
(AGENPARL) – gio 11 luglio 2024 PROPOSTA DI REVISIONE DELLA COMUNICAZIONE N. 1/23 DEL 3 MAGGIO 2023, AVENTE AD OGGETTO
“OPERAZIONI DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE RISERVATE AD UN UNICO INVESTITORE : POC NON
STANDARD, SEDA, SEF E ALTRE OPERAZIONI AVENTI CARATTERISTICHE ANALOGHE – RICHIESTE AI
SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 58/1998”.
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
11 LUGLIO 2024
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1. IL CONTESTO OPERATIVO DI RIFERIMENTO
Nel corso degli ultimi anni è emersa la crescente diffusione di forme di operatività volte al
reperimento di risorse finanziarie da parte delle società e realizzate mediante l’emissione di prestiti
obbligazionari convertibili riservati ad un unico soggetto (“investitore unico”) da effettuarsi in più
tranche ripartite in un arco temporale predefinito e il cui prezzo di conversione viene determinato, di
volta in volta, sulla base dell’andamento del titolo della società sul mercato (“POC non standard” o
solo “POC”).
Alla luce di tali peculiari caratteristiche, finalità ed effetti, i POC non standard si distinguono dalla
diversa categoria dei prestiti obbligazionari convertibili emessi a favore degli azionisti.
L’operatività connessa ai POC non standard è risultata invece, per molti versi, similare a quella
realizzata in base agli accordi utilizzati, a partire dal 2004, come modalità alternativa di finanziamento
delle società quotate sull’allora Mercato Telematico Azionario (“MTA”), denominati Step-Up Equity
Financing (“SEF”) e Stand-by Equity Distribution Agreement (“SEDA”), accordi che avevano
costituito oggetto di due precedenti comunicazioni adottate dalla Consob nel 2006 e nel 20081.
La crescente diffusione dei POC non standard e, in linea generale, degli aumenti di capitale riservati
ad un unico investitore da realizzarsi in una o più tranche nel corso di un arco temporale prestabilito
e senza indicazione puntuale del prezzo di emissione, ha fatto emergere la necessità di fornire
specifiche indicazioni in merito ai presidi informativi da adottare in occasione dei vari momenti in
cui si estrinseca tale tipologia di operazioni, a prescindere dallo schema tecnico-contrattuale utilizzato
(i.e. emissione diretta di azioni, emissione di obbligazioni convertibili, emissione di warrant, etc.).
A tal fine, in data 3 maggio 2023, la Consob – ad esito di una pubblica consultazione conclusasi il 1°
marzo 20232 – ha adottato la Comunicazione n. 1/23, avente ad oggetto “Operazioni di rafforzamento
patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non Standard, SEDA, SEF e altre operazioni
aventi caratteristiche analoghe – Richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.lgs. n. 58/1998” (la
“Comunicazione”).
Con la Comunicazione sono state riviste le indicazioni fornite con le precedenti Comunicazioni SEF
e SEDA-SEF3 e, nell’ottica di completare e di sistematizzare la materia, è stato definito in modo
unitario un quadro informativo da fornire al pubblico in occasione di POC non standard, di SEDA,
di SEF e di tutte le altre tipologie di operazioni aventi caratteristiche analoghe.
Nello specifico, la Comunicazione ha disciplinato – mediante la previsione di obblighi e di
raccomandazioni – gli elementi relativi alle operatività in esame oggetto di disclosure (nonché la
La pubblica consultazione con il mercato si è svolta tra il 14 febbraio 2023 e il 1° marzo 2023 (cfr., al riguardo, il
Documento di Consultazione e la Relazione Illustrativa reperibili al seguente link: https://www.consob.it/web/areapubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse).
Tali Comunicazioni sono state conseguentemente abrogate.
tempistica e la modalità della stessa), schematizzandoli in quattro distinte aree (“Sezioni”), relative
all’informativa da rendere: A) da parte delle società; B) da parte dell’investitore unico; C) da parte
degli emittenti già assoggettati dalla Consob ad obblighi di informativa supplementare (inclusi nelle
cc.dd. “black e grey list”)4; D) nelle relazioni finanziarie.
2. LE EVIDENZE EMERSE E L’INTERVENTO PROPOSTO
La Comunicazione è entrata in vigore il 4 maggio 2023. La disciplina ivi contenuta è stata resa
applicabile, non solo agli accordi sottoscritti successivamente alla data di relativa entrata in vigore
ma, con le dovute precisazioni, anche a quelli già in corso alla medesima data del 4 maggio 2023.
L’esperienza operativa medio tempore maturata ha messo in luce taluni aspetti meritevoli di
attenzione.
In primo luogo, si registra il sostanziale abbandono degli accordi SEDA e SEF, a fronte di un ricorso
sempre più diffuso, da parte delle società, allo strumento del POC al fine di reperire risorse
finanziarie.
Si conferma la circostanza per cui gli accordi POC vengono indistintamente utilizzati sia da società
con azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan (“EXM”, già MTA), sia da società con
azioni negoziate sui sistemi multilaterali di negoziazione (“MTF”; principalmente sul mercato di
crescita per le PMI Euronext Growth Milan “EGM”, già AIM Italia).
È poi emerso che la maggior parte delle società che ricorrono allo schema del POC versa in una
situazione di tensione economico-patrimoniale e finanziaria, attestata da un andamento reddituale
negativo, con posizioni debitorie scadute e deterioramento patrimoniale; per tali società, il buon esito
del POC rappresenta solitamente il presupposto per la prosecuzione della stessa attività aziendale.
Si è ulteriormente riscontrato che gli accordi sottostanti ai POC possono contenere clausole o
previsioni che consentono agli investitori unici, al verificarsi di determinate circostanze, di non dare
esecuzione agli impegni assunti; pertanto, le società che ricorrono alla suddetta operatività potrebbero
essere esposte al rischio di non essere in grado di reperire, dalla sottoscrizione dei POC, risorse in
misura congrua e secondo tempi coerenti con i propri impegni finanziari.
Inoltre è stato rilevato che, talvolta, alla sottoscrizione dell’accordo tra la società e l’investitore unico
si affianca la sottoscrizione, tra l’investitore unico ed alcuni azionisti rilevanti della medesima società,
di un accordo di prestito titoli avente ad oggetto le azioni di quest’ultima; il prestito titoli, in tali casi,
viene stipulato con la specifica finalità di garantire all’investitore unico la disponibilità di azioni
liberamente negoziabili indipendentemente da eventuali difficoltà della società a fronte di una
richiesta di conversione delle obbligazioni.
La Consob – a partire dal 2002 – ha assoggettato, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(“TUF”), taluni emittenti quotati all’obbligo di diffondere, con cadenza mensile e trimestrale, informazioni aggiuntive in
ordine ad alcuni profili legati a criticità riscontrate in merito alla continuità aziendale, al fine di assicurare al mercato un
tempestivo aggiornamento sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli emittenti stessi.
Risulta, infine, confermata la circostanza per cui i POC comportano effetti fortemente diluitivi sulla
compagine azionaria delle società che ricorrono agli stessi, nonché un effetto di deprezzamento delle
relative azioni.
Ciò posto, a far data dall’entrata in vigore della Comunicazione, è emersa l’esigenza, da un lato, di
semplificare e sistematizzare alcune aree della stessa e, dall’altro, di integrare e chiarire taluni aspetti
della relativa disciplina alla luce di nuovi profili emersi dall’esperienza operativa, tra cui quelli sopra
evidenziati.
A tal fine, si sottopone al mercato un’ipotesi di revisione tesa a realizzare le sopra richiamate tipologie
di intervento.
Si segnala che, sebbene il ricorso agli schemi SEDA e SEF risulti, come detto, in desuetudine, si
ritiene necessario che la Comunicazione mantenga l’attuale perimetro applicativo e che, pertanto, la
stessa continui a disciplinare la disclosure da fornire anche in occasione di tali tipologie di accordi e
di operazioni a queste similari; stante la continua evoluzione operativa, è infatti opportuno preservare
l’approccio ampio utilizzato nel vigente assetto. Al riguardo è, tra l’altro, stata realizzata una
razionalizzazione delle indicazioni contenute nella Comunicazione; queste infatti, ove possibile, sono
state formulate in modo tale da riferirsi a tutte le tipologie di operazioni.
Inoltre, si ritiene opportuno operare una complessiva semplificazione e sistematizzazione della
disclosure prevista dalla Comunicazione, nell’ottica di agevolare sia la corretta applicazione della
stessa da parte dei relativi destinatari (società e investitori unici), sia la reperibilità delle informazioni
inerenti alle operazioni in esame.
Appare poi necessario integrare e completare ulteriormente il quadro informativo da rendere al
pubblico in relazione a taluni aspetti delle operazioni quali, principalmente, quelli relativi alle
caratteristiche, alle motivazioni, agli impatti delle stesse sulla governance delle società, agli effetti,
all’operatività sulle azioni delle medesime società e agli assetti proprietari delle stesse.
Gli ulteriori interventi di revisione ipotizzati mirano a fornire chiarimenti in ordine alle concrete
modalità di applicazione della Comunicazione; a tal fine, si ritiene utile fornire, in calce alla stessa,
un sintetico schema ricognitivo degli adempimenti informativi ivi previsti e delle relative tempistiche.
Di seguito, si propone il testo della Comunicazione con evidenza degli interventi ipotizzati.
TABELLA RECANTE LE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA COMUNICAZIONE CONSOB N. 1/23
La tabella sotto riportata è suddivisa in due colonne recanti rispettivamente: 1) il testo della Comunicazione con evidenza (in barrato e in grassetto)
delle modifiche che si intendono apportare alla stessa; 2) l’illustrazione dei commenti esplicativi delle ipotesi di revisione proposte.
Comunicazione
COMMENTI
OGGETTO: Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un L’“Oggetto” della Comunicazione è stato precisato mediante
unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni aventi l’introduzione del riferimento alla circostanza che la stessa fornisce,
caratteristiche analoghe – Richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, del oltre che obblighi, anche raccomandazioni.
d.lgs. n. 58/1998 e raccomandazioni
La “Premessa” della Comunicazione è rimasta sostanzialmente
invariata; sono stati effettuati taluni interventi di fine tuning e di
fornite alle società quotate nei mercati regolamentati indicazioni funzionali nel testo, sono state riportate in note a margine dello stesso).
agli adempimenti informativi nei confronti del pubblico in relazione ad
alcune operazioni di aumento di capitale riservate ad un unico investitore
denominate Stand-by Equity Distribution Agreement (“SEDA”) e Step-Up
Equity Financing (“SEF”)1. Con le medesime Comunicazioni sono state
I. Premessa
In particolare, il SEDA è uno strumento che consente alle società di reperire in tempi brevi e da un unico investitore mezzi propri, attuato generalmente secondo uno
schema che prevede, tra l’altro: i) un investitore che assume irrevocabilmente l’impegno a sottoscrivere un controvalore definito, corrispondente ad un numero di azioni
che saranno emesse in singoli lotti (“tranche”) in un determinato periodo di tempo; ii) un meccanismo di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse
nelle varie tranche che prevede uno sconto prefissato rispetto al minore dei prezzi di riferimento rilevati in un intervallo di giorni di Borsa aperta successivi alla richiesta
di sottoscrizione effettuata dall’emittente; iii) l’assenza di vincoli alla successiva rivendita delle azioni agli investitori retail (vincoli di lock-up). Anche le operazioni di SEF
Comunicazione
COMMENTI
altresì fornite indicazioni anche agli investitori, sottoscrittori unici dei
medesimi accordi.
In particolare, il SEDA è uno strumento che consente alle società di reperire
in tempi brevi e da un unico investitore mezzi propri, attuato generalmente
secondo uno schema che prevede, tra l’altro: i) un investitore che assume
irrevocabilmente l’impegno a sottoscrivere un controvalore definito,
corrispondente ad un numero di azioni che saranno emesse in singoli lotti
(“tranche”) in un determinato periodo di tempo; ii) un meccanismo di
determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse nelle
varie tranche che prevede uno sconto prefissato rispetto al minore dei
prezzi di riferimento rilevati in un intervallo di giorni di Borsa aperta
successivi
richiesta
sottoscrizione
effettuata
dall’emittente; iii) l’assenza di vincoli alla successiva rivendita delle azioni
agli investitori retail (vincoli di lock-up).
Anche le operazioni di SEF consentono all’emittente con titoli quotati di
reperire in tempi brevi e da un unico investitore mezzi finanziari e sono
caratterizzate dalle condizioni sub ii) e iii) sopra citate per i SEDA. Le
specifiche peculiarità dei SEF sono ravvisabili: a) nella possibilità, da parte
di entrambi i soggetti, durante il periodo di determinazione del prezzo, in
relazione a ciascuna tranche, di posticipare ovvero di cancellare
l’emissione in caso di andamento non soddisfacente delle quotazioni del
consentono all’emittente con titoli quotati di reperire in tempi brevi e da un unico investitore mezzi finanziari e sono caratterizzate dalle condizioni sub ii) e iii) sopra
citate per i SEDA. Le specifiche peculiarità dei SEF sono ravvisabili: a) nella possibilità, da parte di entrambi i soggetti, durante il periodo di determinazione del prezzo,
in relazione a ciascuna tranche, di posticipare ovvero di cancellare l’emissione in caso di andamento non soddisfacente delle quotazioni del titolo (clausola di stop-loss); e
b) nell’impegno delle parti a non compiere, durante il periodo di determinazione del prezzo, operazioni aventi ad oggetto azioni dell’emittente quotato.
Comunicazione
COMMENTI
titolo (clausola di stop-loss); e b) nell’impegno delle parti a non compiere,
durante il periodo di determinazione del prezzo, operazioni aventi ad
oggetto azioni dell’emittente quotato.
Dalla pubblicazione delle due menzionate Comunicazioni sono
sopravvenuti alcuni cambiamenti del contesto operativo, primariamente
determinati dalla diffusione di talune operazioni caratterizzate
dall’emissione di prestiti obbligazionari convertibili, di regola associati a
un warrant, riservati ad un unico investitore (“POC non standard”)alla
quale si è, di fatto, affiancata una sostanziale desuetudine nell’utilizzo dei
SEDA e dei SEF.
Nello specifico, con l’operazione di POC non standard l’investitore si
impegna a sottoscrivere, in una o più tranche, a seguito di specifiche
richieste della società’emittente, un predeterminato numero di obbligazioni
convertibili in azioni, ricevendo – a fronte di tale impegno una commitment fee. La società ’emittente, a sua volta, incassa le risorse
finanziarie nel momento della sottoscrizione della tranche di obbligazioni
convertibili e le stesse medesime risorse divengono permanenti nel
momento della conversione delle obbligazioni in azioni da parte
dell’investitore. Una volta sottoscritta una tranche del POC non standard,
l’investitore può chiedere la conversione anche solo di una parte delle
obbligazioni della tranche sottoscritta e può farlo in momenti diversi, nei
limiti del numero di obbligazioni costituenti la tranche.
Ad esito della richiesta di conversione da parte dell’investitore, la società
’emittente consegna le azioni emesse al servizio del POC non standard, per
la parte corrispondente alla richiesta di conversione.
Comunicazione
COMMENTI
I POC non standard si caratterizzano, quindi, per i seguenti
elementi: i) sono rivolti ad un unico investitore; ii) le società che li
emettono sono, solitamente, in difficoltà finanziarie; iii) l’investitore si
impegna a sottoscrivere in una o più tranche, a seguito di specifiche
richieste della società ’emittente, un predeterminato numero di
obbligazioni convertibili in azioni (di regola, cum warrant) e, a fronte di
tale impegno, l’investitore riceve una commitment fee; iv) la società
’emittente procede, a seguito della conversione, a consegnare le azioni
emesse a servizio del POC non standard e il numero di azioni oggetto di
ciascuna conversione viene determinato sulla base di un prezzo di
conversione pari a una determinata percentuale (tra il 90%-95% circa) del
prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni sul titolo della
società, determinato in un periodo precedente la ricezione di una
comunicazione di conversione (su un orizzonte di circa 10-15 giorni di
borsa aperta); v) il meccanismo di conversione è tale da essere a sconto sin
dall’inizio dell’operazione e, quindi, da far risultare conveniente, per il
finanziatore, convertire le obbligazioni in azioni.
Il “POC non standard” si distingue, pertanto, da un’emissione
obbligazionaria tradizionale o standard; quest’ultima può essere destinata,
previa decisione assembleare, tanto ai soci quanto a uno o più investitori
terzi ed è caratterizzata da un rapporto di conversione, predefinito ex
ante tale che, affinché divenga conveniente per il sottoscrittore l’esercizio
della conversione, il prezzo dell’azione sul mercato deve aumentare in
modo significativo (maggiore del prezzo teorico dell’azione).
Le caratteristiche dei “POC non standard” appaiano molto simili a quelle
individuate per i SEDA e per i SEF, fatta salva, principalmente, l’iniziale
Comunicazione
COMMENTI
emissione obbligazionaria e la successiva conversione in azioni,
caratteristica peculiare dei POC non standard.
II. Ambito applicativo e modalità di comunicazione al
pubblico
1. A prescindere dalle indicazioni fornite dalla presente Con riferimento alla Parte II, nel paragrafo 1. sono proposti taluni
Comunicazione, restano fermi gli eventuali ulteriori obblighi affinamenti del vigente testo e, in particolare:
informativi a cui sono tenute le società e i relativi azionisti. Un
– la precisazione, già presente nell’attuale impianto, secondo la
particolare richiamo va operato agli obblighi previsti dall’art. 17 del
quale restano fermi gli obblighi di comunicazione della
regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”) in materia di comunicazione
disciplina MAR ne diviene l’incipit e, alla stessa, viene
al pubblico di informazioni privilegiate e dall’art. 120 del d.lgs. n.
affiancato l’opportuno richiamo alla disciplina degli obblighi di
58/1998 (“TUF”) in materia di comunicazione delle partecipazioni
comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120
rilevanti.
del TUF (su tale tema, cfr. infra, gli interventi proposti nella
Parte III, Sezione A, paragrafo 3.2., e nella Sezione B, paragrafo
Ciò posto, con la presente Comunicazione si forniscono alle società con
2.2.);
azioni quotate nei mercati regolamentati e/o negoziate su MTF (di
seguito, congiuntamente denominate solo “la società” o “le società”)
– viene, inoltre, chiarito che, ai fini della Comunicazione, il
indicazioni volte a disciplinare in modo organico la disclosure da fornire
termine “società” ricomprende sia quelle le cui azioni sono
gli obblighi informativi degli emittenti con azioni quotate nei mercati
quotate nei mercati regolamentati, sia quelle le cui azioni sono
regolamentati connessi ai in occasione di POC non standard, adi SEDA,
negoziate su MTF.
ai di SEF e a di tutte le altre tipologie di operazioni aventi caratteristiche
analoghe quali, ad esempio, quelle realizzate mediante assegnazione
di warrant ad unico investitore.
Comunicazione
COMMENTI
Considerato che tali operatività (e, in particolare, i POC non standard) sono
diffuse anche tra le società le cui azioni sono negoziate su MTF, la presente
Comunicazione fornisce indicazioni anche per tali ipotesi.
Si fa presente che, a prescindere dalle indicazioni fornite dalla presente
Comunicazione, restano fermi gli eventuali ulteriori obblighi informativi a
cui sono tenute le società ai sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) n.
596/2014 (“MAR”) in materia di comunicazione al pubblico di
informazioni privilegiate.
Inoltre, la presente Comunicazione fornisce indicazioni agli investitorisottoscrittori unici degli accordi in esame, avuto riguardo alle operazioni di
compravendita effettuate dagli stessi sulle azioni delle società interessate
dalle citate operazioni e sugli strumenti ad esse collegati (denominati, di
seguito, anche “investitori unici” o solo “investitori” e, singolarmente,
“investitore unico” o solo “investitore”).
Nella presente Comunicazione con il termine “operazione” (e,
congiuntamente,
“operazioni”)
intendono:
non standard (denominati, di seguito, anche solo “POC”), i SEDA, i SEF
e le altre tipologie di operazioni aventi caratteristiche analoghe (quali, ad
esempio, quelle realizzate mediante assegnazione di warrant ad un unico
investitore).
Alle citate operazioni aventi caratteristiche analoghe ai POC, ai SEDA
ovvero ai SEF le indicazioni fornite con la presente Comunicazione si
applicano in quanto compatibili.
Comunicazione
COMMENTI
2. Ai fini della presente Comunicazione, anche laddove non espressamente
precisato, nel caso in cui sia prevista (richiesta o raccomandata) la
diffusione al pubblico di un comunicato, la stessa deve avvenire con le
modalità individuate dalla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento
Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (“Regolamento
Emittenti”)2.
I principali interventi sono apportati nel paragrafo 2., ove si propongono
integrazioni volte a razionalizzare e a precisare le “modalità di
comunicazione al pubblico” dell’informativa oggetto della
Comunicazione. In tale prospettiva:
Le società sono tenute a riservare, nell’ambito del proprio sito internet,
una specifica pagina o sezione di agevole individuazione volta a
includere tutta l’informativa relativa alle operazioni. In tale specifica
pagina o sezione sono, altresì, riportati i comunicati e i documenti
societari che, secondo la disciplina vigente, devono essere pubblicati
anche in altre pagine e/o sezioni del medesimo sito internet della società
pur sempre relativi alle operazioni oggetto della presente
Comunicazione.
1) viene introdotto l’obbligo per le società di riservare, nell’ambito del
proprio sito internet, una specifica pagina o sezione volta a includere
tutta l’informativa relativa alle operazioni.
Inoltre, fermi restando gli obblighi di pubblicazione attualmente
esistenti, in tale sede saranno, altresì, riportati i comunicati e i documenti
societari che, secondo la disciplina vigente, devono essere pubblicati
anche in altre pagine e/o sezioni del medesimo sito internet delle società
pur sempre relativi alle operazioni oggetto della Comunicazione (a titolo
Inoltre, la pubblicazione delle informazioni sui siti internet ai sensi esemplificativo, i comunicati price sensitive).
1.1., è richiesta anche in un formato elettronico comunemente Tale intervento va letto in combinato disposto con la previsione
utilizzato idoneo a consentire l’estrazione dei dati (es., formato excel). introdotta nella Sezione B, paragrafo 1, volta a stabilire che le società
pubblichino sul proprio sito internet anche le informazioni relative
all’investitore unico.
In tale nuova pagina-sezione ad hoc sarà quindi pubblicata tutta
l’informativa oggetto della Comunicazione; il complessivo quadro così
Con riferimento alle modalità di diffusione del comunicato, si rammenta che le società che non utilizzano uno SDIR (Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate)
ai sensi dell’art. 65-octies del Regolamento Emittenti, inviano il medesimo comunicato ad almeno due agenzie di stampa e lo pubblicano sul proprio sito internet. Analogamente a
comunicato a un numero adeguato di media, almeno tre, di cui due con diffusione nazionale.
Comunicazione
COMMENTI
fornito nell’ambito di un’unica fonte agevolerebbe in modo significativo
la reperibilità di tutte le informazioni relative alle operazioni;
2) per ottimizzare la fruibilità (da parte del mercato e dell’Autorità) delle
informazioni per le quali la Comunicazione già prevede una diffusione
telematica in forma tabellare (vale a dire, di quelle previste nella Parte
previsto che le medesime informazioni siano pubblicate anche in un
formato idoneo a consentire l’estrazione dei dati (ad esempio, in formato
excel); tale formato è già utilizzato dall’Allegato 3E al Regolamento
Emittenti in tema di “Informativa societaria”.
III. Gli elementi oggetto di informativa3
Nella presente Comunicazione sono fornite indicazioni e, nello specifico,
formulate richieste in merito a: (A) il contenuto delle informazioni che le
società con azioni quotate nei mercati regolamentati e/o negoziate su MTF,
a seconda della fase, dovranno rendere pubbliche con riferimento alle
operazioni in oggetto, nonché le relative modalità; (B) il contenuto delle
informazioni che gli investitori unici dovranno pubblicare; (C) le
informazioni che dovranno essere rese dagli emittenti già assoggettati ad
obblighi informativi supplementari mensili o trimestrali ex art. 114, comma
5, del d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”); (D) le informazioni rilevanti riferite ai
prestiti obbligazionari convertibili da rendere nelle relazioni finanziarie
periodiche.
Si rammenta che, nel caso di eventuale obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, troverà applicazione la pertinente disciplina di riferimento.
Comunicazione
COMMENTI
Quanto sopra premesso, nei casi in cui ricorra un’operazione POC, un
SEDA, un SEF ovvero altra tipologia di operazione avente caratteristiche
analoghe, quali quelle realizzate mediante assegnazione di warrant ad un
unico investitore, si forniscono le seguenti indicazioni e, nello specifico, si
formulano le seguenti richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF e
si forniscono le seguenti raccomandazioni.
Nell’incipit della Sezione A, in coerenza con le integrazioni apportate
nel relativo paragrafo 4 (cfr. infra), viene precisato che la disclosure
Gli elementi di informativa oggetto della presente Comunicazione sono relativa alle operazioni riguarda anche l’eventuale fase di modifica degli
distinti in funzione delle diverse fasi nelle quali è strutturata l’operazione, accordi a queste sottostanti.
come di seguito indicate:
A. Informazioni da rendere pubbliche
1. il momento della sottoscrizione dell’accordo con l’investitore;
2. il momento in cui l’operazione è deliberata (ad esempio, assunzione
della delibera assembleare di approvazione dell’aumento di capitale
al servizio del POC);
3. lo svolgimento e il termine dell’operazione;
4. l’eventuale fase di modifica, di sospensione o di risoluzione
dell’accordo sottostante l’operazione.
1. Sottoscrizione dell’accordo da parte della società con l’investitore Con riferimento alla fase di sottoscrizione dell’accordo, alla luce
dell’esperienza operativa maturata, si ritiene opportuno, da un lato,
Comunicazione
COMMENTI
1.1. L’emittente azioni quotate nei mercati regolamentati ovvero negoziate
su MTF La società, al momento della sottoscrizione dell’accordo con
l’investitore, diffonde al pubblico un comunicato con le modalità previste
dalla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti recante la
complessiva descrizione dell’operazione, nonché l’indicazione
analitica delle relative caratteristiche e di tutti gli elementi e delle
clausole dell’accordo. Il comunicato in parola contiene avente almeno
le seguenti informazioni relative ai seguenti aspetti:
operare un complessivo riordino degli obblighi di disclosure delle
società e, dall’altro, effettuare talune integrazioni e precisazioni in
merito a specifici elementi oggetto dei medesimi obblighi.
descrizione dell’operazione, con indicazione della controparte, delle
motivazioni per le quali la stessa è stata scelta e delle relative
caratteristiche;
informazioni sui criteri per la determinazione del prezzo di emissione
delle nuove azioni e sui costi dell’operazione, con riferimento a tutte
le componenti (commissioni, emissione del prestito sotto la pari,
sconto sul prezzo dell’azione al momento della conversione, effetti
diluitivi, etc.);
clausole contrattuali, con particolare riferimento a lock-up, selling
restrictions, prestito titoli, garanzie e covenant;
motivazioni e destinazione dell’aumento di capitale scaturente
dall’operazione con esplicitazione delle ragioni dell’esclusione del
diritto di opzione (con specifica indicazione delle finalità perseguite
con l’operazione e degli eventuali mutamenti intervenuti nella
situazione societaria);
In primo luogo, rispetto all’attuale impianto, si introduce un’indicazione
di carattere generale funzionale a chiarire che le società devono fornire
un quadro informativo il più completo possibile, comprensivo della
descrizione complessiva e di quella analitica dell’operazione.
Comunicazione
COMMENTI
il rischio in merito al potenziale effetto diluitivo sulla compagine
azionaria preesistente nel caso di sottoscrizione delle azioni, di
conversione in azioni delle obbligazioni sottoscritte e/o di esercizio
degli ulteriori strumenti finanziari eventualmente emessi nell’ambito
dell’operazione;
il rischio relativo al potenziale effetto di deprezzamento sul titolo
azionario nel caso di vendita sul mercato delle azioni sottoscritte o
ricevute in conversione da parte del sottoscrittore del prestito;
informazioni in merito all’eventuale previsione di modifiche nella
composizione degli organi sociali dell’emittente e in merito a
eventuali accordi relativi a tali modifiche;
viii.
evidenza del fatto che, in caso di successiva rivendita, si applicano le
disposizioni dell’art. 5 del regolamento (UE) 2017/1129
(“Regolamento Prospetto”) e dell’art. 100-bis del TUF e che, con
riferimento all’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai
sensi dell’art. 205 del TUF, tale obbligo è da escludersi nei casi di
offerte di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei
sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni
indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori
sistematici;
Inoltre, con riferimento agli elementi informativi puntualmente elencati,
L’emittente fornisce le informazioni relative ai rischi di cui ai precedenti è emersa l’esigenza di introdurre una specifica disclosure o di ampliare
punti v. e vi. dando alle stesse specifica evidenza.
la disclosure già prevista in relazione ai seguenti profili:
motivazioni sottostanti alla sottoscrizione dell’accordo (con i) le motivazioni sottostanti all’operazione.
specifica evidenza delle ragioni dell’esclusione del diritto di
Comunicazione
COMMENTI
opzione) e destinazione delle risorse finanziarie rivenienti Le motivazioni sottostanti all’operazione appaiono, rispetto a quanto
dall’operazione.
previsto dalla vigente Comunicazione, meritevoli di una più compiuta
disclosure al fine di consentire al mercato di apprezzare l’effettivo
Laddove la conclusione dell’accordo con l’investitore interesse all’operazione, sia dal punto di vista della società, sia dal punto
rappresenti la principale o l’unica modalità per il reperimento di vista dell’investitore unico.
delle risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione dell’attività
e/o per l’implementazione del piano aziendale, anche tenuto Per quanto concerne le società, la conclusione dell’accordo con
conto dell’assenza di merito creditizio, è fornita specifica l’investitore unico rappresenta sovente la principale o l’unica fonte di
evidenza di tale circostanza;
reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione
dell’attività e/o per l’implementazione del piano aziendale, anche tenuto
conto dell’assenza di merito creditizio e, laddove ricorra tale
circostanza, si ritiene che la stessa debba essere evidenziata al mercato
con una specifica informativa.
