(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024 - (AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 https://www.aduc.it/articolo/niente+assegno+mantenimento+ex+coniuge+se_38163.php
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Niente assegno di mantenimento per l’ex coniuge se il matrimonio è stato breve
Uno degli argomenti spinosi quando un matrimonio finisce, è quello economico.
Soprattutto la sussistenza o meno del diritto all’assegno di mantenimento per uno dei due coniugi.
Cos’è l’assegno di mantenimento?
A favore dell’ex coniuge, grazie all’art. 156 cc, l’assegno si calcola sul tenore di vita matrimoniale e sulla disparità economica tra i coniugi. L’assegno ha durata temporanea poiché cessa in caso di matrimonio, convivenza “more uxorio” o raggiungimento dell’autosufficienza economica del beneficiario. La sua funzione è assistenziale ovvero è volta a mantenere il tenore di vita precedente.
Quando il coniuge ha diritto all’assegno di mantenimento?
Grazie al I comma dell’art. 156 cc, e numerose pronunce della Corte di Cassazione, l’ex coniuge ne ha diritto quando, senza colpa, si trova nell’impossibilità oggettiva di mantenere uno standard di vita analogo a quello che il matrimonio gli avrebbe offerto. Occorre, di conseguenza, tener conto delle potenzialità economiche di entrambi i coniugi e della condizione economica inferiore dell’uno rispetto all’altro.
In che modo viene quantificato e valutato l’assegno di mantenimento?
Vengono presi in considerazione i redditi netti dei coniugi, le proprietà mobiliari e immobiliari, la capacità patrimoniale degli stessi, gli oneri che ognuno di essi deve sostenere periodicamente; l’assegnazione della casa coniugale e la durata del matrimonio.
La durata del matrimonio è al centro di diverse sentenze della Corte di Cassazione.
Due sono le pronunce particolarmente rilevanti:
– la sentenza delle SU n. 35385 del 2023, ha chiarito che la durata della convivenza prematrimoniale deve essere valutata per quantificare l’importo;
– l’ordinanza n. 20507, emessa a luglio scorso, la Corte, per la prima volta, ha sconvolto i canoni della quantificazione: la durata limitata del matrimonio costituisce elemento idoneo ad influenzare la sussistenza o meno del diritto al mantenimento. La novità è in questa semplice frase, la durata del matrimonio non serve più a quantificare il contributo ma a stabilire se il coniuge ha diritto a chiedere l’assegno stesso. Occorre che tra i coniugi si sia formata una effettiva comunione materiale e spirituale. La breve durata del matrimonio è incompatibile con la costruzione di una comunione di intenti, la c.d. “affectio coniugalis” ovvero la nascita e il mantenimento di un legame affettivo solido e duraturo, basato su stima reciproca, fiducia e su un progetto di vita comune.
Sara Astorino, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
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