
(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 COMUNICATO STAMPA n. 46/25
Lussemburgo, 10 aprile 2025
Sentenza della Corte nella causa C-481/23 | [Sangas] 1
Lo Stato membro in cui risiede una persona ricercata non può rifiutare
l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo diretto a garantire la
presenza di tale persona al momento dell’avvio di un procedimento penale
L’esecuzione non potrà neppure essere rifiutata se i fatti che costituiscono il reato commesso dalla persona
ricercata non rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale
Nel 2022, la Corte centrale spagnola ha condannato un cittadino spagnolo, residente in Romania, in quanto
coautore di una frode all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla vendita di idrocarburi per un importo superiore a
EUR 100 milioni. Gli sono state inflitte numerose pene detentive nonché ammende onerose.
Dopo che l’imputato ha annunciato di aver impugnato la sua condanna dinanzi alla Corte suprema spagnola, gli è
stata negata l’autorizzazione a recarsi nel suo paese di residenza. Malgrado tale divieto, l’imputato è stato localizzato
alla frontiera croata, in direzione della Romania. La Corte centrale ha quindi emesso, nell’aprile 2022, un mandato
d’arresto europeo che ordinava la ricerca, l’arresto e la custodia cautelare dell’imputato.
Nell’aprile 2023, un giudice rumeno ha rifiutato di eseguire tale mandato d’arresto. Esso ha ritenuto che l’imputato,
che aveva attestato una residenza continuativa e regolare nel territorio rumeno, non volesse essere consegnato alle
autorità giudiziarie spagnole. Inoltre, l’azione penale era prescritta in forza del diritto rumeno.
La Corte centrale ritiene che non siano soddisfatte le condizioni richieste per poter invocare tali motivi di non
esecuzione facoltativa di detto mandato. Ha pertanto chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la decisione
quadro relativa al mandato d’arresto europeo 2.
Nella sua sentenza, la Corte conferma la posizione della Corte centrale.
Infatti, secondo la decisione quadro, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione può rifiutare di
eseguire un mandato d’arresto europeo se quest’ultimo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza privative della libertà. Tuttavia, tale possibilità richiede che la persona ricercata risieda
nello Stato membro di esecuzione e che quest’ultimo si impegni ad eseguire tale pena o tale misura di sicurezza
conformemente al suo diritto interno.
Orbene, nel caso in esame, il mandato d’arresto è stato emesso non a tal fine, bensì per garantire la presenza
dell’imputato durante la prosecuzione del procedimento penale ancora pendente dinanzi ai giudici spagnoli.
Per quanto riguarda la prescrizione dell’azione penale ai sensi del diritto rumeno, la Corte rileva che, per poter
invocare tale motivo di rifiuto, è necessario che i fatti rientrino nella competenza dello Stato membro di
esecuzione in virtù del proprio diritto penale, il che non sembra verificarsi nel caso di specie. Infatti, la Corte
centrale ha segnalato che tutti i fatti erano stati commessi in Spagna e costituivano reati di frode fiscale lesivi degli
interessi economici di tale Stato membro.
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
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Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.
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