
(AGENPARL) – gio 25 luglio 2024 OSSERVATORIO STATISTICO
Cassa Integrazione Guadagni,
Fondi di Solidarietà e Disoccupazione
Ore autorizzate, domande e beneficiari
I dati riportati mensilmente nel presente Report Statistico si riferiscono alle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni, alle ore autorizzate nei Fondi di Solidarietà, alle domande
e ai beneficiari di Disoccupazione.
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
REPORT MENSILE LUGLIO 2024
Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
INDICE
A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà
Cenni normativi …………………………………………………………………………………………………………………………….….
pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2024) ……………………………………………………………………….…..
pag.8
CIG Ordinaria (Giugno 2024) ………………………….………..………………………….…………….………..……………..…..
pag.12
CIG Straordinaria (Giugno 2024) …………………………..………………………….….…………………….……………………
pag.13
CIG in Deroga (Giugno 2024) ……….……………….………..…………………………………………………………..…….…….
pag.14
Fondi di solidarietà (Giugno 2024) ….……………………………….….…………………….…..……….………….…….…….
pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio………………………………………………………………….
pag.16
B-Prestazioni di disoccupazione
Cenni normativi …………………………………………………………………………………………………………………………………
pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Maggio 2024) .……………………………………………..
pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Febbraio 2024)………………………………………………….
pag.24
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INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà
Cenni normativi
La Cassa Integrazione Guadagni è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o
che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda. Possono usufruire dell’integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i
quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoranti a domicilio.
La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia e del
settore lapideo che sospendono o riducono l’attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le
avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è
elevato a 24 mesi.
L’intervento di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione
aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre
precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell’artigianato dell’indotto (cioè con un solo committente
destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell’indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200
dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15
dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.
Sono definiti “in deroga” i trattamenti di integrazione salariale (CIGD), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese
escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiugerne
i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc)
versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che
regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.
I Fondi di solidarietà sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n.
92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei
comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà
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bilaterali presso l’Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo
n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l’istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano
nell’ambito dell’applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti,
trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d’Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^ gennaio 2016 opera
per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel
campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per
l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015
Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro,
individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l’ammontare e la durata della tutela (l’80% della retribuzione globale per massimo
24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea
dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che
occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.
Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l’abolizione delle commissioni
provinciali e l’autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione
straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto
per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata
massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato
a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata
nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite
della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente,
infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte
dalla cassa integrazione.
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Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)
Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione
salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l’iter concessorio,
dall’altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di
lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto
Cura Italia, con la causale “COVID-19 nazionale” vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020,
che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del
23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario
per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23
del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)
Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori
9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di
fare domanda direttamente all’INPS.
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)
Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove
settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione
precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati,
anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un’importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di
lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l’introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La misura del
contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall’azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019
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(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo
pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l’attività dopo il 1^ gennaio 2019).
Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)
In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre
2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata
massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione
precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se
già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione addizionale, rimane fermo quanto stabilito dal
Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)
La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o
dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D.L 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi
successivi al 1° gennaio 2021 – sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all’arco temporale di
riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l’Assegno ordinario di solidarietà, devono essere
collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)
Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata
massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e
l’assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale.
L’art. 50-bis, commi 2-7 del Dl n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori
di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e
simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio
2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui
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agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre
2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)
Il Decreto Fiscale all’art. 11,
prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l’assegno ordinario un ulteriore periodo con
causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun
contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all’art. 50-bis, comma 2 del Dl n.73/2021 che sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una
durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.
