(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025 - (AGENPARL) – Sat 26 April 2025 https://www.aduc.it/articolo/rapporto+professionisti+consumatori+correttezza_39141.php
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Rapporto professionisti e consumatori. Correttezza e buona fede. Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1125 del 23 Aprile 2025 (1), è intervenuto, a seguito di provvedimenti emessi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per verificare la legittimità di alcune clausole contrattuali presenti nelle condizioni generali di un servizio offerto da Apple.
Il Caso.
A seguito di numerose segnalazioni, l’Antitrust aveva accertato la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di un servizio offerto da Apple che creavano uno squilibrio tra diritti e doveri dei contraenti.
L’Autorità concludeva sancendo la violazione dell’articolo 33 del Codice del Consumo. E imponeva ad Apple di dare adeguata pubblicità al provvedimento emesso.
Apple impugnava la decisione innanzi al Tar del Lazio, che rigettava il ricorso e, successivamente, si rivolgeva al Consiglio di Stato.
Anche il Consiglio di Stato, però, confermava il provvedimento Antitrust, e faceva proprie le motivazioni addotte dal Tar per respingere il ricorso.
Il Consiglio di Stato ha sancito: “sia con riguardo al servizio iCloud a pagamento che a quello gratuito, che la clausola sub a), di cui al paragrafo II, lettera A del contratto iCloud, violasse l’art. 33, commi 1 e 2, lett. m), del Codice del consumo, a tenore del quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso; – le clausole b) e c) del paragrafo II del contratto iCloud violassero invece l’articolo 33, commi 1 e 2, lett. b), del Codice del consumo, secondo cui si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale
o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.
Ed ancora, dando pieno sostegno all’Agcm, il Consiglio di Stato afferma anche che “le imprese devono predisporre condizioni generali di contratto che rispettino i principi di buona fede e trasparenza: qualsiasi potere di modifica unilaterale va adeguatamente giustificato e deve inoltre prevedere garanzie reali per il consumatore, mentre le limitazioni di responsabilità devono essere circoscritte e definite ed evitare di penalizzare in maniera ingiustificata il consumatore.”
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/aprile/Consiglio-di-Stato-Sezione-6-S.pdf
Sara Astorino, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
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