
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Fratelli: P. S. (Presidente), A. B. (Giudice), P. L. P. (Giudice relatore); assistito dal Segretario, Fr. A. G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento Prot. N.01/25, introdotto con tavola d’accusa proposta dal Fr. L. G., Oratore del Collegio Circoscrizionale dei MMVV della Calabria, nei confronti del Fr. Mario Donato Cosco, attivo e quotizzante presso la R.L. T. Campanella N.267 Or. di Catanzaro.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
A seguito della proposta tavola d’accusa, datata 4.1.2025, il Fr. Cosco veniva sottoposto a giudizio per i seguenti capi d’accusa:
Violazione degli artt. 3, 9 e 15 della Costituzione dell’Ordine e degli Antichi Doveri del Regolamento dell’Ordine. Fatto salvo l’accertamento di ulteriori violazioni nel corso del processo.
L’udienza veniva fissata per il giorno 22.02.2025, ore 11.00, nei locali della Casa Massonica di Vibo Valentia. Perché la sede del CCMMVV Calabria è a Catanzaro? Perché allora celebrare processi a Vibo?
Nel frattempo, su richiesta del Fr. L. G., il Presidente del Tribunale inviava al Ven.mo Gran Maestro istanza ex art. 70 del Regolamento dell’Ordine, al fine dell’applicazione della sospensione da ogni attività massonica del Fr. incolpato.
Con decreto N.500/SB dell’8.1.2025, il Ven.mo Gran Maestro, Fr. S. B., decretava la sospensione a tempo indeterminato del Fr. Mario Donato Cosco.
La parte incolpata depositava memoria difensiva datata 31.1.2025, contestando i fatti addebitati e chiedendo il rigetto della tavola d’accusa.
Alla prima udienza erano presenti il Fr. L. G., parte incolpante, il Fr. Mario Donato Cosco e il suo difensore di fiducia, Fr. M. B.
Il Presidente invitava il Giudice relatore all’esposizione della tavola d’accusa, al termine della quale veniva concessa la parola all’Oratore del Collegio Circoscrizionale, il quale insisteva sulle motivazioni della tavola d’accusa e chiedeva che il Tribunale procedesse oltre con il dibattimento. Successivamente, veniva concessa la parola al difensore del Fr. incolpato, che ribadiva i motivi della memoria difensiva e insisteva nel proscioglimento del Fr. Mario Donato Cosco.
Il Collegio, terminati gli interventi, si ritirava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le contestazioni mosse al Fr. Cosco sono condivisibili da questo Tribunale. La sua iniziativa è una palese offesa al Ven.mo Gran Maestro e ai componenti della Giunta del GOI, oltreché ai loro deliberati.
Il Fr. Cosco ha violato gli artt. 3, 9 e 15 della Costituzione, dimenticando che per aderire a un Rito accreditato dal GOI si deve essere Maestro Libero Muratore a piè di lista di una Loggia del GOI, con tutte le conseguenti obbligazioni.
Il comportamento del Fr. Cosco si innesta in un più ampio contesto di contrasto tra i vertici del Rito Scozzese Antico ed Accettato e gli organi apicali del GOI, concretizzandosi in una condotta superficiale che ha screditato l’alta autorità magistrale del Ven.mo Gran Maestro.
Le giustificazioni addotte nella memoria difensiva non sono condivisibili. Il Fr. Cosco ha agito in violazione dei decreti del Ven.mo Gran Maestro N.10/AS del 13.6.2024 e N.495/SB del 23.12.2024, che sospendevano i rapporti tra il GOI e il RSAA e vietavano ai Fratelli del GOI la partecipazione alle attività di quest’ultimo.
Il Fr. Cosco, consapevole dei rischi, avrebbe dovuto rifiutarsi di diffondere la mail del Sovrano del RSAA, invece di perpetuare una gerarchia parallela contraria all’Ordine.
Pertanto, il Tribunale ritiene che il Fr. Mario Donato Cosco abbia violato gravemente gli obblighi massonici.
DISPOSITIVO
Il Tribunale Circoscrizionale della Calabria condanna il Fr. Mario Donato Cosco, ai sensi dell’art. 27 lett. C) del Regolamento dell’Ordine, alla sanzione della censura solenne con esclusione dalla partecipazione ai lavori massonici per un anno, con interdizione da qualsiasi carica per tre anni.
Condanna inoltre, ai sensi dell’art. 177 del Regolamento dell’Ordine, al pagamento delle spese del procedimento determinate in €1.500,00.
Attesa la gravità dei fatti e della condanna, la presente sentenza viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 175 u.c. del Regolamento dell’Ordine.
Le somme di cui all’art. 177 devono essere versate entro 60 giorni dalla comunicazione, mediante bonifico sul conto indicato dall’Ordine.
La sede del CCMMVV Calabria è Catanzaro. Perché allora celebrare processi et alla a Vibo? Ah, a saperlo….