Inoltre, l’informativa relativa alla circostanza per cui la conclusione
dell’operazione rappresenta la principale o l’unica modalità per il
reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione
dell’attività e/o per l’implementazione del piano aziendale della società
è stata introdotta anche nell’ambito delle comunicazioni dovute dagli
emittenti assoggettati ad obblighi informativi supplementari e nelle
relazioni finanziarie (cfr. infra i conseguenti interventi riflessi nelle
Sezioni C e D).
Per quanto concerne l’interesse sottostante all’operazione dal punto di
vista dell’investitore unico, si rinvia alle integrazioni proposte nei nuovi
paragrafi 1.2. della presente Sezione e nel paragrafo 1.2., lett. b), della
Sezione B.
Comunicazione
COMMENTI
controparte, controvalore nominale ed effettivo, clausole
contrattuali (quali, ad esempio, di lock-up, di selling restriction,
di cool down period e covenant), con particolare riferimento a
quelle che possono condizionare il buon esito dell’operazione,
garanzie ed eventuale esistenza di ulteriori accordi sottoscritti
dall’investitore unico aventi ad oggetto le azioni della società
(quali, ad esempio, di prestito titoli, di permuta e accordi a questi
similari);
ii) l’esistenza di clausole contrattuali che possono condizionare il buon
esito dell’operazione (quali, ad esempio, le clausole di cool down
period) e di ulteriori accordi sottoscritti dall’investitore unico aventi ad
oggetto le azioni della società (quali, ad esempio, di prestito titoli e di
permuta).
L’esperienza operativa ha consentito di rilevare che gli accordi
POC sono generalmente caratterizzati dalla sussistenza di
vincoli temporali alle richieste di sottoscrizione delle
obbligazioni (c.d. “cool down period”), in taluni casi rinunciabili
da parte dell’investitore unico. Al riguardo, si è osservato che,
per effetto del decorso del tempo tra la sottoscrizione
dell’accordo e l’avvio dell’esecuzione del POC, in
considerazione dei suddetti vincoli temporali, le tranche
effettivamente sottoscrivibili nell’arco di durata dell’accordo
sono inferiori a quelle previste dall’accordo medesimo.
La sussistenza di tali clausole si ripercuote sull’informativa
inerente al fabbisogno finanziario dell’emittente (con
riferimento al fabbisogno necessario per la prosecuzione
dell’attività aziendale e per la copertura delle azioni del piano
aziendale); in taluni casi, è stato infatti rilevato che, per effetto
del cool down period, le tranche effettivamente sottoscrivibili
non consentivano alla società di reperire le risorse finanziarie
secondo le misure ed i tempi attesi.
Alla luce di quanto sopra, si rende necessario introdurre
un’informativa ad hoc in merito alla previsione di clausole di
Comunicazione
COMMENTI
cool down period e, in generale, rispetto a tutte quelle clausole
contrattuali che potrebbero condizionare il buon esito
dell’operazione.
La disclosure in merito alla sussistenza di clausole di cool down
period integrerebbe l’informativa richiesta al punto ii. del
presente paragrafo (sarebbe, inoltre, introdotta anche una
specifica informativa sull’impatto di tali clausole sul
reperimento, da parte della società, dell’ammontare stimato di
risorse finanziarie sia nelle ulteriori fasi dell’operazione [quelle
della deliberazione assembleare e nell’on going; cfr. infra
comunicazioni dovute dagli emittenti assoggettati ad obblighi
informativi supplementari e nelle relazioni finanziarie (cfr. infra,
i conseguenti interventi riflessi nelle Sezioni C e D).
È stato, inoltre, osservato che in taluni casi, a latere dell’accordo
POC, l’investitore unico ha stipulato, con uno o più azionisti
della società, un accordo funzionale a consentirgli di prendere in
prestito le azioni della medesima società da questi possedute
ovvero ad acquisire tali azioni mediante una permuta.
Tali tipologie di accordi rinvengono solitamente la propria
motivazione nell’esigenza dell’investitore unico di entrare
celermente in possesso delle azioni della società senza dover
attendere l’effettiva emissione delle azioni rivenienti dalla
conversione delle obbligazioni. Tenuto conto che l’operatività
sulle azioni della società da parte dell’investitore unico potrebbe
Comunicazione
COMMENTI
derivare non solo da accordi di prestito titoli, ma anche da
ulteriori tipologie di accordi, quali, la permuta o altri schemi
contrattuali aventi la medesima funzione, appare necessario che
la disclosure già prevista dalla Comunicazione in merito alla
sussistenza di un prestito titoli (cfr. vigente punto iii.) sia
ampliata a tutte le possibili tipologie di accordi aventi ad oggetto
le azioni della società sottoscritte dall’investitore unico.
informazioni sui criteri per la determinazione del prezzo di
emissione delle nuove azioni e sui costi dell’operazione, con
riferimento a tutte le componenti (quali, ad esempio,
commissioni, emissione sotto la pari, sconto sul prezzo
dell’azione al momento della conversione), nonché sui costi a
carico della società in relazione a eventuali ulteriori accordi
sottoscritti dall’investitore unico aventi ad oggetto le relative
azioni (quali, ad esempio, di prestito titoli, di permuta e accordi
a questi similari);
iii) i costi a carico della società.
rischi dell’operazione (quali, ad esempio, effetti diluitivi sulla
compagine azionaria e di deprezzamento sul titolo azionario nel
caso di vendita sul mercato, da parte dell’investitore unico, sia
delle azioni della società sottoscritte o ricevute in conversione in
esecuzione dell’operazione, sia delle azioni della società
rivenienti da eventuali ulteriori accordi sottoscritti dal medesimo
investitore unico quali, ad esempio, di prestito titoli, di permuta
e accordi a questi similari);
iv) i rischi dell’operazione.
In coerenza con l’integrazione proposta nel precedente punto, si ritiene
opportuno che all’informativa già prevista dalla Comunicazione in
merito ai costi dell’operazione (cfr. vigente punto ii.) sia affiancata
anche l’informativa inerente ai costi posti a carico della società in
relazione a eventuali ulteriori accordi sottoscritti dall’investitore unico
aventi ad oggetto le relative azioni (quali, ad esempio, di prestito titoli,
di permuta e accordi a questi similari);
Con riferimento alle richieste di informativa già previste dalla
Comunicazione in merito ai rischi della stessa (cfr. vigenti punti v. e vi.),
si ritiene necessario effettuare una razionalizzazione, riconducendole
nell’ambito di un’unica richiesta e precisare che, avuto riguardo al
possibile rischio di deprezzamento delle azioni della società, occorre che
siano considerate non solo le vendite relative a quelle ricevute nel
contesto dell’operazione, ma anche quelle relative a quelle ricevute
Comunicazione
COMMENTI
nell’ambito di ulteriori accordi sottoscritti dall’investitore unico (quali,
ad esempio, di prestito titoli e di permuta).
informazioni in merito all’eventuale previsione di modifiche
nella composizione dei propri organi sociali e ad eventuali
accordi relativi a tali modifiche, nonché alla sussistenza di
eventuali previsioni riguardanti la nomina e/o la cessazione di
figure dirigenziali aventi responsabilità strategiche per la
società, indicando, in particolare, se sia prevista la presenza di
Chief Restructuring Officer (“CRO”) o di figure analoghe e, in
tali ipotesi, quali siano i poteri e le funzioni loro attribuiti;
v) le modifiche inerenti al governo societario, con particolare
riferimento alle figure dirigenziali con responsabilità strategiche.
Nella prassi applicativa, sono state riscontrate ipotesi in cui l’investitore
unico, nell’ambito della operatività connessa ai POC, è intervenuto nella
nomina di dirigenti con responsabilità strategiche per la società. In
particolare, in taluni casi, si è assistito alla nomina di un dirigente con il
ruolo di Chief Restructuring Officer (“CRO”), con responsabilità di
notevole rilievo, tra cui non solo la verifica del rispetto degli impegni
assunti dalla società con il piano di ristrutturazione, ma anche il compito
di autorizzare preventivamente l’utilizzo dei proventi rivenienti dal
In considerazione della rilevanza delle fattispecie riscontrate e, più in
generale, dell’incidenza che eventuali previsioni in ordine alla nomina
e/o alla cessazione di figure dirigenziali con responsabilità strategiche
potrebbero avere nella gestione di tematiche di business o di altre aree
rilevanti per la società quali, a titolo esemplificativo, il sistema
amministrativo-contabile e di controllo interno, soprattutto in una
situazione in cui sussistono incertezze in merito alla prospettiva della
continuità aziendale, si ravvisa la necessità, al fine di un miglioramento
della disclosure relativa al governo societario, che sia fornita una
specifica informativa in merito ai suindicati profili.
Comunicazione
COMMENTI
Pertanto, si ritiene necessario che, in aggiunta alle informazioni già
richieste dalla Comunicazione in merito al governo della società (cfr.
vigente punto vii.), venga prescritta anche un’informativa in ordine ad
eventuali previsioni riguardanti la nomina e/o la cessazione di figure
dirigenziali aventi responsabilità strategiche, segnalando, in particolare
se sia prevista la presenza di CRO o di figure a queste analoghe e, in tale
ipotesi, indicandone poteri e funzioni.
