
(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 COMUNICATO N. 6/DIV – 27 AGOSTO 2024
CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 23, 24, 25 e 26 AGOSTO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 23, 24, 25 e 26 Agosto 2024
1^ Giornata andata
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ATALANTA U23
FERALPISALO’
L.R. VICENZA
LECCO
PADOVA
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
TRIESTINA
VIRTUS VERONA
GIRONE B
CALDIERO TERME
ALCIONE MILANO
NOVARA
GIANA ERMINIO
UNION CLODIENSE
TRENTO
RENATE
PERGOLETTESE
ARZIGNANO V.
LUMEZZANE
AREZZO
CARPI
GUBBIO
LEGNAGO SALUS
PIANESE
PINETO
TERNANA
TORRES
VIRTUS ENTELLA
CAMPOBASSO
RIMINI
SESTRI LEVANTE
PONTEDERA
PERUGIA
LUCCHESE
ASCOLI
PESCARA
VIS PESARO
MILAN FUTURO
GIRONE C
ACR MESSINA
BENEVENTO
CROTONE
FOGGIA
GIUGLIANO
JUVENTUS NEXT GEN
LATINA
AZ PICERNO
SORRENTO
TURRIS
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
POTENZA
CAVESE
TEAM ALTAMURA
TRAPANI
TARANTO
AUDACE CERIGNOLA
CASERTANA
AVELLINO
CATANIA
MONOPOLI
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 Agosto 2024 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 23, 24, 25 e 26 AGOSTO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società TEAM ALTAMURA, AREZZO, AVELLINO, CARPI,
CATANIA, GIUGLIANO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, RIMINI, SPAL, TORRES,
TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 96° minuto della
gara, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze;
B) per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, a fine
gara, dopo che entrambe le squadre e la Quaterna Arbitrale avevano fatto rientro
negli spogliatoi e i tifosi avevano lasciato l’impianto, durante l’allenamento post
gara eseguito da cinque calciatori avversari, proferito epiteti razzisti, ripetuti più
volte nei confronti di un giocatore avversario comportante offesa, denigrazione e
insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
considerato che la condotta sub B) è connotata da particolare gravità, ritenuto che
nella specie non ricorre il requisito della dimensione e percezione necessario per
l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S., rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, al 23°, 24° e 34° minuto del primo tempo e al 18° minuto del secondo
tempo, cinque fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 24° minuto del primo tempo e al 7° minuto del secondo tempo, due
petardi di media potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato ventuno seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 700,00
CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la
gara, ventuno bicchieri di plastica contenenti liquido, diciotto bottigliette di plastica
semipiene e due cartoni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, sei
bottigliette di plastica piene, cinque bicchieri di plastica contenenti liquido, tre
confezioni di Caffe Borghetti e un’asta di bandiera nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le
misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 400,00
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco,
senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.,
supplemento r. c.c.).
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 26°
minuto del primo tempo, un petardo di media potenza nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
BENEVENTO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud,
intonato, dal 58° al 59° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un
calciatore avversario.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.
c.c.).
L.R. VICENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud
esposto, dal 5° al 7° minuto del secondo tempo, uno striscione contenente frasi
offensive nei confronti delle Istituzioni Calcistiche e intonato, per due volte, cori
oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni Calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate
le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CROTONE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud,
intonato, al 3°, 9° e 10° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti
di un calciatore avversario.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2 e 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i
modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 27° e
30° minuto del secondo tempo, due bicchieri di plastica contenenti liquido nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (60%) presenti nella Curva Furlan
intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 25° minuto del
primo tempo e al 10° minuto del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 3 SETTEMBRE 2024
BRUTTI FABIO
(CALDIERO TERME)
abbandonava la panchina e proferiva una frase irriguardosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
STELLONE ROBERTO
(VIS PESARO)
in quanto a gioco fermo si avvicinava all’Arbitro proferendo una frase offensiva nei suoi
confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIGNATARO VALERIO
(PERUGIA)
in quanto a fine gara si avvicinava all’Arbitro rivolgendogli per due volte una frase irriguardosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LOPEZ GIOVANNI
