
(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 Anno XXV
Numero 697.25
Oleoturismo, promulgata nuova legge regionale
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato una nuova legge in
materia di oleoturismo. Il testo della legge promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale
per la pubblicazione.
“Abbiamo scelto di rafforzare la disciplina dell’oleoturismo con una legge regionale ad hoc –
sottolineano il presidente Emiliano e l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato
Pentassuglia – coordinata e costruita con tutto il partenariato agricolo pugliese e le Città
dell’Olio, con una presa di coscienza comune e una corresponsabilizzazione nella
valorizzazione del patrimonio olivicolo pugliese. Questo in un’ottica di apertura a nuovi
scenari di tipo economico e sociale e di attuazione reale della multifunzionalità per le
aziende agricole pugliesi. Oleoturismo e enoturismo puntano a fortificare il brand Puglia, in
Italia e nel mondo”.
La L.R. 9/25, “Disciplina dell’oleoturismo e disposizioni diverse”, in ottemperanza alle norme
statali di settore, riconosce e valorizza le grandi potenzialità del turismo dell’olio, come
fenomeno culturale ed economico in grado di offrire diverse opportunità per la crescita del
tessuto economico della Regione.
Sono considerate attività oleoturistiche le attività formative ed informative nonché le
iniziative a carattere culturale e ricreativo rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla
conoscenza dell’olio con particolare riguardo alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e
alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel cui areale si svolgono le attività, quali le visite
guidate ai frantoi, agli oliveti di pertinenza dell’azienda, le visite nei luoghi di esposizione
degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio, alla conoscenza
della storia e della pratica dell’attività olivicola e alla conoscenza della cultura dell’olio in
genere; le attività di degustazione e connessa commercializzazione delle produzioni olivicole
aziendali.
Possono esercitare attività di oleoturismo: l’imprenditore agricolo, singolo o associato che
svolge attività di olivicoltura e che trasforma in proprio o tramite terzi il proprio prodotto; gli
oleifici sociali cooperativi e i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri
oliveti perla produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell’olio extravergine di
oliva; i comitati di gestione delle Strade del vino e dell’olio extravergine di oliva o delle
Strade dell’olio extravergine di oliva, riconosciute ai sensi della legge regionale 7 novembre
2022, n. 24 (Disciplina delle strade del vino e dell’olio extravergine di oliva) e del relativo
regolamento attuativo; i consorzi di tutela degli oli extravergini di oliva DOP e IGP
riconosciuti; i frantoi che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di
prodotti olivicoli, anche attraverso l’acquisizione della materia prima da terzi regolarmente
Agierrefax Agenzia Giornalistica a cura del Servizio Stampa della Giunta Regionale
Direttore responsabile: Elena Laterza.
Redazione: Antonio Rolli, Simona Loconsole, Nico Lorusso, Anna Memoli, Livio Addabbo, Paolo Inno, Alessandro Scolozzi.
Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Bari n.1390 del 29/10/1998
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iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA).
Nel testo di legge vengono disciplinate le procedure da seguire per l’avvio dell’attività
oleoturistica e fissa standard minimi di qualità, come l’apertura settimanale o stagionale di
un minimo di tre giorni a settimana, cartellonistica di accoglienza, presenza di un sito o
pagina web aziendale, indicazione dei parcheggi all’interno dell’azienda o nelle vicinanze,
materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue, attività
di degustazione dell’olio esclusivamente con contenitori e strumenti che non alterino le
proprietà organolettiche del prodotto e conformi alla normativa UE, nonché misure per
facilitare l’accesso e la fruizione del percorso alle persone diversamente abili.
Sono disciplinate, inoltre, anche le modalità di istituzione dell’elenco regionale degli
operatori che svolgono attività oleoturistiche, da effettuarsi con delibera di giunta regionale.
L’Elenco è istituito presso la struttura regionale competente in materia di filiere olivicole che
ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza regionale. L’Elenco ha funzione meramente ricognitiva.
Sono anche normati gli aspetti relativi alla promozione dell’oleoturismo e alla disciplina delle
attività di vigilanza e di controllo della corretta esecuzione dell’attività oleoturistica, i casi di
sospensione e di revoca dell’attività, le sanzioni da irrogare in caso di mancato rispetto di
quanto previsto dal presente schema e dalla normativa nazionale.
Infine viene disciplinata la norma transitoria relativa ai soggetti che già svolgono attività
riconducibili a quelle oleoturistiche alla data di entrata in vigore della legge.
Tra le disposizioni diverse, modificata la legge regionale che la disciplina in termini di
capacita ricettiva delle strutture di cui all’art. 41 della Lr. 11/1999, allineandola agli standard
definiti da altre normative regionali (ad es. Emilia Romagna, Marche, Lazio) con lo scopo di
fissare dei parametri univoci a livello regionale in quanto il riferimento alle regolamentazioni
vigenti a livello locale crea disparità di trattamento tra strutture ubicate in comuni diversi e
disomogeneità di requisiti richiesti. Vengono allineate, inoltre, le disposizioni introdotte dal
comma 7, dell’art, 13 ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, rubricato “Disciplina delle locazioni per
finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice
Identificativo nazionale” in materia di sicurezza degli immobili, introducendo anche per
queste tipologie di attività l’obbligatorietà di presenza dei dispositivi per la rilevazione di
gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a
norma di legge.
Modificata, inoltre, la legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59, “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-
ambientali e per il prelievo venatorio”, al fine di garantire la sicurezza e l’efficacia delle
battute di caccia, soprattutto in contesti dove la fauna selvaggia è abbondante, con l’obbligo
per gli Ambiti Territoriali di Caccia di dotarsi di un perito balistico iscritto all’albo dei periti
balistici presso il tribunale.
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