(AGENPARL) – gio 08 agosto 2024 URBANISTICA: LA GIUNTA REGIONALE SEMPLIFICA LE NORME
L’assessore Ciacciarelli: «Primo passo per un nuovo modello nel Lazio»
Roma, 8 agosto 2024 – Questa mattina la Giunta regionale del Lazio, su proposta
dell’assessore competente Pasquale Ciacciarelli, ha adottato la proposta di legge
“Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”.
Il provvedimento, composto da 21 articoli, ha l’obiettivo di mettere in campo un nuovo
modello dell’urbanistica nel Lazio, riorganizzando la legislazione regionale attraverso una
serie di modifiche e di innovazioni in materia di governo del territorio e delle politiche della
casa.
Si tratta di una riforma organica, al fine di rendere l’urbanistica al passo con i tempi nel
rispetto delle esigenze dei protagonisti (dai cittadini agli imprenditori, dai lavoratori alle
associazioni datoriali e di categoria, fino agli ordini professionali) della tutela del territorio e
dell’ambiente nel segno della condivisione e dell’ascolto anche delle amministrazioni
comunali.
«Con tale proposta, frutto di un intenso e complesso lavoro di squadra tra gli uffici
regionali e gli ordini professionali, abbiamo raggiunto un primo e importante risultato verso
il nostro obiettivo: la semplificazione e lo snellimento delle procedure, affinché il Lazio si
doti di un nuovo modello dell’urbanistica vicina ai cittadini, arrivando prossimamente al
nuovo testo dell’urbanistica», ha dichiarato Pasquale Ciacciarelli, assessore
all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio, ringraziando il presidente
Francesco Rocca, l’Amministrazione regionale e la maggioranza di centrodestra.
«Per troppi anni, infatti, questa importante materia, incisiva nei territori variegati del Lazio
e dell’economia regionale, sia rimasta ancorata a un regime eccessivamente vincolistico e
stratificato: sia in termini sostanziali che in termini procedurali, provocando nelle
collettività, sia pubbliche che private, una progressiva sfiducia. Un gap che tentiamo ora di
sanare», ha sottolineato l’assessore Ciacciarelli.
«Un percorso intenso che è stato incentrato sui principali limiti e sui vuoti normativi della
legislazione vigente, con la consapevolezza di dare una risposta concreta alle evoluzioni
sociali e territoriali. A titolo esemplificativo si è tesa la mano al comparto agricolo, con lo
scopo di consentire una rivitalizzazione e un’innovazione degli interventi ammissibili
nell’ambito della legge regionale 38 del 1999, oltre a garantire la funzionalità della legge
regionale 7 del 2017 sulla Rigenerazione urbana e sul Recupero edilizio. Il riassetto dei
testi vigenti conferma la volontà del Governo regionale di uscire da una visione
meramente astratta e ideologizzata, garantendo una nuova pianificazione
dell’urbanistica», ha concluso l’assessore Ciacciarelli.
Segue la relazione illustrativa della Proposta di legge
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UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE
PROPOSTA DI LEGGE
SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La presente proposta prevede una serie di disposizioni in materia di governo del territorio, inteso
nelle sue articolate accezioni, e di politiche della casa. Tali disposizioni consistono in modifiche di
normative esistenti (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18) ovvero in introduzione di
previsioni autonome (artt. 6, 7, 14,15 e 19); i conclusivi articoli 20 e 21 riguardano,
rispettivamente, la non onerosità e l’entrata in vigore.
Talune modifiche rivestono carattere sostanziale, andando quindi ad introdurre discipline positive
volte a regolare funzioni o attività, sia pubbliche che private; altre, non di minore importanza,
hanno carattere procedurale, volte ad aumentare l’efficienza nella produzione di atti e a ridurre al
minimo gli sprechi procedimentali da parte delle pubbliche amministrazioni in termini di
tempistiche e passaggi necessari.
Le proposte sono il frutto di un attento ascolto delle esigenze espresse dalle diverse componenti
dei territori e dalle realtà sociali e istituzionali che tali territori animano, vivono e necessariamente
trasformano, sono state precedute da accurate analisi delle ricadute delle normative vigenti e dei
relativi profili suscettibili di potenziamento o miglioramento, e, infine, sono state messe in campo
le opportune strategie normative capaci di concretizzare la visione degli obietti da raggiungere.