(ALBINOLEFFE)
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DI NAPOLI RAFFAELE
FORMISANO ALESSANDRO
(CAVESE)
(PERUGIA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500,00 DI AMMENDA
RIZZO FRANCESCO
(TARANTO)
in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e con gesti plateali proferiva una frase offensiva
nei confronti dell’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BIANCHI GIANCARLO
(GIANA ERMINIO)
a seguito di una decisione arbitrale entrava sul terreno di gioco per due metri e proferiva una
frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
POZZI ANDREA
(UNION CLODIENSE)
in quanto, senza la possibilità di contendere il pallone, interveniva su un calciatore avversario
colpendolo con la gamba tesa e i tacchetti esposti mettendone a rischio l’incolumità fisica.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LIGI ALESSANDRO
(AUDACE CERIGNOLA)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
MONDONICO DAVIDE
(CAMPOBASSO)
per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
CALAPAI LUCA
(CASERTANA)
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
ERCOLANO EMANUEL
(LATINA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
IBRAHIM OLAMIDE MAJID
(LEGNAGO SALUS)
per aver commesso un grave fallo di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MANETTA MARCO
LAMESTA ALESSANDRO
FRANCHINI SIMONE
COCETTA NICCOLO’
MEHIC DINO
(ACR MESSINA)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
ANZELMO DOMENICO
DI PALMA MANUEL
PARLATI SAMUELE
BAGATTI NICCOLO’
LANZI JACOPO
MICULI ARMANDO
PICCINOCCHI MARIO
BARBONI FILIPPO
GUCCIONE FILIPPO
RENZI ALESSANDRO
RIGHETTI SAMUELE
ANTONIAZZI MANUEL
ADJAPONG CLAUD
CACCAVO LUIGI
SARACCO UMBERTO
FRASCATORE PAOLO
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO
FERRARA ANTONIO
CAZZADORI DENIS
GOBETTI NICOLO’
MONDINI GABRIELE
BOSISIO MARCO
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
MANDELLI ANDREA
PANELLI TOMMASO
BACCHETTI LORIS
MATESE MATTIA
PAGLINO STEFANO
PROIA FEDERICO
DE LUCA GIUSEPPE
QUAINI ALESSANDRO
BOFFELLI VALERIO
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM
KONATE AMARA
PEZZELLA SALVATORE
RIZZO AGOSTINO
CARGNELUTTI RICCARDO
GALLO ANDREA
NEGRO DI STEFANO VINICIUS
SPINA MARCO
ZENNARO MATTIA
FELICIOLI GIANFILIPPO
SALINES EMMANUELE
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ASCOLI)
(ASCOLI)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(CALDIERO TERME)
(CALDIERO TERME)
(CALDIERO TERME)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CARPI)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CAVESE)
(CAVESE)
(CAVESE)
(CAVESE)
(CAVESE)
(CROTONE)
(CROTONE)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
BUZZI GABRIELE
FERRI LUCA
MORO LUCA
CELEGHIN ENRICO
D’AGOSTINO GIUSEPPE
MASELLI SERGIO
TOMMASINI CHRISTIAN
AMARADIO LUCA
MANCINI TOMMASO
PEETERS DAOUDA
CARRARO MARCO
CONFENTE ALESSANDRO
CUOMO GIUSEPPE
LEVERBE MAXIME JEAN R
DI LIVIO LORENZO
MASTROIANNI FERDINANDO
CEOLA FRANCESCO
GALEANDRO ALESSANDRO
MARRONE LUCA
TORDINI MATTIA
BASSO RICCI ALBERTO
MUTEBA VINCENZO VENTUR
PALAZZINO FILIPPO
VIERO FEDERICO
FAZZI NICOLO’
CORTI NICCOLO’
FILIGHEDDU STEFANO
PAGLIARI MARCO
LONGO SAMUELE
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL
DI MUNNO ALESSANDRO
KHAILOTI OMAR
BIANCHI NICOLO’
DELLI CARRI FILIPPO
ANELLI NICOLA
ARINI MARIANO
CAPOFERRI MATTIA
SCARSELLA FABIO
AMORAN TOLUWANIMI PETE
BARTOLOMEI PAOLO
DI MAGGIO LUCA
MONTEVAGO DANIELE
PELLACANI FILIPPO
SQUIZZATO NICCOLO’
MASTROPIETRO FEDERICO
GUERRA WALTER
MAIORINO PASQUALE
MERELLI DAVIDE
SANTARCANGELO ANDREA
BAGGI FEDERICO
CHAKIR MOHAMMED AMINE
MARAFINI ANDREA
SCHIRONE LUCA
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(LECCO)
(LECCO)
(LECCO)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MILAN FUTURO)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PIANESE)
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
CERRETTI CRISTIAN
VIVOLI NICCOLO
GALIANO PIERFRANCESCO
SCHIMMENTI EMANUELE
FERRI DAVIDE
PASSADOR PIETRO
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA
VASSALLO FRANCESCO
GORELLI MATTEO
PARIGI GIACOMO
DURMUSH MERT MYUSLYUM
PANE MASSIMILIANO
PRIMASSO ANDREA
ARENA MATTEO
BASSOLI ALESSANDRO
DE MARCHI MICHAEL
DE SANTIS EROS
FRANCO DANIELE
MINESSO MATTIA
ROLANDO EUGIO MATTIA
CASASOLA TIAGO MATIAS
PATANE’ NICOLA
TITO FABIO
ZAMBATARO EYOB
CIOTTI PIETRO
KARIC NERMIN
MASTRANTONIO VALERIO
UJKAJ ENIS
CAPPELLETTI DANIEL
GHILLANI ALESSANDRO
AKPA AKPRO JEAN-GUY
ATTYS CHRISTOPHER
EL AZRAK MOHAMED RAYAN STITOU
STRUNA ALJAZ
SCACCABAROZZI JACOPO
BIONDI KEVIN
MUNARETTO ANDREA
CORBARI ANDREA
MANFRIN GIANNI
PAGLIUCA MATTIA
SIBI SHEIKH
BOVE DAVIDE
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RENATE)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(SPAL)
(TARANTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TORRES)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(UNION CLODIENSE)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO
Avv. Cosimo Taiuti
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 27 Agosto 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani