
(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 [cid:image002.jpg@01DBE123.A6F30150]
Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 19 giugno 2025
NON È ILLEGITTIMO L’UTILIZZO DEL METODO D’HONDT
PER LA COMPOSIZIONE DEI COMITATI DI GESTIONE DI CACCIA
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 82, depositata oggi, ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo numero 11 del 2023, in cui si prevede, per la composizione dei comitati di gestione della caccia, l’adozione di un sistema elettorale proporzionale, con utilizzo del cosiddetto Metodo D’Hondt, per il calcolo dei seggi.
Questo metodo prevede la divisione del numero dei voti di ogni lista – in questo caso, il numero degli iscritti a ciascuna associazione venatoria – per un numero crescente di unità (da uno in avanti) fino al totale dei seggi da assegnare nel singolo collegio.
Ad avviso del TAR Abruzzo, tale calcolo dei seggi determinerebbe, tra le altre, una sottorappresentazione di alcune associazioni venatorie locali, discostandosi illegittimamente da quanto previsto dall’articolo 14, comma 10, della legge statale a tutela della fauna (legge numero 157 del 1992). Infatti, secondo il TAR Abruzzo, la citata disposizione statale, nell’imporre un adeguato grado di rappresentatività a ciascuna associazione venatoria presente nell’ambito territoriale di caccia, esprimerebbe un inderogabile standard di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (articolo 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione) che, nel caso della legge abruzzese, sarebbe violato.
La questione non è fondata in quanto il richiamato articolo 14, comma 10, della legge statale a tutela della fauna non impone, come sostiene il TAR rimettente, che ciascuna associazione venatoria locale trovi una rappresentanza perfettamente proporzionale nel comitato di gestione, quanto piuttosto che in esso siano rappresentati diversi interessi a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. In questo senso, la legge statale prevede che detti interessi siano garantiti dalla rappresentanza di alcune precise categorie: le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale.
Una volta soddisfatto tale requisito di rappresentatività, le Regioni hanno ampia discrezionalità nell’individuare la formula elettorale che reputano più idonea per eleggere i componenti di ciascuna singola categoria. Peraltro – sottolinea la sentenza – la decisione concernente la formula elettorale, vale a dire il meccanismo di ripartizione dei seggi in voti, si colloca in un ambito in cui emerge un’ampia discrezionalità del legislatore regionale.
Roma, 19 giugno 2025