
(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 COMUNICATO N. 52/DIV – 31 OTTOBRE 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 30 OTTOBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 30 Ottobre 2024
12^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
LECCO
PADOVA
TRIESTINA
UNION CLODIENSE
GIRONE B
ALCIONE MILANO
RENATE
ALBINOLEFFE
FERALPISALO’
ASCOLI
MILAN FUTURO
PESCARA
TORRES
VIRTUS ENTELLA
CAMPOBASSO
PINETO
PONTEDERA
PERUGIA
LUCCHESE
GIRONE C
AZ PICERNO
TRAPANI
GIUGLIANO
AVELLINO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 31 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 30 OTTOBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della dodicesima giornata di andata del Campionato i
sostenitori delle Società ASCOLI, AVELLINO, LECCO, PESCARA, TORRES, TRAPANI e
VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, undici petardi e tre fumogeni nel
recinto di gioco, senza conseguenze e, al termine della gara, un ulteriore petardo
all’esterno degli spogliatoi, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato:
1. al 1° minuto del primo tempo, un petardo sul terreno di gioco, senza
conseguenze;
2. al 43° minuto del primo tempo, in occasione del goal realizzato dalla squadra
avversaria, un bicchiere di carta pieno di liquido sul terreno di gioco;
3. durante tutto il secondo tempo, circa trenta bicchieri di plastica pieni di liquido
in direzione della porta della squadra avversaria, di cui circa una ventina si
fermavamo fuori dal terreno di gioco vicino la porta, e circa una decina all’interno
del terreno di gioco (questi ultimi venivano lanciati fuori dal portiere della squadra
avversaria) senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, un petardo di
media intensità nel recinto di gioco, e, al 10° e 50° minuto del secondo tempo, due
fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
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RENATE per avere i propri tesserati danneggiato parti dei servizi igienici dello
spogliatoio loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00
TRIESTINA
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20%), presenti nel Settore Curva
Furlan, intonato, al 37° e 79° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti
delle Istituzioni dello Stato, in entrambe le circostanze ripetuto per due volte;
B) per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli spogliatoi riservati
alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.
Misura della sanzione in cumulo giuridico [€ 100,00 per la condotta sub A) e €
200,00 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25,
comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 14 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
FRACCHIOLLA DOMENICO
(GIUGLIANO)
per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti
dei tesserati avversari in quanto abbandonava l’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose
nei loro confronti e, per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV
Ufficiale in quanto pronunciava frasi irriguardose nei confronti degli stessi per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 28 NOVEMBRE 2024
ANTONINI VALERIO
(TRAPANI)
A) per avere, al momento della segnalazione da parte del IV Ufficiale del tempo di recupero,
tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto,
scendeva dalla Tribuna e, portandosi nei pressi della panchina della propria squadra
(nonostante non fosse inserito in distinta), si avvicinava al IV Ufficiale e proferiva nei confronti
della Quaterna Arbitrale parole irriguardose e offensive per contestarne l’operato;
B) per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, al termine della gara, si
introduceva nel recinto di gioco e proferiva frasi irriguardose e offensive nei confronti della
Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
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comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato il ruolo
apicale ricoperto dall’ANTONINI (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DIANA AIMO
(FERALPISALO’)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Assistente Arbitrale n. 1 e del IV Ufficiale, in quanto usciva dall’area tecnica a gioco in
svolgimento e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
ZAULI LAMBERTO
ARONICA SALVATORE
(PERUGIA)
(TRAPANI)
COLLABORATORI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 28 NOVEMBRE 2024
SALA SALVATORE
(TRAPANI)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto si
introduceva sul terreno di gioco, nonostante non fosse inserito in distinta, e proferiva nei
confronti della Quaterna Arbitrale frasi irriguardose e offensive nonché una frase blasfema
ripetuta più volte, per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13,
comma 1, 36, comma 2, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta
e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. proc. fed.,
r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LLANO MASSA MANUEL TADEO
(AVELLINO)
A) per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, durante l’esultanza per la segnatura di una rete, si avvicinava
a quest’ultimo stringendogli il collo con la mano per circa due secondi con lieve entità;
B) dopo il provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, si avvicinava
all’Allenatore avversario creando così un ulteriore clima di tensione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (del tutto avulsa da un’azione di gioco)
e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e,
dall’altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell’avversario attinta di
particolare delicatezza.
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COUBIS ANDREI
(MILAN FUTURO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PRETATO MATTIA
VASSALLO FRANCESCO
KARIC NERMIN
CORBARI ANDREA
(PONTEDERA)
(RENATE)
(TRAPANI)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ALAGNA MANUEL
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
OYEWALE SULAIMAN
PIEROZZI EDOARDO
SQUIZZATO NICCOLO
DEL CARRO ANDREA
SALVI MATTEO
(ASCOLI)
(AZ PICERNO)
(GIUGLIANO)
(PESCARA)
(PESCARA)
(RENATE)
(UNION CLODIENSE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DE ROSA ROBERTO
(GIUGLIANO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
QUIRINI ETTORE
(LUCCHESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
AGOSTINELLI MATTIA
BARONI RICCARDO
BAGATTI NICCOLO
QUARANTA DANILO
GILLI MATTEO
CELESIA CHRISTIAN
BALESTRERO DAVIDE
JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO
CRISETIG LORENZO
DE MARCO ANTONINO
TONTI ALESSANDRO
GAGLIARDI LORENZO
BENEDETTI AMEDEO
AMMONIZIONE (II INFR)
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(ASCOLI)
(AZ PICERNO)
(CAMPOBASSO)
(FERALPISALO’)
(MILAN FUTURO)
(PADOVA)
(PESCARA)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(TRAPANI)
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MAURIZII EMANUELE
GORI GABRIELE
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO
SANTI PIETRO
BATTISTINI MATTEO
BORTOLUSSI MATTIA
LOMBARDI LUCA
ESPECHE MARCOS ANDRES
FISCHNALLER MANUEL
CARRARO FEDERICO
KIYINE SOFIAN
(ASCOLI)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(AZ PICERNO)
(LECCO)
(PADOVA)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(TORRES)
(TRAPANI)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BORGHINI DIEGO
BERNARDOTTO GABRIELE
BIGONZONI DEL GIOV MICHELE
LOMBARI ANDREA
MONDONICO DAVIDE
PILATI ALESSANDRO
RUSSO DANILO
WELBECK MASEKO NANA ADDO
PERROTTA MARCO
PLAIA MATTEO GIUSEPPE
SEGHETTI ALESSANDRO
MAGGINI FILIPPO
GUIEBRE ABDOUL RAZAK
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA
(ALBINOLEFFE)
(AZ PICERNO)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(FERALPISALO’)
(GIUGLIANO)
(LUCCHESE)
(PADOVA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
(TORRES)
(TRAPANI)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 31 Ottobre 2024
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IL PRESIDENTE
Matteo Marani