(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025 - (AGENPARL) – Fri 25 April 2025 https://www.aduc.it/articolo/gestore+servizio+idrico+deve+segnalare+consumi_39142.php
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Il gestore del servizio idrico deve segnalare i consumi anomali prima di emettere la fattura
Una sentenza del Tribunale di Cagliari, la n. 376/2025 (1), consente di affrontare la questione dei gestori del servizio idrico e i loro doveri.
Questa sentenza pone l’accento su una sentenza della Corte di cassazione del 2021, la n.24904/2021, forse passata in sordina. (2)
Il caso.
Un condominio riceveva una fattura per il consumo dell’acqua con un importo estremamente elevato.
Alla luce del calcolo dei consumi, il Condomino si attivava e scopriva l’esistenza di una perdita occulta proveniente da una tubatura interrata nel giardino condominiale.
Il condominio attivava, quindi, la procedura di sgravio per ottenere un nuovo conteggio del consumo.
Il gestore rifiutava la procedura perché, a suo dire, mancava il requisito della non visibilità della perdita.
Inutili i tentativi del Condominio di far comprendere che non vi era modo di scoprire la perdita, e così il Gestore notificava allo stesso un decreto ingiuntivo che ovviamente veniva opposto.
Alla base dell’opposizione vi era la contestazione che l’azienda si fosse resa colpevole di aver violato ogni minimo dovere di correttezza e buona fede.
Il Tribunale di Cagliari concordava con la tesi difensiva del Condominio in virtù della sentenza di Cassazione. Che aveva sancito: “l’utente è certamente tenuto ad effettuare, con la dovuta diligenza, la manutenzione del proprio impianto idraulico, tuttavia, nel caso di perdita occulta, deve essere posto nella condizione di rendersi conto che qualcosa non va come dovrebbe”.
Il Tribunale di Cagliari riteneva quindi che il gestore del servizio idrico avesse violato i principi di correttezza e buona fede contrattuale poiché, pur avendo rilevato un consumo idrico palesemente anomalo, aveva omesso di segnalarlo al condominio, che non aveva potuto provvedere alla riparazione della perdita.
Di fatto, alla luce della sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari, il gestore non solo dovrà ricalcolare gli importi, come a suo tempo richiesto dal Condominio, ma dovrà anche pagare le spese legali!
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/aprile/Tribunale-Cagliari-Sezione-2-C.pdf
2 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/aprile/Corte-di-Cassazione-Sezione-3-.pdf
Sara Astorino, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
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