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Serie storica ore autorizzate
Tavola A.1 – Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2024
2024 (gennaio-giugno)
Straordinaria
Ordinaria
COMPLESSO
Variazione %
Industria
Edilizia
Totale CIGO
1467%
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Figura A.1 – Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d’intervento – Periodo dal 1980 al 2023
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Tavola A.2 – Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d’intervento nei mesi sottoindicati
ore autorizzate (valori assoluti)
TIPO DI INTERVENTO
giugno 23
luglio 23
agosto 23
settembre 23
ottobre 23
novembre 23
dicembre 23
gennaio 24
febbraio 24
marzo 24
aprile 24
maggio 24
giugno 24
CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
19.213
245.763
183.770
51.401
110.013
134.538
631.952
683.091
1.860
22.604
653.175
777.096
659.618
568.681
606.365
869.649
789.461
856.649
681.072
di cui Solidarietà
CIG in Deroga
Fondi di solidarietà
TOTALE
910.702
968.368
variazioni tendenziali (valori % )
TIPO DI INTERVENTO
CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
di cui Solidarietà
CIG in Deroga
giugno 23 /
giugno 22
luglio 23 /
luglio 22
agosto 23 /
agosto 22
settembre 23 /
settembre 22
ottobre 23 /
ottobre 22
novembre 23 /
novembre 22
dicembre 23 /
dicembre 22
gennaio 24 /
gennaio 23
febbraio 24 /
febbraio 23
marzo 24 /
marzo 23
aprile 24 /
aprile 23
maggio 24 /
maggio 23
giugno 24 /
giugnoo 23
15,6%
16,0%
21,5%
20,5%
44,4%
64,7%
17,7%
72,4%
43,6%
-52,0%
-34,5%
-2,4%
18,1%
60,9%
-68,4%
-22,8%
-34,0%
33,3%
42,3%
-7,6%
-52,4%
-36,9%
-14,6%
-19,7%
204,9%
-32,1%
-34,6%
-4,8%
-35,8%
68,0%
32,2%
45,0%
-99,9%
-88,8%
-99,8%
50,2%
147,4%
24,9%
214,3%
498,1%
-100,0%
65,1%
452,5%
-99,6%
8593,8%
35,8%
Fondi di solidarietà
-94,6%
-92,1%
-94,5%
-87,3%
-72,4%
-81,4%
-66,5%
-34,6%
-38,2%
-29,5%
-32,4%
-49,6%
TOTALE
-40,9%
-28,7%
-28,9%
12,0%
-4,9%
-36,9%
16,8%
13,0%
-8,0%
55,3%
36,7%
20,0%
variazioni congiunturali (valori % )
TIPO DI INTERVENTO
CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
di cui Solidarietà
giugno 23 /
maggio 23
luglio 23 /
giugno 23
agosto 23 /
luglio 23
settembre 23 /
agosto 23
ottobre 23 /
settembre 23
novembre 23 /
ottobre 23
dicembre 23 /
novembre 23
gennaio 24 /
dicembre 23
febbraio 24 /
gennaio 24
marzo 24 /
febbraio 24
aprile 24 /
marzo 24
maggio 24 /
aprile 24
giugno 24 /
maggio 24
-26,6%
39,9%
36,7%
-1,9%
-18,7%
16,3%
17,3%
-12,8%
-4,7%
-27,0%
-9,6%
-3,4%
100,1%
20,1%
-40,1%
-42,6%
219,2%
-27,0%
-21,1%
-14,0%
71,0%
-52,7%
-23,0%
-12,5%
-99,7%
1115,3%
-20,3%
-40,1%
32,6%
50,4%
185,3%
-67,4%
-52,0%
221,8%
24,7%
CIG in Deroga
-99,9%
7289,6%
-97,5%
51100,6%
-25,2%
-72,0%
114,0%
22,3%
-100,0%
Fondi di solidarietà
-61,6%
19,0%
-15,1%
-13,8%
183,9%
-62,4%
43,4%
35,1%
-22,5%
-18,5%
-20,5%
-14,88%
-2,7%
-18,8%
62,7%
30,6%
-20,8%
-25,4%
68,6%
-5,3%
-14,1%
-4,5%
24,0%
-25,3%
TOTALE
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Tavola A.3 – Numero ore autorizzate per tipologia d’intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato
TIPO DI INTERVENTO
Valori cumulati
GENNAIO-GIUGNO
giu 2024 /
