
(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 COMUNICATO N. 108/DIV – 4 FEBBRAIO 2025
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 31 GENNAIO E DEL 1, 2 E 3 FEBBRAIO 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 31 Gennaio e il 1, 2 e 3 Febbraio 2025
6^ GIORNATA RITORNO
GIRONE A
ALCIONE MILANO
ARZIGNANO V.
GIANA ERMINIO
LUMEZZANE
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
RENATE
TRENTO
VIRTUS VERONA
GIRONE B
CALDIERO TERME
LECCO
FERALPISALO’
TRIESTINA
ATALANTA U23
ALBINOLEFFE
NOVARA
L.R. VICENZA
UNION CLODIENSE
PADOVA
ASCOLI
GUBBIO
LEGNAGO SALUS
PESCARA
PIANESE
PONTEDERA
RIMINI
TORRES
VIS PESARO
CARPI
AREZZO
TERNANA
VIRTUS ENTELLA
LUCCHESE
PINETO
PERUGIA
MILAN FUTURO
SESTRI LEVANTE
CAMPOBASSO
GIRONE C
ACR MESSINA
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
AZ PICERNO
BENEVENTO
CAVESE
GIUGLIANO
SORRENTO
TARANTO
TRAPANI
LATINA
CATANIA
TURRIS
JUVENTUS NEXT GEN
MONOPOLI
TEAM ALTAMURA
FOGGIA
CROTONE
CASERTANA
POTENZA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 3 e 4 Febbraio 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 31 GENNAIO E DEL 1, 2, E 3 FEBBRAIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della sesta giornata di ritorno del Campionato i
sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA,
CATANIA, CAVESE, GIUGLIANO, NOVARA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, PRO
VERCELLI, RIMINI, TERNANA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui
agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa
GARA VIRTUS VERONA – PADOVA DEL 1 FEBBRAIO 2025
Il Giudice Sportivo,
lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo –
Delegato di Lega e del referto Arbitrale, osserva quanto segue.
Nelle richiamate relazioni e nel referto si riferisce, tra l’altro, che:
1. al minuto 31° del primo tempo, i sostenitori della Società Padova, presenti nel Settore
Curva Ospiti, rivolgevano cori di espressione di discriminazione razziale, intonando il verso
buu, verso il portiere di colore della squadra avversaria della Società Virtus Verona;
2. al termine della gara, i sostenitori della Società Padova, presenti nel Settore Curva Ospiti,
rivolgevano cori espressione di discriminazione razziale, intonando il verso buu, verso un
altro calciatore di colore della squadra avversaria, ripetuti per sei volte.
I predetti sostenitori erano presenti in circa 470 e si rendevano responsabili, nel 30% dei cori
sopra riportati.
I cori venivano percepiti dal collaboratore della Procura Federale, opportunamente
posizionato tra le due panchine, nonché dal Commissario di Campo – Delegato di Lega e
dall’Arbitro.
Ad avviso di questo Giudice, la dimensione dei cori si deve valutare rilevante e, quindi,
integrata, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nel Settore Ospiti
dell’impianto sopra richiamato e della percentuale del 30% di coloro che erano presenti nel
Settore Curva Ospiti che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame.
Del pari, si deve ritenere integrata la percezione della condotta sopra specificata in quanto
essa è stata rilevata dall’Arbitro a fine gara e, con riferimento a tutte le estrinsecazioni prima
riportate, sia dal Collaboratore della Procura Federale che dal Commissario di Campo Delegato di Lega presenti sul campo.
Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art.
28, comma 4, C.G.S.
Dalla relazione della Procura Federale emerge che i tifosi posizionati nella gara in oggetto
nel Settore Curva Ospiti abitualmente nelle gare casalinghe occupano il Settore Tribuna Est
Stadio Euganeo.
Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della
sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S.
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3. Dalle relazioni del Commissario di Campo Delegato di Lega e dalla documentazione
fotografica allegata risulta, altresì, che, oltre alle condotte appena esposte, i sostenitori del
PADOVA hanno posto in essere anche fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e fatti violenti, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
P.Q.M.
in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 26 e 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.:
A) delibera di sanzionare la Società PADOVA con l’obbligo di disputare una gara casalinga
con il Settore denominato Tribuna Est Stadio Euganeo, privo di spettatori.
Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con
l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione
sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione;
B) delibera di sanzionare la Società PADOVA per le condotte di cui al numero 3 con
l’ammenda di € 150,00 (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c. documentazione fotografica – obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 32° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza, nel
recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 34° e al 36° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni nel recinto
di gioco, e, al 34°, al 35° e al 36° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni sul
terreno di gioco così provocando la bruciatura del manto sintetico in particolare in
otto punti (di cui due nel terreno di gioco e sei all’interno del recinto di gioco) e la
sospensione della gara da parte dell’Arbitro dal 34° minuto al 38° minuto del
secondo tempo, per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione;
3. danneggiato quattro batti tacco posizionati nel Settore Curva Nord.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa
la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la
pericolosità del lancio dei fumogeni) rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.,
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.500,00
PRO VERCELLI per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati
nel Settore Curva Ovest, intonato, al 37° minuto del primo tempo, un coro
offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che
in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione
pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone
Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che,
direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per
motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento
discriminante.
108/381
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la
particolare riprovevolezza della condotta e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. all’8° e al 36° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, tre
fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 4°, all’8°, al 10° e all’11° minuto del primo tempo e al 36° minuto del secondo
tempo, sei petardi di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
SESTRI LEVANTE
A) per l’indebita presenza nel tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della
gara, di un soggetto non identificato ma riconducibile alla società, il quale si
avvicinava all’Arbitro e, mentre percorreva tutto il tragitto che conduce agli
spogliatoi, proferiva parole irriguardose e ingiuriose nei confronti della Quaterna
Arbitrale;
B) per l’indebita presenza all’interno degli spogliatoi, al termine della gara, di un
soggetto non identificato, ma riconducibile alla società, il quale bussava molto
forte alla porta degli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale e urlava parole
irriguardose e ingiuriose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta.
AMMENDA € 900,00
BENEVENTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere esploso nel proprio Settore, cinque petardi, senza
conseguenze;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di due
minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Ritenuta la continuazione in ordine alle condotte sub A), misura della sanzione in
cumulo materiale [€ 500 per condotta sub A) e € 400 per condotta sub B)] in
applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze
dannose relativamente alla condotta sub A) (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
L.R. VICENZA
A) per avere alcuni suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti
e 30 secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in
campo;
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B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti non
corretti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei
tifosi ospiti con scritte sui muri con pennarelli neri; alcune delle quali contenenti
frasi oltraggiose nei confronti delle Forze dell’Ordine;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi tesserati consistiti nell’aver danneggiato la panchina.
Misura della sanzione in cumulo [€ 700 per i fatti sub A) e sub C) (in
continuazione fra loro) e € 200 per i fatti sub B)] in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con
particolare riferimento alla misura del ritardo, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (supplemento r.
Arbitrale, r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se
richiesto).
AMMENDA € 800,00
ASCOLI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 5° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto
di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori (22% circa), posizionati nel Settore Curva Nord,
intonato:
1. all’8° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei
tifosi avversari di un’altra squadra;
2. al 15° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei
tifosi avversari di un’altra squadra;
3. al 21° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante, nei confronti
dei tifosi avversari di un’altra squadra ripetuto per circa 1 minuto e 30 secondi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
MONOPOLI
A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti e 30
secondi e di due minuti l’inizio del secondo tempo, non presentandosi
puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver divelto un cartello in lamierino posizionato sulla ringhiera degli
spalti danneggiandolo nei punti di attacco.
Ritenuta la continuazione in ordine alle condotte sub A), misura della sanzione in
cumulo materiale [€ 700 per condotta sub A) e € 100per condotta sub B)] in
applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo, rilevato
che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi
adottati ex art 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
108/383
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, al 30° minuto del primo tempo e al 26° minuto del
secondo tempo, due bengala nel recinto, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, al 44° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate
conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.
c.c.).
AMMENDA € 400,00
GIANA ERMINIO per avere alcuni suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del
secondo tempo, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in
campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura
del ritardo (r. Arbitrale).
GIUGLIANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, una
bottiglietta d’acqua piena nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 30° minuto del primo tempo, un bengala
nel recinto, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
108/384
CAMPOBASSO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere acceso, nel proprio Settore, un fumogeno
provocando il danneggiamento di un seggiolino.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e
26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., integrazione r. c.c.,
documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
CAVESE
A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva,
intonato, al 20° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle
Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, esposto, dal 14°
minuto del primo tempo al 21° minuto del primo tempo e, dal 24° minuto del
primo tempo fino al termine della gara, uno striscione di circa 20 metri per 1,20
metri, non autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
ACR MESSINA per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli
spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).