A quest’ultimo riguardo, con tale intervento, verrebbe assicurata
un’adeguata informativa non solo nel caso in cui sia nominato come
CRO un componente del Consiglio di Amministrazione munito di
specifiche deleghe, ma anche nell’ipotesi in cui detta funzione venga
svolta da una figura dirigenziale con responsabilità strategiche.
vi. eventuali accordi con l’investitore per la rivendita delle azioni sul
mercato, fornendo specifica evidenza del fatto che, in caso di
successiva rivendita, si applicano le disposizioni dell’art. 5 del
regolamento (UE) 2017/1129 (“Regolamento Prospetto”) e
dell’art. 100-bis del TUF e che, con riferimento all’obbligo di
pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi dell’art. 205 del
TUF, tale obbligo è da escludersi nei casi di offerte di prodotti
finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi
multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate
dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici.
vi) l’esistenza di accordi per la rivendita delle azioni.
Si ritiene opportuno che l’informativa già prevista dalla Comunicazione
in merito all’eventuale successiva rivendita sul mercato delle azioni
della società (cfr. vigente punto viii.) sia implementata con una specifica
richiesta in merito all’esistenza di eventuali accordi intercorrenti tra la
società e l’investitore unico aventi ad oggetto tale aspetto.
Coerentemente, per evitare duplicazioni di richieste aventi la medesima
finalità, è stata eliminata la disclosure attualmente prevista nella
successiva fase della delibera dell’operazione in merito alle modalità di
collocamento dei titoli presso terzi, a cui le società sono tenute, per
quanto loro consti [cfr. infra, successivo paragrafo 2.1., lett. c)].
Comunicazione
COMMENTI
1.2. Inoltre, con il medesimo comunicato di cui sopra, la società
fornisce – ove note e per quanto le constino anche alla luce delle
previsioni dell’accordo – le informazioni relative all’investitore unico
inerenti ai seguenti aspetti:
Si ritiene, infine, necessario introdurre, nel nuovo paragrafo 1.2., una
richiesta di disclosure alle società in merito all’investitore unico; gli
elementi informativi in parola dovranno essere forniti ove noti alla
medesima società e sulla base delle interlocuzioni avvenute prima della
stipula dell’accordo e alla luce delle relative previsioni (e, dunque, per
le motivazioni dell’investitore sottostanti alla sottoscrizione quanto gli constino).
dell’accordo;
Tale disclosure riguarda sia le motivazioni sottostanti alla sottoscrizione
nel caso in cui l’investitore abbia sottoscritto ulteriori accordi dell’accordo, sia gli ulteriori eventuali accordi sottoscritti
aventi ad oggetto le azioni della società (quali, ad esempio, di dall’investitore unico aventi ad oggetto le azioni della medesima società,
prestito titoli, di permuta e accordi a questi similari), la con la precisazione che, laddove la società acquisisca le informazioni in
motivazione sottostante alla relativa sottoscrizione, la tempistica parola in una fase successiva a quella di sottoscrizione dell’accordo, la
di attuazione degli stessi (ivi inclusa quella relativa alla richiesta stessa deve provvedere a diffonderle con il primo comunicato utile da
dei titoli che ne sono oggetto rispetto alla tempistica di pubblicarsi ai sensi della Comunicazione.
sottoscrizione delle azioni o di conversione delle tranche del
POC), la sussistenza di eventuali clausole di selling restriction,
l’indicazione dell’eventuale circostanza che tali accordi
riguardano un quantitativo di azioni maggiore rispetto al
controvalore di ciascuna tranche sottoscritta o convertita nel
contesto dell’operazione.
Laddove la società acquisisca le informazioni relative all’investitore
unico di cui al presente paragrafo in una fase successiva a quella di
sottoscrizione dell’accordo, la stessa provvede a diffonderle con il
primo comunicato utile da pubblicarsi ai sensi della presente
Comunicazione.
Comunicazione
COMMENTI
2. Informativa da rendere in occasione della delibera dell’operazione
2.1. Con riferimento alle società con azioni quotate nei mercati
regolamentati, nei casi in cui l’operazione è oggetto di delibera
assembleare, assume rilevanza, ai fini dell’esercizio consapevole del diritto
di voto da parte degli azionisti, che sia fornito un set di informazioni
inerenti all’operazione ulteriore rispetto a quello già previsto dalle
applicabili disposizioni del codice civile e dall’Allegato 3A al Regolamento
Emittenti. Al riguardo, la relazione illustrativa del consiglio di
amministrazione della medesima società fornisce, oltre alle informazioni
di cui al paragrafo 1:
Le modifiche proposte nel paragrafo 2 tendono principalmente a
razionalizzare l’informativa da rendere in occasione della delibera
dell’operazione.
Ciò, in particolare, è realizzato eliminando le vigenti lettere b. e c. del
paragrafo 2.1., relative, rispettivamente, ai rischi dell’operazione e alla
successiva rivendita dei titoli; su entrambi tali profili, la società è infatti
tenuta ad effettuare la disclosure già nella precedente fase di
sottoscrizione dell’accordo (cfr. supra paragrafo 1.1., punti iv. e vi.) e il
paragrafo 2.1. prevede che la relazione illustrativa del consiglio di
a). la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo dell’emittente amministrazione fornisca tutte le informazioni indicate nel precedente
(o del gruppo ad esso facente capo), determinata considerando paragrafo 1. Conseguentemente, è stato, altresì, modificato il paragrafo
debiti di qualunque natura, per i dodici mesi successivi dalla data 2.2.
dell’assemblea e, in raffronto, l’indicazione dell’ammontare delle
risorse attese derivanti dall’operazione in tale arco temporale, Inoltre, si propone di integrare il paragrafo 2.1., lett. a), al fine di
nonché i rischi sull’implementazione dei piani aziendali e sulla riflettere anche nella fase dell’informativa da rendere in occasione della
continuità aziendale dell’emittente (o del gruppo ad esso facente delibera assembleare quanto sopra rilevato in merito all’esigenza di
capo) derivanti dall’eventuale mancato buon esito fornire una specifica disclosure sull’impatto di eventuali clausole di cool
dell’operazione secondo le misure e i tempi attesi;.
down period sul reperimento, da parte della società, dell’ammontare
stimato di risorse finanziarie (cfr. supra modiche al paragrafo 1.1., punto
Per il caso in cui l’accordo preveda una clausola che possa ii., e relativo commento).
condizionare il buon esito dell’operazione (quale, ad esempio,
di cool down period), è specificato se l’ammontare stimato di
risorse reperibili nei dodici mesi successivi alla delibera
dell’assemblea attraverso l’esecuzione dell’operazione sia
Comunicazione
COMMENTI
subordinato o meno alla rinuncia, anche parziale, da parte
dell’investitore alla medesima clausola;.
pPer il caso in cui l’accordo preveda il rimborso in denaro, sono
indicati gli effetti sulla liquidità dell’emittente nel caso di rimborso
in denaro dello stesso; i rischi sull’implementazione dei piani
aziendali e sulla continuità aziendale dell’emittente (o del gruppo)
derivanti dall’eventuale mancato buon esito dell’operazione
secondo le misure e i tempi attesi;
b. ove noti, gli effetti diluitivi per gli azionisti dell’emittente nel caso
di sottoscrizione delle azioni, di conversione in azioni delle
obbligazioni sottoscritte e/o di esercizio degli ulteriori strumenti
finanziari eventualmente emessi nell’ambito dell’operazione;
c. per quanto consta all’emittente, informazioni in merito alle
modalità di collocamento dei titoli sottoscritti o convertiti presso
terzi;
d. b) informazioni circa l’eventuale inserimento dell’investitore unico
nell’elenco delle parti correlate dell’emittente ai sensi del
regolamento Consob n. 17221/2010 (“Regolamento OPC”) ovvero
circa l’assoggettamento, in tutto o in parte, in via volontaria dei
futuri rapporti tra l’emittente e l’investitore unico alla disciplina
sulle operazioni con parti correlate ai sensi dell’art. 4, comma 2, del
Regolamento OPC.
Comunicazione
COMMENTI
2.2. Con riferimento alle società Sia con riferimento alle società con
azioni quotate nei mercati regolamentati, sia con riferimento alle società
con azioni negoziate su MTF:
le informazioni indicate nel precedente paragrafo 2.1., lett. a).,
sono riportate nell’apposito comunicato da diffondersi a seguito
dell’approvazione dell’aumento di capitale da parte
dell’assemblea. Le informazioni indicate nel precedente
paragrafo 2.1., lett. b. e c., sono riportate nell’apposito
comunicato da diffondersi a seguito dell’approvazione
dell’aumento di capitale da parte dell’assemblea, se non già
presenti nel comunicato diffuso in occasione della
sottoscrizione dell’accordo da parte della società con
l’investitore;
qualora ricorra l’ipotesi della delega agli amministratori per
l’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2443 del codice civile – il
quale prevede che lo statuto possa attribuire agli amministratori
la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale – le
medesime informazioni sono riportate in un apposito
comunicato, da diffondersi con le modalità sopra richiamate,
contestualmente alla delibera del consiglio di amministrazione
che approva l’aumento di capitale.
3. Informativa da rendere durante lo svolgimento e fino al termine Il paragrafo 3, relativo all’informativa a cui le società sono tenute on
going, è oggetto di una proposta di complessiva razionalizzazione e
dell’operazione
semplificazione.
Comunicazione
COMMENTI
3.1. Nel caso di SEDA/SEF, in occasione della sottoscrizione di In tale prospettiva, in primo luogo, le indicazioni ivi contenute
ciascuna tranche, l’emittente con azioni quotate nei mercati regolamentati verrebbero distinte in obblighi e in raccomandazioni; queste ultime, di
e/o azioni negoziate su MTF diffonde un comunicato contenente un nuova introduzione.
riepilogo, in forma tabellare, dei seguenti elementi informativi: la data
dell’operazione di sottoscrizione, i prezzi, il numero di azioni sottoscritte,
i controvalori e la variazione del capitale sociale a seguito dell’emissione
delle azioni.
