
(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 COMUNICATO N. 177/DIV – 29 MAGGIO 2025
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 28 MAGGIO 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 28 Maggio 2025
FINAL FOUR – SEMIFINALI – GARE DI RITORNO
SEMIFINALE A
PESCARA
AUDACE CERIGNOLA 1-1
SEMIFINALE B
TERNANA
L.R. VICENZA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 29 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 28 MAGGIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di ritorno delle Semifinali i sostenitori delle Società
L.R. VICENZA, PESCARA e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt.
25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori
SOCIETA’
AMMENDA € 2.500,00
L.R. VICENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, al 1° minuto del primo tempo, al 3° e al 26°
minuto del secondo tempo, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
2. lanciato, al 3° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto
di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato, sei seggiolini, posti nel Settore Curva Ovest loro riservato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver esploso, al termine della gara, mentre i sostenitori si trovavano
nell’area parcheggio a loro riservato, numerosi petardi ad elevata intensità alcuni
dei quali venivano lanciati in un campo adiacente allo stadio causando la
bruciatura del manto erboso e il ferimento di uno Steward il quale riportava
un’escoriazione al collo e veniva medicato dal personale sanitario presente in
loco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti di
cui alla condotta sub B sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno
rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità degli addetti ai servizi e rilevato
che non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto al
danneggiamento dei seggiolini, al ferimento dello Steward e alla bruciatura del
manto erboso del campo adiacente lo Stadio), considerato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e le misure previste e poste in essere in
esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.,
integrazione r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica,
obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. prima dell’inizio della gara, al 38° minuto del primo tempo, al 48° minuto del
secondo tempo e subito dopo il termine della gara, quattro petardi ad alta
intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 1° minuto del primo tempo, due fumogeni sul recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti rilevato che
non si sono verificate conseguenze e considerate le misure previste e poste in
essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
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CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 5 GIUGNO 2025
FOGGIA PASQUALE
(PESCARA)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LIGI ALESSANDRO
(AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con
vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a
carico dell’avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II
INFR)
BIANCHINI GIANCARLO
(AUDACE CERIGNOLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
COSTA FILIPPO
SANDON THOMAS
LETIZIA GAETANO
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(PESCARA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
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Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 29 Maggio 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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