giu 2023
GIUGNO
Rami di attività
CIG Ordinaria
Variazione %
gen-giu 2024 /
gen-giu 2023
Variazione %
35,81%
44,59%
Industria
43,33%
51,39%
Edilizia
-19,28%
-5,59%
-7,65%
-3,92%
-4,25%
-3,31%
27.136
605.480
-42,95%
-26,96%
-4,82%
1.381
25.742
1764,01%
CIG Straordinaria
Industria
Edilizia
Artigianato
Commercio
Rami vari
CIG in Deroga
Industria
22.604
8593,85%
39,62%
10.880
279.723
10.880
-96,11%
Edilizia
Artigianato
Commercio
Rami vari
TOTALE
11.724
4409,23%
775.455
88,68%
20,35%
21,17%
Industria
26,62%
25,22%
Edilizia
-20,26%
-8,48%
-26,15%
0,01%
1.953
25.742
1218,07%
653.175
681.072
4,27%
-34,08%
45.855
159.102
246,97%
709.284
820.716
15,71%
Artigianato
Commercio
Rami vari
Fondi di solidarietà
Industria
Edilizia
Artigianato
Commercio
Credito
604.610
521.970
2.710
-13,67%
-38,46%
35.983
Ex enti pubblici
6.948
Rami vari
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CIG Ordinaria
Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a giugno 2024 sono state 25,0 milioni. Nel precedente mese di maggio 2024 erano state autorizzate
26,3 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -4,7%. Rispetto a giugno 2023 (18,4 milioni di ore autorizzate) la variazione
tendenziale è stata del +35,8%.
Tavola A.4 – Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
giu 2024 /
giu 2023
GIUGNO
Variazione %
Valori cumulati
GENNAIO-GIUGNO
gen-giu 2024 /
gen-giu 2023
Variazione %
10,71%
47,05%
15.092
16.934
12,21%
83.993
380.072
352,50%
11,32%
34,27%
366.239
275.098
-24,89%
7,39%
81,01%
70,18%
569.605
322.252
-43,43%
32,90%
50.390
158.546
214,64%
548.157
890.364
62,43%
-0,91%
51,15%
TOSCANA
733.288
193,43%
81,77%
UMBRIA
573.911
524.378
-8,63%
10,95%
MARCHE
687.462
894.870
30,17%
46,90%
LAZIO
348.209
646.226
85,59%
-25,40%
ABRUZZO
238.011
328.122
37,86%
10,08%
97.301
9.986
-89,74%
841.576
256.992
-69,46%
CAMPANIA
742.921
185,53%
87,81%
PUGLIA
400.275
816.528
103,99%
36,61%
BASILICATA
136.815
277.502
102,83%
-1,42%
33.275
47.854
43,81%
314.843
521.205
65,54%
SICILIA
132.922
70.794
-46,74%
835.804
-38,99%
SARDEGNA
141.471
29.086
-79,44%
712.834
590.017
-17,23%
35,81%
44,59%
Nord Ovest
12,63%
38,87%
Nord Est
28,61%
56,75%
Centro
80,00%
41,53%
Mezzogiorno
92,47%
33,89%
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO A. A.
VENETO
FRIULI V.G.
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
MOLISE
CALABRIA
ITALIA
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CIG Straordinaria
Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a giugno 2024 è stato pari a 9,5 milioni (di cui 6,8 per solidarietà). La variazione
congiunturale rispetto al mese precedente è pari a -52,7% (20,0 milioni di ore a maggio 2024), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso
mese dell’anno precedente (10,2 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a -7,6%.
Tavola A.5 – Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO A. A.
Valori cumulati
GENNAIO-GIUGNO
giu 2024 /
giu 2023
GIUGNO
Variazione %
gen-giu 2024 /
gen-giu 2023
198.342
893.566
350,52%
25.204
-23,60%
Variazione %
43,46%
-5,53%
72.072
20.950
-70,93%
140.166
124.239
-11,36%
VENETO
954.230
560.220
-41,29%
-12,49%
FRIULI V.G.