Tutte le norme proposte sono ispirate all’idea di ridurre al massimo la divaricazione tra realtà
sociale e realtà giuridica, tra bisogni della collettività ed efficienza dell’apparato amministrativo,
perseguendo una filosofia di semplificazione e liberalizzazione “controllate”, in cui le attività
private hanno luogo e si sviluppano all’unisono con la sostenibilità urbanistica e la tutela del
territorio.
Di seguito sono analizzate distintamente, necessariamente non in forma dettagliata, le singole
disposizioni.
ART. 1. Contiene una serie di modifiche alla legge regionale 38/1999, relativa al governo del
territorio. In particolare, si interviene sulle funzioni e sulla composizione del comitato regionale
per il territorio (che svolge funzioni in tema di approvazione degli strumenti urbanistici), si
introducono innovazioni in merito ai piccoli interventi ammissibili in zona agricola, finalizzati a
rivitalizzare gli edifici inutilizzati e a consentire modeste opere a corredo dei fabbricati esistenti
strettamente funzionali al loro migliore godimento, si definiscono le corrette modalità di
presentazione dei piani di utilizzazione aziendale in seno al procedimento di accertamento di
conformità urbanistica e, infine, in attesa di una strutturale rivisitazione della legge regionale
2
UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE
38/99, si potenzia la facoltatività del ricorso al PUCG, per ora ancora vigente, come strumento di
pianificazione urbanistica del territorio alternativo al PRG.
ART. 2. Contiene numerose e sostanziali modifiche alla legge regionale 7/2017, relativa alla
rigenerazione urbana. Oltre ad interventi che mirano a precisare aspetti non sempre chiari per le
amministrazioni chiamate ad applicarli e a recepire taluni principi introdotti in via di applicazione
ma non ancora positivizzati, si introducono innovazioni sostanziali per migliorare le funzionalità
della legge che, nel tempo si è riscontrato non essere ottimali. In tal senso, si aumentano gli
incentivi volumetrici per gli interventi di demolizione e ricostruzione (artt. 2 e 6) nonché per la
ristrutturazione edilizia (art. 6) che nella normativa vigente non erano previsti. Tali incentivi
puntano a rendere i suddetti interventi maggiormente appetibili nonché consoni ad un mercato
che ha visto una lievitazione importante dei costi di realizzazione. Si introduce un nuovo articolo
(art. 3 bis) mirato a disciplinare e incentivare la delocalizzare gli edifici situati in aree strategiche,
demaniali, tutelate o vincolate, si rimuove la preclusione che attualmente interessa le medie
strutture di vendita (artt. 3 e 4), si ridisegna l’impianto della disposizione sui mutamenti di
destinazione d’uso (art. 4) e di quella sugli interventi di efficientamento energetico e di
miglioramento sismico (art. 5), eliminando in quest’ultima la necessità della deliberazione
comunale per consentire gli interventi stessi, si introduce la possibilità di realizzare interventi di
recupero di superfici o volumi preesistenti (art. 6) e si ridisciplina con limiti meno stringenti il
mutamento di destinazione d’uso delle sale cinematografiche e dei centri culturali (art. 6, comma
4) al fine della loro necessaria rivitalizzazione. Infine, si prevede la partecipazione della Regione al
procedimento di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi effettuati ai sensi della l.r. 7/2017
maggiormente impattanti.
ART. 3. Modifica la disciplina regionale in tema di interventi di recupero dei sottotetti esistenti di
cui alla legge regionale 13/2009. In particolare, si modifica la data di realizzazione dei sottotetti
che è possibile sottoporre a recupero a destinazione residenziale o turistico-ricettiva, e si rimuove
la preclusione, che attualmente sussiste, della realizzabilità di tali interventi negli insediamenti
urbani storici, ad eccezione degli edifici tutelati come beni storici o monumentali.
ART. 4. Modifica della legge regionale 19/2022 in tema di conferimento di funzioni urbanistiche ai
comuni capoluoghi di Provincia e a quelli con più di cinquantamila abitanti. Decorso un anno
dall’entrata in vigore della legge non si è riscontrato un effettivo ricorso all’esercizio di tali
funzioni, per cui, fermo restando quanto previsto per i comuni che hanno già sottoscritto la
convenzione disciplinatrice, le funzioni conferite agli altri comuni sono circoscritte alle
deliberazioni di cui agli artt. 1 e 1 bis della l.r. 36/1987 e si introduce una forma di controllo
sull’esercizio delle funzioni con la possibilità di loro revoca in determinate fattispecie.
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