NOVARA per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel
Settore Curva Est Ospiti, intonato, al 36° minuto del primo tempo, un coro
offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 150,00
FERALPISALO’ per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti non corretti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’aver imbrattato i
bagni dei tifosi ospiti con scritte a vernice su muri e due porte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
108/385
TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2025
GRECO VINCENZO
(AZ PICERNO)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne
l’operato e lo applaudiva in modo ironico prima di abbandonare il terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata
la funzione di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG. GRECO.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO L’ 11 FEBBRAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
MELUSO MAURO
(PERUGIA)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO L’ 11 FEBBRAIO 2025
FRACCHIOLLA DOMENICO
(GIUGLIANO)
per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, dopo essere stato richiamato più volte dall’Assistente Arbitrale n. 1 e
dal IV Ufficiale, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose nei confronti
dell’Arbitro per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata
la funzione di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG. FRACCHIOLLA.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2025
SELOSSE EFREM
(VIRTUS VERONA)
A) per avere, durante tutta la gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi irrispettose e offensive nei loro confronti
per contestarne l’operato;
B) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti
di un calciatore avversario in quanto entrava sul terreno di gioco, aprendo il cancello che
separa la Tribuna dal recinto di gioco, gli si avvicinava con fare minaccioso, proferiva nei
suoi confronti parole minacciose e cercava il contatto fisico con quest’ultimo, spingendolo
con il petto e rendendo necessario l’intervento di tesserati di entrambe le Società per
allontanarlo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità
108/386
della condotta posta in essere (r. Assistente Arbitrale n. 2).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
TOMEI FRANCESCO
MAIURI VINCENZO
VECCHI STEFANO
(AZ PICERNO)
(CAVESE)
(L.R. VICENZA)
AMMONIZIONE (II INFR)
BANCHIERI SIMONE
GALLO FABIO
(ACR MESSINA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BORDIN ROBERTO
ZAURI LUCIANO
(CALDIERO TERME)
(FOGGIA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MAGGIONI DANIELE
(ATALANTA U23)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
MOLTENI ANDREA
(PADOVA)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto protestava veementemente e ripetutamente nei loro
confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, panchina
aggiuntiva).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MINADEO ANTONIO
(LECCO)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava una frase irrispettosa e offensiva nei suoi
confronti, ripetuta per tre volte, per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,
supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
108/387
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA’ IN
AMMONIZIONE (V INFR)
PELAGATTI CARLO
(CALDIERO TERME)
per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa
nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo il provvedimento di ammonizione, pronunciava frasi
irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LATTANZIO ALBERTO
(UNION CLODIENSE)
per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MINESSO MATTIA
LONARDO EDOARDO
OBRIC RELJA
FRISENNA GIULIO
ROSAIA GIACOMO
LEVERBE MAXIME JEAN R
ATTYS CHRISTOPHER
BASSO GIANMARCO
VITALI PABLO
(ARZIGNANO V.)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(CATANIA)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(LECCO)
(NOVARA)
(PONTEDERA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X
INFR)
QUAINI ALESSANDRO
BALESTRERO DAVIDE
FUSI PIETRO
(CATANIA)
(FERALPISALO’)
(PADOVA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
LIA DAMIANO BIAGIO
PETRUCCI DAVIDE
BENEDETTI GIACOMO
CARPANI GIANLUCA
PANADA SIMONE
PAOLUCCI LORENZO
VIVIANI MATTIA
RIZZO AGOSTINO
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ARZIGNANO V.)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CAVESE)
108/388
DELLI CARRI FILIPPO
LISI FRANCESCO
ERCOLANI LUCA
DE SANTIS SIMONE
MARTINELLI RICCARDO
DI PAOLA MANUEL
ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR
(PADOVA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
NICCO GIANLUCA
SILVESTRI LUIGI
MUNARETTO ANDREA
(PRO PATRIA)
(TRAPANI)
(UNION CLODIENSE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CIAPPELLANO DANIELE
BOCCIA SALVATORE
BANDO AUGUSTO
MENNA DAMIANO
CALABRESE BERNARDO
LIBERA HERGHELIGIU DENIS
ANDREA
RIZZO ALBERTO
CAMIGLIANO AGOSTINO
DELLA LATTA SIMONE
DIABY ABOUBAKAR
DORE SALVATORE
STALMACH DARIUSZ PIOTR
PACE FEDERICO
LORENZINI FILIPPO
PARKER SEAN
MATOS SANTOS PINTO RYDER
MIGNANI GUGLIELMO
SIMEONI LUCA
LOMBARDI LUCA
CATURANO SALVATORE
FERRO LORENZO
IOTTI ILARIO
DE LEO LORENZO ANDREA
ONETO EDOARDO
AWUA THEOPHILUS
MOLINA JUAN IGNACIO
ANTONELLI NICOLO’
IONITA ARTUR
DI NOIA GIOVANNI
MARCONI IVAN
FABBRO MICHAEL
(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO V.)