155.974
197.410
26,57%
8,02%
LIGURIA
581.978
57.094
-90,19%
-25,67%
EMILIA ROMAGNA
490.398
282,91%
114,35%
TOSCANA
458.674
243.842
-46,84%
3,97%
UMBRIA
148.202
11.960
-91,93%
682.802
905.727
32,65%
MARCHE
155.263
986.732
535,52%
94,17%
LAZIO
261.627
856.946
227,54%
-35,45%
ABRUZZO
155.549
92.154
-40,76%
-62,92%
MOLISE
466.458
594.327
290.540
-51,11%
674.708
-40,88%
-15,39%
540.833
261.696
-51,61%
176,30%
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
4.624
201.660
4261,16%
-77,36%
CALABRIA
846.076
267.812
-68,35%
25,78%
SICILIA
903.155
209.914
-76,76%
1,23%
33.834
7.776
-77,02%
-34,83%
-7,65%
-3,92%
Nord Ovest
-13,45%
3,63%
Nord Est
58,81%
40,50%
Centro
105,07%
-16,60%
Mezzogiorno
-58,07%
-12,13%
SARDEGNA
ITALIA
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CIG in deroga
Gli interventi in deroga registrano valori assoluti residuali: nel mese di giugno 2024 sono stati pari a 22mila ore, mentre nel mese precedente erano
pari a 1,8mila.
Tavola A.6 – Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
Valori cumulati
GENNAIO-GIUGNO
giu 2024 /
giu 2023
GIUGNO
Variazione %
gen-giu 2024 /
gen-giu 2023
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
10.372
TRENTINO A. A.
VENETO
FRIULI V.G.
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
12.232
42.912
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
SICILIA
SARDEGNA
Variazione %
232.976
32.651
-85,99%
5.919
10.372
75,23%
130.250
14940,42%
243.028
201.899
370,50%
249.143
9.431
168.675
1688,52%
72.886
68.913
-5,45%
3.079
42.783
1289,51%
444.052
549.310
23,70%
19.980
11252,27%
22.604
8593,85%
39,62%
Nord Ovest
10.372
481.923
43.023
-91,07%
Nord Est
130.319
14948,38%
12.232
43.128
201.899
368,14%
529.833
107,39%
CALABRIA
ITALIA
Centro
Mezzogiorno
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Fondi di solidarietà
Il numero di ore autorizzate a giugno 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 0,68 milioni e registra un decremento del -20,5% rispetto al mese
precedente. Poiché nel mese di giugno 2023 le ore autorizzate erano state 0,65 milioni, la variazione tendenziale è del +4,3%.
Tavola A.7 – Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato
REGIONE
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
94.128
Valori cumulati
GENNAIO-GIUGNO
giu 2024 /
giu 2023
GIUGNO
Variazione %
79.762
9.826
gen-giu 2024 /
gen-giu 2023
-15,26%
14.303
59,59%
Variazione %
392.394
-66,63%
-11,13%
125.913
200.948
3.162
28.406
12.762
-55,07%
VENETO
86.342
70.510
-18,34%
692.318
480.214
-30,64%
FRIULI V.G.
18.295
16.020
-12,44%
131.580
111.148
-15,53%
LIGURIA
22.843
-99,65%
350.786
56.507
-83,89%
EMILIA ROMAGNA
48.718
113.662
133,31%
339.985
505.350
48,64%
TOSCANA
18.879
19.356
2,53%
268.791
443.686
65,07%
UMBRIA
33.564
38.310
14,14%
192.368
129.037
-32,92%
MARCHE
10.239
57.800
464,51%
227.253
169.811
-25,28%
LAZIO
56.107
12.120
-78,40%
743.511
-49,43%
133.097
152.289
14,42%
3.604
22425,00%
24.045
24.057
0,05%
CAMPANIA
13.372
1.116
-91,65%
189.428
323.587
70,82%
PUGLIA
61.386
46.068
-24,95%
238.077
-79,99%
BASILICATA
12.098
17.510
44,73%
29.470
82.578
180,21%
CALABRIA
11.090
-96,54%
44.633
158.964
256,16%
SICILIA
21.731
-99,12%
300.360
182.881
-39,11%
8.628
-95,71%
112.866
66.393
-41,18%
ITALIA
653.175
681.072
4,27%
-34,08%
Nord Ovest
252.710
280.790
11,11%
-44,16%
Nord Est
153.355
203.354
32,60%
-6,95%
Centro
118.789
127.586
7,41%
-31,16%
Mezzogiorno
128.321
69.342
-45,96%
-39,28%
TRENTINO A. A.
