
(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA n. 162/24
Lussemburgo, 4 ottobre 2024
Sentenza della Corte nella causa C-406/22 | Ministerstvo vnitra ?eské republiky, Odbor azylové a
migra?ní politiky
Politica d’asilo: la designazione di un paese terzo come paese di origine
sicuro deve estendersi a tutto il suo territorio
Il giudice nazionale che esamina la legittimità di una decisione amministrativa con cui si nega la concessione
della protezione internazionale deve rilevare la violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla
designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro
La Corte di giustizia precisa le condizioni per la designazione, da parte di uno Stato membro, di paesi terzi come
paesi di origine sicuri ai sensi della direttiva recante procedure comuni in materia di protezione internazionale 1.
Essa ritiene che il fatto che un paese terzo deroghi agli obblighi derivanti dalla CEDU non escluda che esso possa
essere designato come tale. Le autorità degli Stati membri devono tuttavia valutare se le condizioni di attuazione del
diritto di deroga siano atte a mettere in discussione tale designazione. Peraltro, la Corte dichiara che il diritto
dell’Unione osta a che uno Stato membro designi un paese terzo come paese di origine sicuro soltanto per una
parte del suo territorio. Inoltre, il giudice nazionale chiamato a verificare la legittimità di una decisione
amministrativa in materia di protezione internazionale deve rilevare d’ufficio, nell’ambito dell’esame completo ad
esso incombente, una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla designazione di paesi di origine
sicuri.
Nel 2022, CV, cittadino moldavo, ha presentato una domanda di protezione internazionale nella Repubblica ceca. A
sostegno della sua domanda, CV ha menzionato le minacce di cui era oggetto in Moldova da parte di persone che lo
avrebbero aggredito in passato e che le autorità di polizia non sarebbero riuscite a identificare. Egli ha altresì
dichiarato di non voler rientrare nella sua regione d’origine, a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Le autorità ceche hanno respinto tale richiesta tenendo, in particolare, conto del fatto che la Moldova, ad eccezione
della Transnistria, era stata designata paese di origine sicuro. Orbene, CV non era riuscito a dimostrare che tale
designazione non varrebbe nel suo caso particolare.
Investita del ricorso di CV contro il rigetto della sua domanda, la Corte regionale di Brno (Repubblica ceca) ha
sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni concernenti l’interpretazione della direttiva recante procedure
comuni in materia di protezione internazionale.
La Corte rileva, anzitutto, che un paese terzo non cessa di soddisfare i criteri che gli consentono di essere
designato paese di origine sicuro per il solo fatto che si avvale del diritto di derogare 2 agli obblighi previsti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Infatti, la dichiarazione di ricorso a tale deroga non consente, di per sé, di concludere né che siano stati
effettivamente adottati provvedimenti in deroga né quali siano la loro natura e la loro portata. Tuttavia, il fatto di
invocare il diritto di deroga deve indurre le autorità competenti degli Stati membri a valutare se le condizioni della
sua attuazione siano tali da mettere in discussione tale designazione.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
La Corte considera poi che il diritto dell’Unione non consente attualmente agli Stati membri di designare come
paese di origine sicuro solo una parte del territorio del paese terzo interessato. I criteri che consentono di
designare un paese terzo come paese di origine sicuro devono, infatti, essere rispettati in tutto il suo
territorio.
Infine, la Corte rileva che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione
internazionale presentata da un richiedente proveniente da un paese terzo designato come paese di origine sicuro,
deve rilevare una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative a tale designazione. Pertanto,
nell’ambito dell’esame del ricorso proposto dinanzi ad essa, la Corte regionale di Brno deve prendere in
considerazione la deroga da parte della Moldova ai suoi obblighi previsti dalla CEDU, nonché la violazione, da parte
della Repubblica ceca, della condizione secondo cui la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro
deve estendersi a tutto il suo territorio.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale.
In virtù dell’articolo 15 della CEDU, gli Stati membri possono derogare a taluni degli obblighi loro incombenti in forza di tale convenzione, in caso di
guerra o in caso di altro pericolo pubblico eccezionale che minacci la vita della nazione. L’esercizio di tale diritto è accompagnato da determinate
condizioni e soggetto al controllo della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il 25 febbraio 2022, per la crisi energetica che stava attraversando, la
Moldova ha fatto ricorso all’articolo 15 della CEDU. Il 28 aprile 2022, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, essa ha deciso di
prorogare l’esercizio di tale diritto di deroga.
Direzione della Comunicazione