
(AGENPARL) – Tue 01 April 2025 COMUNICATO N. 138/DIV – 1 APRILE 2025
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 28, 29, 30 E 31 MARZO 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 28, 29, 30 e 31 Marzo 2025
15^ GIORNATA RITORNO
GIRONE A
GIRONE B
ALCIONE MILANO
ARZIGNANO V.
LECCO
LUMEZZANE
PRO VERCELLI
TRENTO
TRIESTINA
UNION CLODIENSE
PERGOLETTESE
RENATE
GIANA ERMINIO
CALDIERO TERME
L.R. VICENZA
ALBINOLEFFE
FERALPISALO’
NOVARA
ASCOLI
CARPI
LUCCHESE
MILAN FUTURO
PERUGIA
PESCARA
PIANESE
RIMINI
VIRTUS ENTELLA
VIS PESARO
GUBBIO
TERNANA
CAMPOBASSO
PINETO
AREZZO
PONTEDERA
SESTRI LEVANTE
LEGNAGO SALUS
TORRES
GIRONE C
ACR MESSINA
TEAM ALTAMURA
AUDACE CERIGNOLA
MONOPOLI
AVELLINO
BENEVENTO
AZ PICERNO
SORRENTO
CASERTANA
FOGGIA
CROTONE
LATINA
POTENZA
GIUGLIANO
TRAPANI
CATANIA
RIPOSANO: CAVESE E JUVENTUS NEXT GEN
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 31 Marzo e del 1 Aprile 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 28, 29, 30 E 31 MARZO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di
ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE
CERIGNOLA, LEGNAGO SALUS, LECCO, PERGOLETTESE, PERUGIA, POTENZA,
RIMINI, SORRENTO, SPAL, TEAM ALTAMURA e TRAPANI hanno, in violazione della
normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.5000,00
LUCCHESE per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30%) posizionati nel Settore
Curva Ovest:, al 34° minuto del primo tempo (per due volte), al 30° e al 32°
minuto del secondo tempo (per dieci volte), intonato cori offensivi ed insultanti nei
confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a
Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata
su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di
pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine
territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di
tipo razziale, ripetuti per dieci volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la
particolare riprovevolezza delle condotte tenute) e considerate le misure previste
e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r.
c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 32°, al 35° e al 45° minuto del secondo
tempo, cinque petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi
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attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
ACR MESSINA per avere:
1. una parte dei suoi sostenitori (il 70% circa) posizionati nel Settore Curva Sud,
intonato, al 10° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei
confronti della città di altri tifosi avversari, ripetuto per un minuto circa, che,
direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per
motivi di origine territoriale;
2. una parte dei suoi sostenitori (il 50% circa) posizionati nel Settore Curva Sud,
intonato, al 22° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei
confronti della città di altri tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che, direttamente
o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di
origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 61°
minuto della gara, due fumogeni sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 4°, al 5° e al 6° minuto del secondo tempo, tre
petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TRENTO
A) per avere, la quasi totalità (circa l’80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel
Settore Curva Mayer, intonato:
1. al 19° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi
avversari, ripetuto per circa trenta secondi;
2. al 23° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi
avversari, ripetuto per circa trenta secondi;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mayer, al 19° minuto
del primo tempo, esposto, per circa due minuti, uno striscione della dimensione di
circa 20 metri di lunghezza per 1 metro di altezza contenente una frase offensiva
nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
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comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti
e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 34° minuto del primo tempo, un petardo di
media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e
per aver imbrattato i sanitari con scritte offensive nei confronti dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
PERGOLETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato in due punti l’attacco inferiore della
balaustra posta all’interno del settore Tribuna 3, causandone il distacco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel
Settore Curva Furlan, intonato, al 33° minuto del primo tempo, e al 25° minuto del
secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato,
ripetuto, in ciascuna delle predette circostanze, per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 22 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
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SCOGNAMIGLIO GENNARO
(GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato
avversario SIG. DE VITO VINCENZO in quanto, dopo aver raggiunto l’area spogliatoi,
proferiva frasi minacciose ed ingiuriose nei suoi confronti e cercava il contatto fisico con
quest’ultimo non riuscendoci solo grazie all’intervento dei dirigenti di entrambe le squadre e
degli Steward.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.,
panchina aggiuntiva).
AMMONIZIONE (I INFR)
DIBIASE FRANCESCO
(AUDACE CERIGNOLA)
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DI CARLO DOMENICO
(ASCOLI)
AMMONIZIONE (VII INFR)
GORGONE GIORGIO
(LUCCHESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
COLOMBO ALBERTO
(MONOPOLI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
D’ALESSIO LEONARDO
(MILAN FUTURO)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente nei
loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di
riserva, r. IV Ufficiale).