ABRUZZO
MOLISE
SARDEGNA
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Ordinaria
Straordinaria
in deroga
Fondi di
solidarietà
Totale
Anno 2022
Totale ore autorizzate nell’anno 2022 (a)
di cui ore utilizzate fino ad aprile 2024 (b)
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)
26,77%
35,29%
52,58%
32,25%
32,05%
Anno 2023
Totale ore autorizzate nell’anno 2023 (a)
di cui ore utilizzate fino ad aprile 2024 (b)
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)
631.748
25,70%
32,60%
37,91%
25,05%
28,64%
Anno 2024 (gennaio-aprile)
Totale ore autorizzate nell’anno 2024 (gennaio-aprile) (a)
di cui ore utilizzate fino ad aprile 2024 (b)
Tiraggio anno 2024 (b)/(a)
635.965
933.306
23,14%
17,05%
43,87%
24,29%
21,01%
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Tavola A.9 – Tiraggio del periodo Gennaio-Aprile degli anni 2022, 2023 e 2024 – Confronti omogenei per tipologia d’intervento
Ordinaria
Straordinaria
in deroga
Fondi di
solidarietà
Totale
Gennaio-Aprile 2022
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Aprile 2022
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)
30,32%
11,49%
52,81%
31,12%
26,95%
Tiraggio 2022 (b)/(a)
Gennaio-Aprile 2023
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Aprile 2023 (a)
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)
Tiraggio 2023 (b)/(a)
621.305
162.910
26,23%
18,45%
26,22%
24,32%
22,27%
Gennaio-Aprile 2024
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Aprile 2024 (a)
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)
635.965
933.306
23,14%
17,05%
43,87%
24,29%
21,01%
Tiraggio 2024 (b)/(a)
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
B-Prestazioni di disoccupazione
Cenni normativi
La NASpI è una prestazione economica che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una
prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che
si verificano dal 1° maggio 2015.
Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato
della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione,
può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di
lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del
periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La
durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell’indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.
La Mobilità è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un’indennità
sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L’indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con
qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un’anzianità aziendale di almeno
12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:
– imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
– imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
– cooperative che rientrano nell’ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
– imprese artigiane dell’indotto, nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
– aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
– agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell’ultimo semestre;
– imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre.
dipendenti occupati nell’ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione
del rapporto di lavoro, fino all’abrogazione dal 1° gennaio 2017.
La DIS COLL è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata presso l’INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione
dell’indennità “una tantum”, la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge
n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest’ultimo provvedimento normativo ha
introdotto il finanziamento della prestazione con un’aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie
aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS. La DIS-COLL è
corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso e comunque può essere corrisposta per una
durata massima di sei mesi. La fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.
La Disoccupazione agricola è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli
coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità
di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la
decadenza dal diritto. L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)
Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità
di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)
Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo
compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle
indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L’Importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima
mensilità della prestazione originaria.
Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)
Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco
opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all’esaurimento delle 18
settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre
2020. Per le aziende che, in alternativa all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell’esonero contributivo introdotto dal Decreto
agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell’esonero.
Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020,
incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l’importo
per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità della prestazione originaria.
Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).
Per le prestazioni di NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito
delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli
requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione.
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).
Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell’importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno
del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell’importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di
sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle
confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del
1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e
il 31 ottobre 2021.
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).
Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione
salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario
e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del
trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell’attività e fallimento).
La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)
A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpI includendo nella tutela anche
la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo
più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il
meccanismo di riduzione della prestazione NASpI (spostando l’inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione
dell’età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall’8^ mese anziché dal 6^).