(ASCOLI)
(ASCOLI)
(CAMPOBASSO)
(FERALPISALO’)
(FERALPISALO’)
(FOGGIA)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(MILAN FUTURO)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(SPAL)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
BAGATTI NICCOLO’
(ALCIONE MILANO)
108/389
EKLU SHAKA MAWULI
MASELLI SERGIO
TASCONE SIMONE
ZALLU FRANCESCO
FAZZI NICOLO’
BROSCO RICCARDO
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA
CORBARI ANDREA
DI MARIO STEFANO
(AREZZO)
(AZ PICERNO)
(FOGGIA)
(GUBBIO)
(LUCCHESE)
(PESCARA)
(RENATE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BOFFELLI ANDREA
GOBETTI NICOLO
NJAMBE MOUSSADJA
PETERMANN DAVIDE
SANDRI MATTIA
JAOUHARI ZAID
TONOLI DANIEL
PELLEGRINO ALESSANDRO
NADOR FOLLY STEVEN
CANNAVO’ KEVIN
(ARZIGNANO V.)
(CALDIERO TERME)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(MILAN FUTURO)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PINETO)
(SPAL)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GONNELLI LORENZO
SIMONETTI PIER LUIGI
PIANA LUCA
PELLACANI FILIPPO
CERRETTI CRISTIAN
COMI GIANMARIO
D’AMICO FELICE
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CAVESE)
(PESCARA)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(TEAM ALTAMURA)
AMMONIZIONE (III INFR)
BOLOCA GABRIELE
CASSA FEDERICO
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO
PIERNO ROBERTO
VERZA NICOLO
SAIO PIETRO
TENTARDINI ALBERTO
CITI ALESSANDRO
CALCAGNI RICCARDO
CORONA GIACOMO
ALCIBIADE RAFFAELE
FERRI DAVIDE
PINO EMILIANO
SCALA SALVATORE PIO
RAO EMANUELE
CATENA ETIENNE MARIUS
(ALBINOLEFFE)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CAVESE)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(NOVARA)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(SORRENTO)
(SPAL)
(VIRTUS VERONA)
108/390
AMMONIZIONE (II INFR)
MILILLO ALESSIO
CURADO MARCOS
NESSI RICCARDO
BARONE LUMAGA MARIO
NEGRO DI STEFANO VINICIUS
TURICCHIA RICCARDO
ROLFINI ALEX
TALARICO RAUL
CIKO SEVO
EKUBAN JOSEPH ANSAH
MAGNAGHI SIMONE
RUSSINI SIMONE
BOER PIETRO
INGROSSO GIANMARCO
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO
(ARZIGNANO V.)
(ASCOLI)
(CALDIERO TERME)
(CAVESE)
(CROTONE)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(PADOVA)
(PIANESE)
(PINETO)
(SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE (I INFR)
GYAMFI BRIGHT
INGROSSO GABRIELE
LUCIANI PIERLUCA
PIO LOCO BOSCARIOL ANDREA
MENCARAGLIA FILIPPO
NICOLETTI MANUEL
BRUGOGNONE GIUSEPPE MARIA
DE MARIA VINCENT
NEPI ALESSIO
CRESCENZI LUCA
ZANETTI LUCA
ASENCIO MORAES RAUL JOSE
DI BIASE GIANMARCO
MEROLA DAVIDE
GUADAGNO JOHAN ELIA
CAPANNI GABRIELE
FIORDILINO ANTONIOLUCA
ROOS KELLE WILLEM
DESIATO FRANCESCO
SABATINO BRUNO
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ALCIONE MILANO)
(ATALANTA U23)
(AZ PICERNO)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PESCARA)
(SESTRI LEVANTE)
(TEAM ALTAMURA)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(TURRIS)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
108/391
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 4 Febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
108/392