CAPOFERRI MATTIA
(PERGOLETTESE)
per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV
INFR)
138/532
VASSALLO FRANCESCO
(RENATE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X
INFR)
BUCHEL MARCEL
OYEWALE SULAIMAN
DALMAZZI ALESSANDRO
PRETATO MATTIA
GIORICO DANIELE
(ACR MESSINA)
(GIUGLIANO)
(LUMEZZANE)
(PONTEDERA)
(TORRES)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
AMBROSINI MICHELE
MILILLO ALESSIO
BIANCHINI GIANCARLO
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO
TALIA ANGELO
D’ANGELO SONNY
DEL SOLE FERDINANDO
MELGRATI RICCARDO
TENKORANG JOSHUA
GIRAUDO FEDERICO
MASTROPIETRO FEDERICO
SIMEONI LUCA
CORONA GIACOMO
LONGOBARDI GIANLUCA
PANICO CIRO
RADREZZA IGOR
MANE BALLA MOUSSA
CICERELLI EMANUELE PIO
VALLOCCHIA ANDREA
IDDA RICCARDO
MERCADANTE MARIO
ANASTASIA EMANUELE
NICASTRO FRANCESCO
(ALBINOLEFFE)
(ARZIGNANO V.)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(GIUGLIANO)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TORRES)
(TORRES)
(TRENTO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
CAPOMAGGIO GALO
VANO MICHELE
NJAMBE MOUSSADJA
TAUGOURDEAU ANTHONY
LADINETTI RICCARDO
NADOR FOLLY STEVEN
GIANNOTTI PASQUALE
(AUDACE CERIGNOLA)
(CASERTANA)
(GIUGLIANO)
(LUMEZZANE)
(PONTEDERA)
(SPAL)
(TRENTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
POTOP SIMONE
NESSI RICCARDO
(ALBINOLEFFE)
(CALDIERO TERME)
138/533
RINALDI FILIPPO
SOLCIA DANIELE
FURLAN JACOPO
GALEANDRO ALESSANDRO
MARINO ANDREA
BASSO GIANMARCO
VITALI PABLO
MONTEBUGNOLI MATTEO
VIOLA ANTONINO
DIAKITE ADAMA
TOSCANO MARCO
NELLI JACOPO
(FERALPISALO’)
(GIUGLIANO)
(LECCO)
(LECCO)
(LECCO)
(NOVARA)
(PONTEDERA)
(SESTRI LEVANTE)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(TRAPANI)
(UNION CLODIENSE)
AMMONIZIONE (XII INFR)
QUAINI ALESSANDRO
CLEMENTE GIANLUCA
(CATANIA)
(PRO VERCELLI)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DI LIVIO LORENZO
PARKER SEAN
GERMINARIO GIANLUCA
SCHIMMENTI EMANUELE
COMI GIANMARIO
ROSETTI MANUEL
CORREIA OMAR
(LATINA)
(PERGOLETTESE)
(PINETO)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(SESTRI LEVANTE)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
IERARDI MARIO
BRUZZANITI GIOVANNI
CASTORANI MANUELE
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS
GORELLI MATTEO
DI NOIA GIOVANNI
PAGANINI LUCA
(CATANIA)
(PINETO)
(POTENZA)
(POTENZA)
(RIMINI)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BENEDETTI GIACOMO
D’UFFIZI SIMONE
MANETTA MARCO
CAPELLINI RICCARDO
GERBI ERIK
SANTINI CLAUDIO
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
LOMBARDI LUCA
SCHIRONE LUCA
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO
DE SANTIS EROS
ROMEO FEDERICO
(ARZIGNANO V.)
(ASCOLI)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(CARPI)
(FERALPISALO’)
(FOGGIA)
(PINETO)
(PINETO)
(SESTRI LEVANTE)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
138/534
OLIVIERI MARCO
COPPOLA FRANCESCO
(TRIESTINA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
DUMBRAVANU DANIEL
LONGO SALVATORE
LAMESTA DAVIDE
CAZZADORI DENIS
CECOTTI TOMMASO
FERRI LUCA
BALDE BALDE IBOURAHIMA
RAPISARDA FRANCESCO
CASAROTTI ENRICO
WELBECK MASEKO NANA ADDO
GANZ SIMONE ANDREA
KHAILOTI OMAR
DA POZZO LORENZO
MAZZEO LUCA
MARCHETTI STEFANO
RUTIGLIANO CARLO MATTIA
SIEGA NICHOLAS
CINQUEGRANO SIMONE
FUSCO FRANCESCO
FISCHNALLER MANUEL
FALASCO NICOLA
SILVESTRI TOMMASO
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(BENEVENTO)
(CALDIERO TERME)
(CARPI)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PIANESE)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (II INFR)
GYAMFI BRIGHT
CIABUSCHI JONATHAN
RIGIONE MICHELE
DEL FABRO DARIO
GROPPELLI FILIPPO
VALDESI ANDREA
BADJE ISMAILA
FEDATO FRANCESCO
CAMPORESE MICHELE
MARCONI GIACOMO
SPINI CRISTIAN
(ACR MESSINA)
(ASCOLI)
(AVELLINO)
(CATANIA)
(CROTONE)
(GIUGLIANO)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(MILAN FUTURO)
(PERUGIA)
(SPAL)
AMMONIZIONE (I INFR)
CUPPONE LUIGI
NUNZIANTE ALESSANDRO
CIANO CAMILLO
CELLI ALESSANDRO
CRESPI VALERIO
CAFERRI LORENZO
CAPELLI ANDREA
ANDERSON DJAVAN LORENZO
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(FERALPISALO’)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(LECCO)
138/535
BRUSCHI NICOLO
MIRANDA KEVIN PARIDE
ALBERTONI MARCO
PEREZ GANFORNINA FRANCISCO
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(PERUGIA)
(TEAM ALTAMURA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 1 Aprile 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
138/536