(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 COMUNICATO N. 26/DIV – 25 SETTEMBRE 2024
26/87
CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 24 SETTEMBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 24 Settembre 2024
6^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALBINOLEFFE
L.R. VICENZA
NOVARA
PADOVA
GIRONE B
PRO PATRIA
RENATE
PRO VERCELLI
VIRTUS VERONA
AREZZO
SESTRI LEVANTE
GUBBIO
TORRES
GIRONE C
CASERTANA
TEAM ALTAMURA
TURRIS
TARANTO
CAVESE
AVELLINO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 25 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 24 SETTEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AVELLINO, L.R. VICENZA, NOVARA,
TARANTO e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato al 12° minuto del primo tempo, due fumogeni nel
recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato:
1. al 14° e 34° minuto del primo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi
avversari;
2. al 39° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi
avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite
nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del
Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto,
ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CASERTANA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, dal Settore Distinti, al 9° minuto del secondo tempo,
cinque fumogeni in direzione del Settore Curva Nord Ospiti occupato dai tifosi
avversari, tre di questi si fermavano all’interno del recinto di gioco (pista di atletica)
e venivano prontamente spenti dai Vigili del Fuoco, due si fermavano all’interno
del Settore “cuscinetto” vuoto posto a divisione delle due tifoserie, senza
conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, al 14° e 34° minuto
del primo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.
26/88
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti (r.
proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
PRO VERCELLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se
richiesto).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
COLOMBO RICCARDO
(PRO PATRIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
TAURINO ROBERTO
(GUBBIO)
PREPARATORI NON ATLETICI ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
PECORARI MAURIZIO
(AREZZO)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CARNIEL ROBERTO
(L.R. VICENZA)
per aver protestato platealmente proferendo una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro (r.
Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MUREDDU PIER VINCENZO
(TORRES)
per atteggiamento provocatorio nei confronti dei tifosi avversari posti nei pressi della recinzione
(panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
26/89
CANCELLOTTI TOMMASO
DE SANTIS IVAN FRANCESCO
(AVELLINO)
(TARANTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
GUCCIONE FILIPPO
SOUNAS DIMITRIOS
FALASCA MATTEO
MASTINU GIUSEPPE
DAFFARA MANUEL
(AREZZO)
(AVELLINO)
(CASERTANA)
(TORRES)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (II INFR)
GUSU MIHAI VASILICA
MUSTACCHIO MATTIA
PALMIERO LUCA
VANO MICHELE
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM
PIANA LUCA
SORRENTINO DANIELE GIOVANN
RAUTI NICOLA
RANIERI ROBERTO
DE LEO LORENZO ANDREA
VALENTINI NAHUEL
DEL FAVERO MATTIA
ROLANDO EUGIO MATTIA
SADIKI KOSOVAR
CASINI RICCARDO
DAMETTO PAOLO
CALABRESE NICOLO
GATTI CHRISTIAN
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(CAVESE)
(CAVESE)
(CAVESE)
(L.R. VICENZA)
(NOVARA)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
(TARANTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(TORRES)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (I INFR)
EKLU SHAKA MAWULI
TROMBINI LUCA
DAVID ANTONIO
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO
DELLA LATTA SIMONE
CALCAGNI RICCARDO
GHIRINGHELLI LUCA
FAEDO CARLO
CAVALLI TOMMASO
PITOU JONATHAN HUGO
CLEMENTE GIANLUCA
PELLIZZARI STEFANO
GUARRACINO MARIANO
MASTROMONACO GIAN LUCA
VERDE FRANCESCO
SILLETTI ENRICO
MEHIC DINO
(AREZZO)
(AREZZO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TEAM ALTAMURA)
(VIRTUS VERONA)
26/90
IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 25 Settembre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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