3.2. Con riferimento ai POC, in occasione della sottoscrizione di
ciascuna tranche, l’emittente con azioni quotate in mercati regolamentati
e/o azioni negoziate su MTF diffonde un comunicato con un riepilogo in
forma tabellare dei seguenti elementi informativi: la data dell’operazione
di sottoscrizione, il numero di obbligazioni sottoscritte, il valore nominale
di ogni singola obbligazione, il controvalore totale sottoscritto, il numero
di obbligazioni della tranche eventualmente ancora da sottoscrivere, il
numero di warrant emessi contestualmente alla sottoscrizione delle
obbligazioni nel caso di POC cum warrant e le informazioni circa le
restanti tranche ancora da sottoscrivere (ad esempio, numero tranche e
quantitativo residuo).Inoltre, i medesimi emittenti di cui sopra, in occasione
di ciascuna conversione delle obbligazioni in azioni, diffondono un
comunicato contenente i seguenti elementi informativi: la data
dell’operazione di conversione, il numero di obbligazioni convertite
appartenenti a ciascuna tranche, il controvalore nominale delle
obbligazioni convertite, il prezzo di conversione individuato (come definito
nel contratto), il numero di azioni rivenienti dalla conversione e la
variazione del capitale sociale a seguito dell’emissione delle azioni
rivenienti dalla conversione.
Comunicazione
COMMENTI
3.3. Sia per i SEDA/SEF, sia per i POC, l’emittente con azioni quotate nei
mercati regolamentati diffonde, con il comunicato indicato ai paragrafi 3.1.
e 3.2., primo capoverso, un aggiornamento circa l’utilizzo delle risorse
derivanti dalla tranche rispetto al fabbisogno finanziario netto complessivo
dell’emittente (o del gruppo ad esso facente capo), inclusivo di debiti di
qualunque natura, per i dodici mesi successivi alla data dell’assemblea o,
nel caso in cui sia richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo,
rispetto all’informazione sul fabbisogno finanziario più aggiornata ivi
riportata.
La medesima informazione è resa dalle società con azioni negoziate su
MTF con comunicato da diffondere in occasione della pubblicazione delle
rendicontazioni finanziarie annuali e (ove previste) semestrali.
L’emittente con azioni quotate nei mercati regolamentati, qualora vi siano
aggiornamenti in merito alle informazioni indicate nel precedente
paragrafo 2.1., lett. d., rende noti gli stessi con il comunicato di cui ai
paragrafi 3.1. e 3.2.
3.4. Per i POC, l’emittente con azioni quotate nei mercati regolamentati e/o
azioni negoziate su MTF pubblica sul sito internet (in una specifica pagina
e/o sezione dello stesso di agevole individuazione), su base mensile (fine
al termine dell’operazione), entro il quinto giorno di borsa aperta successivo
al termine di ogni mese solare, un riepilogo che, in forma tabellare,
ricostruisce le informazioni inerenti al POC dall’inizio dell’operazione,
indicando:
Comunicazione
COMMENTI
1. la data dell’operazione di sottoscrizione, il numero e il controvalore
delle obbligazioni sottoscritte appartenenti a ciascuna tranche;
2. la data dell’operazione di conversione, il numero e il controvalore
delle obbligazioni convertite con informazioni relative al prezzo di
conversione al numero di azioni emesse a seguito della conversione
e alla variazione di capitale sociale conseguente a tale conversione
3. se nota, la quota di partecipazione detenuta dall’investitore unico
ove rilevante o significativo, in quanto detentore di una
partecipazione almeno pari o superiore alle soglie indicate nella
Sezione B, paragrafo 1;
4. il rischio di un effetto diluitivo dell’operazione e di potenziale
deprezzamento del titolo azionario.
Tale riepilogo non è richiesto qualora non vi siano state modifiche e/o
aggiornamenti rispetto alle informazioni mensili precedentemente fornite.
3.5. Inoltre, sia per i SEDA/SEF, sia per i POC, l’emittente con azioni
quotate nei mercati regolamentati e/o azioni negoziate su MTF aggiorna il
pubblico, quanto prima possibile, con relativo comunicato, circa
un’eventuale modifica/cambiamento della finalità iniziale per cui aveva
deliberato di procedere a tale operazione (a titolo esemplificativo: copertura
del fabbisogno finanziario, supporto del piano industriale o di risanamento
dell’emittente o del gruppo ad esso facente capo) anche alla luce del
fabbisogno finanziario indicato nella relazione illustrativa degli
amministratori ai fini dell’assemblea chiamata a deliberare l’operazione
(per quanto concerne le società con azioni quotate in mercati regolamentati)
Comunicazione
COMMENTI
o nel comunicato da diffondere ai sensi del precedente paragrafo 2.2. (per
quanto concerne le società con azioni negoziate su MTF) o, nel caso in cui
sia richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo, rispetto
all’informazione sul fabbisogno finanziario più aggiornata ivi riportata.
1. Obblighi
3.1. Obblighi
diffonde un comunicato contenente un riepilogo, in forma tabellare, delle società durante lo svolgimento dell’operazione sono stati
sistematizzati secondo un criterio di tipo temporale, vale a dire, a
dei seguenti elementi informativi:
seconda del momento nel quale scaturiscono.
a) per il caso di SEDA/SEF, la data dell’operazione di sottoscrizione,
i prezzi, il numero di azioni sottoscritte, i controvalori e la La diversità di dinamiche tra SEDA/SEF e POC, derivante dalla
variazione del capitale sociale a seguito dell’emissione delle azioni; circostanza che, in tale ultima fattispecie, vi è un ulteriore momento quello della conversione delle obbligazioni – in taluni casi, rende
b) per il caso di POC, la data dell’operazione di sottoscrizione, il necessario operare una distinzione degli elementi informativi da
singola obbligazione, il controvalore totale sottoscritto, il numero lett. a) e b)], nonché, dedicare, nel caso dei POC, uno specifico paragrafo
sottoscrivere, il numero di warrant eventualmente emessi possibile, gli obblighi informativi sono stati resi applicabili a tutte le
informazioni relative alle tranche ancora da sottoscrivere (ad paragrafo 3.4.)
esempio, numero di tranche e quantitativo residuo).
Ciò posto, di seguito si descrivono gli ulteriori interventi proposti:
Per tutte le operazioni, con il suddetto comunicato, l’emittente con
azioni quotate nei mercati regolamentati fornisce un aggiornamento
adempiere in occasione della sottoscrizione di ciascuna tranche (di
circa:
azioni o di obbligazioni, a seconda della tipologia di operazione); lo
Comunicazione
COMMENTI
le eventuali variazioni in merito alle informazioni indicate nel
precedente paragrafo 2.1., lett. b);
l’utilizzo e la congruità delle risorse derivanti dalla tranche
rispetto al proprio fabbisogno finanziario netto complessivo (o
del gruppo ad esso facente capo), inclusivo di debiti di
qualunque natura, per i dodici mesi successivi alla data
dell’assemblea o, nel caso in cui sia richiesta la pubblicazione
di un prospetto informativo, rispetto al dato sul fabbisogno
finanziario più aggiornato ivi riportato.
Le società con azioni negoziate su MTF forniscono l’informazione di
cui al precedente punto ii. con comunicato da diffondere in occasione
della pubblicazione delle rendicontazioni finanziarie annuali e, ove
previste, semestrali.
stesso replica, riorganizzando secondo la suddetta nuova logica
temporale, prescrizioni già previste dal vigente testo.
Rispetto a quest’ultimo, l’unico intervento di modifica sostanziale
(cfr. ultimo periodo del paragrafo in commento) deriva dalla sopra
rilevata sussistenza, nell’ambito degli accordi, di clausole di cool
down period (cfr. supra, modiche al paragrafo 1.1., punto ii., e
relativo commento). Pertanto, si propone di prevedere che, nel
comunicato reso in occasione della sottoscrizione della prima
tranche, le società forniscano, altresì, una specifica disclosure sul
numero delle tranche effettivamente sottoscrivibili fino alla scadenza
dell’accordo e sull’ammontare massimo di risorse finanziarie
effettivamente reperibili fino alla medesima scadenza, assumendo
che l’investitore non rinunci, nemmeno parzialmente, alla clausola di
cool down period;
Nel comunicato reso in occasione della sottoscrizione della prima
tranche, nel caso in cui l’accordo preveda una clausola di cool down
period, tutte le società forniscono, altresì, l’informazione del numero
delle tranche effettivamente sottoscrivibili fino alla scadenza
dell’accordo e dell’ammontare massimo di risorse finanziarie
effettivamente reperibili fino alla medesima scadenza, informazione da
rendere assumendo che l’investitore non rinunci, nemmeno
parzialmente, alla clausola di cool down period.
nel caso di POC, la società diffonde un comunicato contenente i
seguenti elementi informativi: la data dell’operazione di conversione,
il numero di obbligazioni convertite appartenenti a ciascuna tranche,
delle obbligazioni e, come espressamente chiarito, si applica
esclusivamente laddove l’accordo consti in un POC; lo stesso replica
Comunicazione
COMMENTI
il controvalore nominale delle obbligazioni convertite, il prezzo di
conversione, il numero di azioni rivenienti dalla conversione e la
variazione del capitale sociale a seguito dell’emissione delle azioni
rivenienti dalla conversione.
prescrizioni già previste nel vigente testo (cfr. ultimo periodo
dell’attuale paragrafo 3.2.);
il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine di ogni mese
solare, pubblica, sul proprio sito internet, un riepilogo che, in forma
tabellare, ricostruisce le informazioni inerenti all’operazione
dall’inizio della stessa, indicando:
riformula le prescrizioni contenute nell’attuale paragrafo 3.4. Tale
informativa, attualmente limitata ai POC, viene resa applicabile a
tutte le tipologie di operazione.
2. la data dell’operazione di conversione, il numero e il
controvalore delle obbligazioni convertite con informazioni
relative al prezzo di conversione, al numero di azioni emesse a
seguito della conversione e alla conseguente variazione di
capitale sociale;
Inoltre, alla luce dell’introduzione dell’obbligo generale posto a
carico delle società di creare una pagina-sezione del sito internet
volta a compendiare tutte le informazioni relative alle operazioni
(cfr. supra Parte II, paragrafo 2), le specifiche indicazioni
attualmente presenti nel contesto in commento relative alle
modalità di pubblicazione vengono eliminate in quanto superflue.
Si rammenta, inoltre, che sempre per effetto delle integrazioni
apportate alla Parte II, paragrafo 2, le informazioni di cui al presente
paragrafo dovranno essere fornite anche in un formato idoneo a
consentire l’estrazione dei dati (es. formato excel).
