoratori agricoli stagionali, soprattutto nelle aree dove sono state riscontrate più elevate situazioni di rischio;
oil raccordo tra organi di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, istituzioni competenti in materia di politiche del lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori e di rappresentanza delle imprese agricole può risultare decisivo per garantire una risposta immediata ed efficace a potenziali situazioni di rischio, anche attraverso un capillare controllo del territorio;
oper perseguire tali finalità, nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali di ciascun firmatario del presente Protocollo e tenuto conto delle differenti realtà territoriali, è necessario attivare concreti sostegni a favore di quanti già stanno operando con funzioni di cura, tutela e promozione dei diritti contrattuali dei lavoratori nonché di quanti si adoperano per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
VISTI
ola Direttiva 2009/52/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
ola Legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo in agricoltura;
oil D. Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
oil D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. emanato in attuazione dell’articolo 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
oil D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
oD.l. n. 91/2014 art. 6, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014 che ha previsto l’istituzione presso l’INPS della Rete del lavoro agricolo di qualità;
oil D.Lgs. n. 149 del 14 settembre 2015, che ha istituito una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato Nazionale del lavoro, la quale esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del Lavoro, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale. Rientra tra i compiti dell’INL l’individuazione delle linee di condotta e delle direttive di carattere operativo, la definizione di tutta la programmazione ispettiva e delle specifiche modalità di accertamento del personale in forza, incluso quello già appartenente all’INPS e all’INAIL. L’Agenzia interviene nelle diverse aree geografiche attraverso le proprie strutture territoriali, per la Puglia il compito di coordinamento è attribuito
oi Protocolli stipulati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 27 maggio e 12 luglio 2016;
oLegge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”
VISTE:
La Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29 “Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”.
La Legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” prevede la progettazione, la promozione e il sostegno di azioni di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed interventi per diffondere la cultura del lavoro regolare.
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Finalità)
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.
2. Le Parti firmatarie del Protocollo, in considerazione dei rispettivi ruoli e finalità istituzionali, si impegnano a operare sul territorio regionale per contrastare il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, e in particolare a:
a. promuovere concrete azioni finalizzate a rafforzare le condizioni di legalità, nonché di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro del settore agricolo, ed efficaci azioni di informazione e tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alle persone vittime di grave sfruttamento;
b. prevedere, in osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati personali, lo scambio di informazioni rilevanti, anche tramite l’eventuale condivisione di dati statistici, in modalità aggregata, al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l’azione di controllo attuata sul territorio;
c. suggerire all’Amministrazione regionale, nell’ambito dell’esercizio delle competenze ad essa attribuite, l’adozione di misure e politiche tali da contrastare i fenomeni di caporalato e sfruttamento lavorativo.
3. Gli Enti pubblici, che esercitano funzioni ispettive e di controllo, si impegnano altresì a rafforzare le azioni sul territorio regionale ed a condividere con i sottoscrittori del presente Protocollo i dati statistici aggregati e le dinamiche emergenti.
4. Per il raggiungimento delle sopraddette finalità, le parti si impegnano a realizzare gli interventi di cui agli articoli successivi.
Articolo 2
(Raccolta dati e monitoraggio)
1. La Regione Puglia, per il tramite dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro costituito dalla Regione di intesa con le agenzie Arpal e Arti, provvederà alla realizzazione di specifici report periodici con cadenza semestrale, riferiti alle informazioni statistiche sull’andamento del mercato del lavoro del settore agricolo in Puglia, basandosi sull’analisi di dati disponibili.
2. I soggetti firmatari, ognuno per propria competenza e in considerazione delle banche dati in proprio possesso, garantiranno il supporto necessario alla elaborazione dei report di analisi di cui al comma 1.
3. I report di cui al comma 1 avranno l’obiettivo di fornire un quadro informativo sulle dinamiche occupazionali del settore agricolo volto a supportare la programmazione di politiche regionali mirate e specifiche.
Art. 3
(Incontro domanda/offerta di lavoro)
1. Al fine di rafforzare l’attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricoltura contrastando il lavoro sommerso, la Regione Puglia – Dipartimento Politiche Attive del Lavoro, Istruzione e formazione, per il tramite di Arpal Puglia avvierà presso il sistema dei servizi pubblici per il lavoro attività finalizzate a:
a. potenziare e messa in trasparenza dell’incrocio domanda e offerta di lavoro in relazione alle peculiarità del settore agricolo;
b. promuovere dei servizi offerti dai CPI nei confronti delle aziende del settore agricolo;
c. promuovere dei servizi di incrocio domanda/offerta.
d. potenziare i servizi informativi finalizzati a favorire la conoscenza e la consapevolezza nei lavoratori, dei loro diritti in ambito lavorativo, sindacale, sociale e sanitario, nonché sui rischi per la salute e la sicurezza relativi alle singole realtà lavorative.
Articolo 4
(Supporto alle attività di vigilanza e controllo)