
Il Grande Oriente d’Italia (GOI) si trova in una fase di transizione dopo l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, che ha sospeso l’efficacia della proclamazione del nuovo Gran Maestro e l’installazione della Giunta. Questo provvedimento cautelare, volto a garantire il rispetto delle normative interne e statali, ha suscitato un notevole interesse all’interno e all’esterno dell’istituzione massonica.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso presentato da membri dissidenti del GOI e, per l’effetto, ha sospeso ex articoli 23, 3° comma del codice civile e 669 octies del codice di procedura civile, l’efficacia delle seguenti delibere:
A) Delibere adottate dal CEN che stabiliscono i criteri per l’annullamento delle schede votate e l’attribuzione della cifra elettorale per le liste coinvolte nella consultazione elettorale per l’elezione del Gran Maestro del GOI per il quinquennio 2024-2029;
B) Atto di proclamazione del nuovo Gran Maestro , Antonio Seminario, adottato dal Gran Maestro Stefano Bisi in data 6 aprile 2024. Questo include anche il decreto di insediamento di Antonio Seminario come Gran Maestro e dei Grandi Dignitari Sandro Cosmai, Giuseppe Trumbatore, Sergio Monticone , Raffaele Sechi, Marco Vignoni, Andrea Mazzotta, e del Gran Segretario Emanuele Melani, emesso tra il 6 e il 9 aprile 2024.
Inoltre, il Tribunale ha stabilito che le spese di procedura saranno liquidate all’esito della definizione in prime cure del giudizio di merito.
Le questioni relative all’invalidazione del voto
Una delle questioni centrali sollevate dal Tribunale riguarda la validità del voto espresso dagli elettori. Non è previsto in alcuna delle disposizioni costitutive e ordinamentali del GOI che la mancata rimozione del talloncino antifrode apposto sulla scheda elettorale possa essere considerata motivo di invalidazione del voto espresso. Le indicazioni contenute in circolari di natura interpretativa, che non hanno valore giuridico, non possono essere utilizzate per giustificare tale invalidazione.
In ogni caso, l’errore consisteva nell’inserire nell’urna la scheda senza rimuovere il talloncino antifrode non è ascrivibile all’elettore, ma all’ufficio elettorale, che avrebbe dovuto rimuoverlo una volta presa in consegna la scheda all’esito dell’espressione del diritto di voto.
Inoltre, deve essere privilegiato il favore voti , in quanto non si può permettere che la validità del voto espresso sia condizionata dalla condotta dei componenti del singolo ufficio elettorale, i quali, in ipotesi, potrebbero avere interesse a favorire i componenti di una determinata lista. Pertanto, l’operatore degli elettori, che hanno espresso liberamente il loro voto, non può essere oggetto di censura, poiché non è compito degli stessi rimuovere il talloncino antifrode prima di depositare la scheda nell’involucro di raccolta.
Motivi di cautela e valutazione finale
Riguardo al requisito cautelare, il Tribunale ha rilevato l’esistenza di gravi motivi per privare provvisoriamente di efficacia le delibere adottate. In considerazione dei plurimi profili di illegittimità prima facie evidenziati, deve prevalere, sull’esigenza di protrazione della gestione dell’attività associativa, il profilo valoriale dell’estrinsecazione della stessa in adempimento di un valido processo elettorale.
Le spese di procedura, in osservanza del canone della soccombenza, saranno liquidate all’esito del giudizio di merito in prime cure.
Conclusione
Il Grande Oriente d’Italia si trova ora di fronte a una sfida significativa che richiederà non solo un’attenta gestione legale, ma anche una riflessione interna sulle proprie pratiche democratiche e sulla governance. L’attenzione sarà rivolta non solo agli sviluppi legali, ma anche alle reazioni dei membri dell’istituzione, che potrebbero avere un impatto sul futuro della massoneria in Italia. Il GOI ha l’opportunità di dimostrare la propria resilienza e il proprio impegno verso la legalità e la trasparenza in questo momento cruciale.