3. l’effetto diluitivo sulla compagine azionaria preesistente per
effetto dell’emissione delle azioni derivanti dall’operazione,
avuto riguardo al capitale sociale da ultimo attestato nel mese
di riferimento, nonché l’effetto diluitivo cumulato dalla data di
inizio dell’operazione;
Le informazioni sui potenziali rischi dell’operazione, richiesti nel
vigente testo (cfr. punto n. 4 dell’attuale paragrafo 3.4.), sono stati
eliminati atteso che, rispetto agli stessi, la disclosure è già prescritta
nella fase di sottoscrizione dell’accordo (cfr. supra, paragrafo 1.1.,
punto iv.).
1. la data dell’operazione di sottoscrizione, il numero e il
controvalore
titoli
sottoscritti
appartenenti
ciascuna tranche;
se nota, la quota di partecipazione detenuta dall’investitore
unico ove rilevante o significativa, in quanto detentore di una
Comunicazione
COMMENTI
partecipazione almeno pari alle soglie indicate nella Sezione B,
paragrafi 1.1. e 2.1.
Tale riepilogo non è richiesto qualora non vi siano state modifiche e/o
aggiornamenti rispetto alle informazioni mensili precedentemente
fornite.
con relativo comunicato, circa un’eventuale modifica/cambiamento
della finalità iniziale per la quale aveva deliberato di procedere
all’operazione (a titolo esemplificativo: copertura del fabbisogno
finanziario, supporto del piano industriale o di risanamento della
società o del gruppo ad essa facente capo) anche alla luce del
fabbisogno finanziario indicato nella relazione illustrativa degli
amministratori ai sensi del precedente paragrafo 2.1. (per quanto
concerne le società con azioni quotate in mercati regolamentati) o nel
comunicato da diffondere ai sensi del precedente paragrafo 2.2. (per
quanto concerne le società con azioni negoziate su MTF) o, nel caso in
cui sia richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo, rispetto
all’informazione sul fabbisogno finanziario più aggiornata ivi
riportata.
3.2. Raccomandazioni
Al riguardo, si rappresenta che, dalle analisi condotte, è stato
rilevato un effetto diluitivo non marginale derivante
dall’incremento del numero di azioni in circolazione a seguito delle
richieste di conversione dei POC. Tale effetto non è stimabile exante, in quanto il numero di azioni da emettere è funzione della
dinamica dell’andamento del prezzo delle azioni. In molti casi, è
stato altresì osservato che, a fronte di un marcato andamento al
ribasso del prezzo delle azioni, il numero di azioni emesse ha avuto
una crescita esponenziale, con conseguente effetto iper-diluitivo
sulla compagine azionaria preesistente.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno prevedere che le
società esplicitino, su base mensile, l’effetto diluitivo sulla
compagine azionaria preesistente ad esito dell’emissione delle
azioni rivenienti dall’operazione; ciò anche in termini cumulativi
dalla data di inizio dell’operazione.
Con riferimento al calcolo dell’effetto diluitivo ex post, la società
sarà tenuta a far riferimento al capitale sociale da ultimo attestato
nel mese di riferimento e alle azioni emesse nel mese a servizio
dell’operazione, e dovrà altresì calcolare l’effetto diluitivo
cumulato dall’inizio della stessa (sul capitale attestato, cfr. le
raccomandazioni formulate sub nuovo paragrafo 3.2.).
2. Raccomandazioni
Con il nuovo paragrafo 3.2. si forniscono alle società che hanno in corso
le operazioni disciplinate dalla Comunicazione indicazioni funzionali a
Comunicazione
COMMENTI
Nel caso in cui sia in corso un’operazione, con riferimento agli
adempimenti richiesti ai sensi dell’art. 2444 del codice civile4 inerenti
all’attestazione delle modifiche del capitale sociale rivenienti
dall’emissione di nuove azioni connessa all’operazione medesima e ai
conseguenti adempimenti ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento
Emittenti – tenuto conto della circostanza che l’investitore potrebbe
chiedere la sottoscrizione dell’aumento di capitale o la conversione
delle obbligazioni in azioni in più date anche nel corso dello stesso mese
– si raccomanda alle società di depositare le attestazioni di avvenuto
aumento di capitale il prima possibile rispetto alla richiesta di
sottoscrizione o di conversione e, in caso di emissioni ripetute che
comportino una variazione del capitale sociale superiore al 10% del
numero delle azioni emesse, almeno entro 7 giorni dalle stesse, senza
attendere lo scadere del termine di trenta giorni dalla prima
sottoscrizione a cui l’attestazione si riferisce. Ciò al fine di consentire
sia all’investitore unico, sia agli altri azionisti della società di
adempiere agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni
rilevanti, ai sensi dell’art. 120 del TUF, alla luce del capitale sociale
effettivo, come di volta in volta attestato, vale a dire delle variazioni del
capitale sociale rivenienti dall’emissione di nuove azioni.
superare taluni effetti distorsivi conseguenti all’operatività a queste
connessa. Tali effetti impattano, in generale, sulla effettività delle
attestazioni rese dalle società in merito alle modifiche al capitale sociale
per poi riflettersi, nello specifico, anche sugli obblighi di comunicazione
delle partecipazioni rilevanti nel capitale degli emittenti con azioni
quotate nei mercati regolamentati di cui all’art. 120 del TUF.
L’esperienza applicativa ha infatti evidenziato come, per effetto delle
richieste di conversione delle obbligazioni oggetto del POC (ma ciò
potrebbe riguardare anche le richieste di sottoscrizione di azioni nel caso
di SEDA/SEF), si possono verificare ripetute emissioni di azioni, in un
arco temporale circoscritto, a favore dell’investitore unico, che rendono
complessa la ricostruzione dell’impatto sul capitale sociale delle società
e, conseguentemente, sulle partecipazioni rilevanti da comunicare ai
sensi del citato art. 120 del TUF; a tale ultimo riguardo, a fronte di
ripetute emissioni di un elevato numero di azioni, il lasso temporale
intercorrente tra la data di emissione delle nuove azioni da parte della
società, come risultanti presso Monte Titoli S.p.A., e la data di
attestazione delle modifiche del capitale sociale rivenienti da tale
emissione presso il Registro delle Imprese, può produrre effetti
Ai sensi dell’art. 2444 del codice civile, in occasione di aumenti di capitale delle società per azioni, è previsto che “Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni
di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito. Fino a che
l’iscrizione nel registro non sia avvenuta, l’aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.”. Qualora l’aumento di capitale derivi dalla conversione
di obbligazioni convertibili in azioni, l’art. 2420-bis, comma 3, del codice civile prevede che “Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione
delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l’iscrizione
nel registro delle imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del
secondo comma dell’articolo 2444.”.
Comunicazione
COMMENTI
Inoltre, si raccomanda alle società, in caso di emissione di nuove azioni
al servizio dell’operazione prima dello svolgimento di un’assemblea dei
soci già convocata, di effettuare il citato deposito dell’attestazione
dell’aumento di capitale prima del relativo svolgimento e non oltre il
giorno della c.d. record date di cui all’art. 83-sexies, comma 2, del TUF
(il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’assemblea)5.
distorsivi con riferimento ai citati obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti.
Ad esempio, può accadere che, a seguito della ripetuta emissione di un
grande quantitativo di azioni, la partecipazione detenuta dall’investitore
unico, nelle more dell’attestazione del nuovo capitale sociale da parte
dell’emittente, possa risultare anche superiore al 100% del capitale
stesso, ove calcolata non sul nuovo capitale ancora da attestare mediante
deposito presso il Registro delle Imprese, ma su quello precedente
attestato, che non tiene conto delle nuove emissioni. Tali effetti
distorsivi potrebbero verificarsi anche per le comunicazioni relative alle
partecipazioni rilevanti detenute da altri soggetti (diversi dall’investitore
unico) nel capitale sociale dell’emittente quotato.
Pertanto, nel caso in cui vi sia un’operazione in essere, si ritiene
opportuno:
– che l’aggiornamento dei dati sul capitale sociale presso il Registro
delle Imprese avvenga a scadenze maggiormente ravvicinate rispetto
alle tempistiche indicate dagli artt. 2444 e 2420-bis, comma 3, del c.c.
In particolare, si ritiene di raccomandare a tutte le società che hanno
operazioni in corso di depositare le attestazioni di avvenuto aumento di
capitale il prima possibile rispetto all’emissione delle azioni (oggetto
Si rammenta, infine, che, a seguito dei predetti adempimenti inerenti al deposito per attestazione del capitale sociale, ai fini della maggior conoscibilità delle variazioni
del medesimo capitale, ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti, gli emittenti con azioni quotate nei mercati regolamentati sono, altresì, tenuti a comunicare
l’ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso, sia al pubblico, mediante un comunicato da pubblicarsi con le modalità indicate
dagli artt. 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti, sia alla Consob, mediante il sistema di Teleraccolta.
Comunicazione
COMMENTI
della richiesta di sottoscrizione delle azioni/conversione delle
obbligazioni) e, in caso di emissioni ripetute che comportino una
significativa variazione del capitale sociale (superiore al 10% del
numero delle azioni emesse), almeno entro 7 giorni da tali emissioni.
Ciò consentirebbe l’adempimento degli obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti in base al capitale sociale “effettivo” come di
volta in volta attestato (alla luce delle variazioni del capitale rivenienti
dalle azioni emesse in sede di sottoscrizione/conversione);
– raccomandare alle società, in caso di emissione di nuove azioni al
servizio di un’operazione prima dello svolgimento di un’assemblea dei
soci già convocata, di effettuare il citato deposito dell’attestazione
dell’aumento di capitale prima del relativo svolgimento e non oltre il
giorno della c.d. record date di cui all’art. 83-sexies, comma 2, del TUF
(vale a dire, il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l’assemblea);
– rammentare agli emittenti con azioni quotate nei mercati regolamentati
gli adempimenti conseguenti alle avvenute modifiche del capitale
sociale, con riferimento all’informativa da rendere al pubblico e alla
Consob.