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI:
per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva
fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Le domande di disoccupazione
Tavola B.1 – Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL
Periodo gennaio 2022 – maggio 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 luglio 2024)
Numero domande mensili
Tipologia di
beneficio
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale
gennaiomaggio
Totale
annuo
ANNO 2022
NASpI
171.212
113.482
115.942
116.915
105.076
199.069
334.687
116.955
232.583
302.694
243.019
133.434
622.627
DisColl
2.614
2.501
1.436
1.844
2.021
3.182
4.837
3.408
1.630
1.888
2.435
1.637
10.416
29.433
115.983 117.378 118.759 107.097 202.251 339.524 120.363 234.213 304.582 245.454
135.071
Totale
173.826
ANNO 2023
NASpI
189.482
110.692
112.270
111.690
101.950
159.424
341.671
111.050
215.630
311.206
251.499
129.809
626.084
DisColl
2.857
2.773
2.576
1.395
1.488
3.251
5.096
3.242
1.634
1.986
2.089
1.789
11.089
30.176
113.465 114.846 113.085 103.438 162.675 346.767 114.292 217.264 313.192 253.588
131.598
Totale
192.339
ANNO 2024
NASpI
195.781
119.532
105.563
128.814
106.917
656.607
DisColl
2.674
2.589
1.458
1.461
1.469
9.651
9.651
122.121 107.021 130.275 108.386
666.258
666.258
-1,8%
Totale
198.455
656.607
Variazione % 2023/2022
NASpI
10,7%
-2,5%
-3,2%
-4,5%
-3,0%
-19,9%
-5,0%
-7,3%
-2,7%
DisColl
10,9%
79,4%
-24,3%
-26,4%
-4,9%
-14,2%
10,7%
-2,2%
-2,2%
-4,8%
-3,4%
-19,6%
-5,0%
-7,2%
-2,6%
-1,7%
Totale
Variazione % 2024/2023
NASpI
-6,0%
15,3%
-69,4%
DisColl
-6,4%
-6,6%
-43,4%
-1,3%
-13,0%
-68,0%
Totale
-6,8%
15,2%
-69,4%
NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpI
Mesi presentazione domanda: gennaio 2022 – maggio 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 luglio 2024)
REGIONE
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LIGURIA
LOMBARDIA
TRENTINO A.A.
Domande presentate da
gennaio a dicembre 2022
Domande presentate da
gennaio a dicembre 2023
Domande presentate da
gennaio a maggio 2024
125.441
124.826
46.915
7.298
6.737
2.652
57.754
58.106
15.920
270.425
270.166
100.058
67.617
67.084
24.786
164.928
165.309
50.976
41.566
40.737
12.754
EMILIA ROMAGNA
166.515
166.936
50.518
TOSCANA
141.824
140.291
38.753
UMBRIA
27.853
26.417
8.780
MARCHE
62.727
60.619
17.452
VENETO
FRIULI V.G.
LAZIO
183.830
177.996
61.225
ABRUZZO
57.844
55.526
16.433
MOLISE
11.510
11.649
3.699
CAMPANIA
234.515
228.117
61.434
PUGLIA
163.422
158.965
44.662
BASILICATA
22.622
20.978
6.058
CALABRIA
81.241
76.761
19.460
198.523
192.759
52.361
97.613
96.394
21.711
SICILIA
SARDEGNA
ITALIA
656.607
NORD OVEST
460.918
459.835
165.545
NORD EST
440.626
440.066
139.034
CENTRO
416.234
405.323
126.210
MEZZOGIORNO
867.290
841.149
225.818
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
I beneficiari di disoccupazione
Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2022-2024)
Report mensile Luglio 2024
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Tavola B.4 – Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpI per regione di residenza
Gennaio – Febbraio 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 luglio 2024)
Numero beneficiari mensili
Regione
Gennaio
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V.G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO A.A.
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
Totale
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Numero
lavoratori
distinti*
30.000
11.468
36.175
130.756
96.411
25.064
112.933
37.287
166.285
34.137
6.054
77.666
85.552
56.162
106.351
86.209
28.081
15.078
2.392
100.598
26.722
10.347
32.067
119.104
87.135
23.065
106.606
33.535
158.006
30.350
5.522
72.937
76.854
48.122
94.481
76.994
25.839
14.170
2.207
92.306
32.928
12.530
39.578
141.482
106.173
27.435
124.090
40.331
184.103
37.441
6.680
86.117
93.794
60.160
115.543
93.535
30.490
16.623
2.628
109.358
* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel bimestre gennaio-febbraio 2024