
(AGENPARL) – Fri 18 April 2025 Area: Tecnica
Servizio: Concessioni Demanio Stradale
Inviata a mezzo PEC
All’ ANA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
A tutti i Comuni della
PROVINCIA DI BIELLA
PUBBLICAZIONE SUL SITO
DELLA PROVINCIA DI BIELLA
COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI STAMPA
OGGETTO:
96ª Adunata Nazionale Alpini in programma 9 – 10 – 11 maggio 2025
Indicazioni operative per esposizione temporanea di materiali pubblicitari
lungo le strade provinciali.
In riferimento alla manifestazione denominata “96ª Adunata Nazionale Alpini” in
programma 9 – 10 – 11 maggio 2025 a Biella, pervengono allo scrivente settore provinciale
numerose richieste da parte dei Comuni, Enti ed Associazioni, oltrechè esercenti pubblici esercizi
o privati cittadini, sia informali che formali, relative alle modalità e procedure da seguire per
l’installazione temporanea di striscioni, locandine, stendardi, bandiere, transenne e/o installazioni
diverse per la promozione e diffusione della manifestazione in oggetto, qualora l’installazione
stessa interessi il demanio stradale e le relative fasce di rispetto di competenza della provincia di
Biella.
In particolare, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli,
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose,
visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione
possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la
comprensione o ridurne la visibilità’ o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della
strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in
ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla
circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione
diversa dalla prescritta segnaletica.
Per quanto sopra, questa Amministrazione per i soli aspetti relativi alla compatibilità delle
opere richieste con la viabilità provinciale, fornisce indicazioni operative e prescrizioni in
merito all’installazione temporanea di materiali sopra elencati, subordinata alle seguenti
prescrizioni:
Provincia di Biella – Via Quintino Sella,12 – 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d’Italia)
PROVINCIA DI BIELLA
ESERCIZIO INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA’
Area: Tecnica
Servizio: Concessioni Demanio Stradale
– le operazioni di installazione, esposizione e rimozione del materiale pubblicitario non dovranno
creare pregiudizio né arrecare danno al demanio stradale provinciale e/o alla viabilità stradale. Le
stesse dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della viabilità
lungo le Strade Provinciali, senza prevederne di conseguenza fasi intermedie di chiusura totale
e/o parziale non autorizzate. Tutte le installazioni, dovranno essere mantenute a carico del
soggetto installatore delle stesse, con attività di sorveglianza adeguata atta a
salvaguardare la sicurezza veicolare, pedonale e garantire nel contempo il buon
svolgimento della manifestazione stessa.
– con riferimento agli artt. 51 e segg. del DPR 495/1992, si intendono vietate installazioni in
corrispondenza delle intersezioni, in aree che possano ostacolare/condizionare la visibilità e la
circolazione degli utenti della strada e in zone non compatibili con la percezione e visibilità della
segnaletica prescrittiva stradale esistente. Inoltre le installazioni al di sopra della strada devono
rispettare una luce libera di altezza pari ad almeno 6,00 ml, devono essere realizzati nelle loro
parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, e le strutture di
sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente
realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
– dovrà essere garantito il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di qualsivoglia
esposizione pubblicitaria temporanea, a fine evento quanto prima e/o comunque
obbligatoriamente entro 5 giorni dal termine della manifestazione. Nell’ipotesi in cui si
verificassero danneggiamenti alle pertinenze stradali a seguito di quanto installato, l’installatore
dovrà provvedere tempestivamente all’immediato ripristino degli stessi, in ottemperanza alle
Norme Tecniche contenute nel Regolamento canone unico patrimoniale adottato con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021.
– gli installatori di qualsivoglia materiale pubblicitario legato alla manifestazioni di cui
all’oggetto, rimangono gli unici responsabili, sia civilmente che penalmente dei danni che
eventualmente venissero recati alla proprietà stradale o a terzi, a causa di quanto
installato; rimanendo quindi espressamente stabilito che gli stessi restano gli unici ed esclusivi
responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza a
quanto installato, restando completamente sollevata l’Amministrazione Provinciale concedente,
nonché i funzionari da essa dipendenti.
Tutto quanto sopra premesso si invitano tutti i soggetti che manifestano la volontà di posizionare
qualsivoglia esposizione inerente alla manifestazione denominata “96ª Adunata Nazionale
Alpini in programma 9 – 10 – 11 maggio 2025” ad inviare specifica comunicazione alla
Provincia di Biella, con allegata la documentazione atta a rappresentare le opere oggetto
Provincia di Biella – Via Quintino Sella,12 – 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d’Italia)
– durante la fase di allestimento ed installazione del materiale pubblicitario inerente alla
manifestazione, così come il mantenimento e l’esposizione oltrechè la rimozione dello stesso,
dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e relativo
Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali attualmente
vigenti. Nello specifico si raccomanda il rispetto, delle norme riguardanti la tutela e la sicurezza
30 del D.P.R. 495/92 ed il disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalamento delle attività
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, e le successive modificazioni di cui al
Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019.
Area: Tecnica
Servizio: Concessioni Demanio Stradale
di installazione, il periodo e le modalità di occupazione temporanea che si intendono
effettuare, specificando l’impegno ad ottemperare alle prescrizioni contenute nella
presente comunicazione.