
(AGENPARL) – mer 17 luglio 2024 COMUNICATO STAMPA n. 114/24
Lussemburgo, 17 luglio 2024
Sentenza del Tribunale nella causa T-1077/23 | Bytedance / Commissione
Regolamento sui mercati digitali: il ricorso della Bytedance (TikTok)
avverso la decisione della Commissione che la designa come gatekeeper è
respinto
La Bytedance Ltd è una società che, tramite le sue società figlie, fornisce la piattaforma di social network online
TikTok. Con decisione del 5 settembre 2023, la Commissione ha designato la Bytedance come gatekeeper ai sensi
del regolamento sui mercati digitali (DMA) 1. Nel novembre 2023 la Bytedance ha proposto un ricorso diretto
all’annullamento di tale decisione. Il Tribunale, su istanza della Bytedance, ha deciso di statuire nella presente causa
mediante procedimento accelerato.
Con l’odierna sentenza, pronunciata otto mesi dopo la proposizione del ricorso, il Tribunale respinge il
ricorso della Bytedance.
Il Tribunale ha anzitutto ricordato la genesi e il contenuto normativo del DMA. In particolare, esso ha sottolineato
che il legislatore dell’Unione ha deciso di adottare il DMA al fine, segnatamente, di contribuire al corretto
funzionamento del mercato interno stabilendo norme volte a garantire la contendibilità e l’equità per i mercati nel
settore digitale in generale e per gli utenti commerciali e gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base forniti dai
gatekeeper in particolare.
Il Tribunale ha poi constatato che la Commissione poteva giustamente ritenere che la Bytedance fosse un
gatekeeper. A tale riguardo, esso ha rilevato che era pacifico che la Bytedance raggiungeva le soglie quantitative
previste nel DMA, per quanto riguarda in particolare il suo valore di mercato globale, il numero di utenti di TikTok
nell’Unione e il numero di anni in cui quest’ultima soglia relativa al numero di utenti era stata raggiunta, il che
consentiva di presumere che essa fosse un gatekeeper. Il Tribunale ha poi ritenuto che gli argomenti dedotti dalla
Bytedance non fossero sufficientemente fondati per mettere manifestamente in discussione la presunzione
secondo cui la Bytedance aveva un impatto significativo sul mercato interno, TikTok era un punto di accesso
(gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungessero gli utenti finali e la Bytedance deteneva una
posizione consolidata e duratura.
In particolare, in primo luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento della Bytedance secondo cui il fatto che il suo
valore di mercato globale fosse dovuto principalmente alle sue attività in Cina dimostrava che essa non aveva un
impatto significativo sul mercato interno, come attesterebbe il suo modesto fatturato nell’Unione. Secondo il
Tribunale, la Commissione poteva giustamente ritenere che l’elevato valore di mercato della Bytedance a livello
mondiale, associato all’ampio numero di utenti di TikTok nell’Unione, riflettesse la sua capacità finanziaria e il
potenziale vantaggio economico che essa avrebbe tratto da questi ultimi.
In secondo luogo, il Tribunale ha parimenti respinto l’argomento della Bytedance secondo cui il fatto che essa non
disponesse di un ecosistema e non beneficiasse di effetti di rete o di lock-in, e che TikTok, una cui parte significativa
di utenti ricorreva al multihoming, avesse una scala ridotta rispetto a quella di altri servizi di social network online
come Facebook e Instagram, dimostrava che TikTok non era un punto di accesso (gateway) importante affinché gli
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utenti commerciali raggiungessero gli utenti finali. A questo proposito, il Tribunale ha sottolineato in particolare che,
nonostante le circostanze invocate dalla Bytedance, a partire dal suo lancio nell’Unione nel 2018, TikTok era riuscita
a incrementare il suo numero di utenti molto rapidamente e in modo esponenziale, raggiungendo in poco tempo la