L’osservanza di tali raccomandazioni risulta particolarmente
significativa al fine di rendere una disclosure aggiornata sul capitale
sociale ed evitare, altresì, i sopra illustrati possibili effetti distorsivi sugli
obblighi connessi alla partecipazione nel capitale degli emittenti.
Comunicazione
COMMENTI
4. Informativa da rendere in caso di modifica, di sospensione o di In taluni casi, è stato riscontrato che, successivamente all’avvio
dell’esecuzione del POC, l’accordo alla base dello stesso ha subito
risoluzione dell’accordo sottostante l’operazione
modifiche.
In caso di modifica, di sospensione o di risoluzione dell’accordo
sottostante l’operazione, l’emittente con azioni quotate nei mercati Per gli emittenti con azioni quotate nei mercati regolamentati, nei casi
regolamentati e/o negoziate su MTF la società diffonde pubblica un in cui l’accordo da cui origina l’operazione è oggetto di delibera
comunicato contenente i seguenti elementi informativi:
assembleare, le modifiche apportate allo stesso determinano già gli
obblighi di disclosure previsti dalla Comunicazione in occasione della
• la descrizione delle modifiche all’accordo originariamente delibera dell’operazione (cfr. precedente paragrafo 2).
sottoscritto;
Ciò posto, in base all’esperienza maturata, le modifiche agli accordi
• la descrizione della motivazione relativa allae modifiche, alla possono riguardare aspetti significativi dell’operazione, quali
sospensione o alla risoluzione dell’accordo sottostante l’ammontare delle tranche, l’azionabilità delle richieste di sottoscrizione
l’operazione;
e la durata dell’accordo e accentuare il rischio che la società non riesca
a reperire le risorse finanziarie necessarie per mettere in sicurezza la
• la descrizione degli impatti della modifica/sospensione/risoluzione
prospettiva della continuità aziendale o per implementare il piano
dell’accordo sul: i) l’implementazione dei piani aziendali e/o della
aziendale.
continuità aziendale della società ’emittente e del gruppo ad essa
facente capo; ii) la copertura del fabbisogno finanziario netto
Pertanto, si ritiene necessario completare il quadro informativo da
complessivo della società (e del gruppo ad essa facente capo),
rendere al mercato nel caso di modifiche all’accordo originario e, in
inclusivo di debiti di qualunque natura, riferito ai dodici mesi
particolare, introdurre un obbligo per le società di diffondere un
successivi alla data dell’assemblea o, nel caso in cui sia richiesta
comunicato recante la descrizione delle modifiche all’accordo e delle
la pubblicazione di un prospetto informativo, del fabbisogno
relative motivazioni. Inoltre, in caso di modifiche, di sospensione o di
finanziario riferito ai dodici mesi successivi alla data del
risoluzione dell’accordo, si rende necessario prevedere che, nel
prospetto; iii) l’assunzione del piano aziendale inerente alle
medesimo comunicato, sia fornita anche la descrizione dei conseguenti
fonti di finanziamento del piano medesimo.
impatti sulla copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo di
Comunicazione
COMMENTI
breve periodo della società e sull’assunzione del piano aziendale
inerente alle fonti di finanziamento del piano medesimo.
Rispetto a tali informazioni, nel paragrafo 4, è stato introdotto un
obbligo di disclosure mediante la diffusione di un comunicato ad hoc.
Inoltre, le informazioni sugli eventuali impatti delle modifiche apportate
all’accordo originario sono state riflesse anche nella disclosure degli
emittenti assoggettati dalla Consob ad obblighi informativi
supplementari e nelle relazioni finanziarie di periodo (cfr. successive
Sezioni C e D).
B. Informativa zioni relative alle operazioni di compravendita Con riferimento alla disclosure disciplinata dalla Sezione B – rispetto
alla quale si propone la più pertinente generale ridenominazione in
effettuate sul mercato da parte dell’investitore unico
“Informativa dell’investitore unico” – si ritiene opportuno operare una
complessiva sistematizzazione, distinguendo le indicazioni ivi
contenute in due distinti paragrafi; il primo, relativo agli obblighi e il
secondo, relativo alle raccomandazioni e ai richiami di attenzione.
Sono, inoltre, ipotizzati i seguenti principali interventi.
1. Obblighi
1. Obblighi (rivolti ai soli investitori unici che detengono partecipazioni
rilevanti nel capitale sociale di emittenti con azioni quotate nei mercati
1.1. L’investitore che detiene, anche in qualità di prestatario titolare del regolamentati)
diritto di voto, una partecipazione in un emittente con azioni quotate nei
mercati regolamentati almeno pari alle soglie rispettivamente individuate a) l’operatività sulle partecipazioni estranee alle dinamiche del POC.
dall’art. 120, comma 2, del TUF (per gli emittenti che non sono PMI e per
gli emittenti che sono PMI) pubblica, nel periodo compreso tra la data di Alla luce dell’esperienza applicativa, è stata riscontrata l’esigenza di
conclusione del contratto e il mese successivo alla data di sottoscrizione e/o chiarire che l’informativa mensile a cui è tenuto l’investitore unico ai
Comunicazione
COMMENTI
di conversione dell’ultima tranche, le informazioni relative alle
compravendite effettuate su tutte lle azioni del medesimo emittente,
nonché agli e sugli strumenti ad esse collegati, come definiti dall’art. 152sexies, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, nonché le
informazioni relative all’effettivo esercizio dei diritti derivanti da
eventuali accordi, ulteriori rispetto all’accordo sottostante
l’operazione, aventi ad oggetto le azioni dell’emittente (quali, ad
esempio, di prestito titoli, di permuta e accordi a questi similari).
sensi del paragrafo 1., deve includere l’operatività compiuta su “tutte”
le azioni dell’emittente, anche se non derivanti dalla sottoscrizione delle
azioni/conversione di obbligazioni nel contesto dell’operazione (ad
esempio, l’operatività su azioni dell’emittente già detenute in
portafoglio prima dell’avvio dell’operazione). Tale chiarimento è
opportuno anche al fine di assicurare la piena corrispondenza dei dati di
vigilanza in possesso della Consob con l’operatività posta in essere
dall’investitore unico;
Le suddetteDette informazioni, da rendere in forma tabellare, riportano in
ciascuna riga l’operatività su base giornaliera, indicando almeno i seguenti
elementi: data di esecuzione, segno dell’operazione, quantitativo
compravenduto,
prezzo
medio
ponderato
acquisto/sottoscrizione/conversione, prezzo medio ponderato di
vendita, controvalore e sede di esecuzione.
b) l’esercizio dei diritti sulle azioni dell’emittente derivante da ulteriori
accordi sottoscritti dall’investitore.
La disclosure mensile, attualmente relativa alle sole operazioni di
compravendita sulle azioni dell’emittente, è stata estesa al fine di
includervi anche le informazioni relative all’esercizio dei diritti
derivanti da eventuali ulteriori accordi (es. di prestito e di permuta)
sottoscritti dall’investitore unico aventi ad oggetto le medesime azioni.
c) precisazioni volte ad evitare la pubblicazione di dati riservati.
La concreta applicazione della Comunicazione ha consentito di rilevare
che l’attuale formulazione paragrafo 1, in ragione dell’utilizzo della
locuzione “almeno” che precede l’elencazione degli elementi da
pubblicare, potrebbe comportare la pubblicazione di informazioni
riservate o di dati personali, estranei alle finalità di trasparenza della
Comunicazione. Pertanto, si ritiene opportuno eliminare, dalla
previsione in esame, tale locuzione per chiarire che l’elencazione degli
Comunicazione
COMMENTI
elementi informativi ivi indicata è esaustiva (evitando, in tal modo, la
diffusione di dati personali o riservati);
Dette informazioni sono pubblicate, – nel periodo compreso tra la data
di conclusione del contratto e il mese successivo alla data di
sottoscrizione e/o di conversione dell’ultima tranche, – in una specifica
pagina
sezione
agevole
individuazione
sito internet dell’investitore, ove esistente, o
e, in ogni caso,
dell’emittente, mediante accordo con quest’ultimo, entro il quinto giorno
di borsa aperta successivo al termine di ogni mese solare. Tale
pubblicazione non è richiesta qualora non vi siano state modifiche e/o
aggiornamenti rispetto alle informazioni mensili precedentemente
pubblicate.
d) chiarimenti in merito alla richiesta relativa al prezzo medio ponderato.
Al fine di conferire maggiore chiarezza al testo della Comunicazione, si
ritiene opportuno che, nel contesto della disclosure mensile chiesta
all’investitore unico in merito all’operatività su base giornaliera, venga
precisato che l’informativa già prevista sul “prezzo medio ponderato”
attiene
prezzo
medio
ponderato
acquisto/sottoscrizione/conversione e a quello di vendita.
e) la sistematizzazione della disclosure sul sito internet dell’emittente.
A completamento degli interventi di sistematizzazione della
complessiva disclosure relativa alle operazioni oggetto della
Comunicazione (cfr., al riguardo, le modifiche ipotizzate nella Parte II),
si prevede che le informazioni relative alle compravendite effettuate
dall’investitore unico di cui al paragrafo 1 della presente Sezione siano
in “ogni caso” pubblicate anche sul sito internet dell’emittente.
1.2. L’investitore, nella prima informativa mensile resa ai sensi del Inoltre, alla luce dell’esperienza applicativa maturata, si ritiene
paragrafo 1.1., fornisce evidenza:
necessario che l’investitore, nell’ambito della prima informativa
mensile, fornisca un focus su due profili particolarmente rilevanti al fine
a) della partecipazione rilevante nel capitale sociale di un compiuto apprezzamento dell’operazione da parte degli azionisti
dell’emittente eventualmente già detenuta prima dell’avvio dell’emittente e, in generale, dei potenziali investitori. A tal fine, nel
dell’operazione e delle relative intenzioni in ordine nuovo paragrafo 1.2., sono ipotizzati i seguenti interventi:
all’eventuale superamento delle soglie rilevanti a fini OPA;
Comunicazione
COMMENTI
b) delle relative motivazioni sottostanti alla sottoscrizione a) le partecipazioni pregresse e le intenzioni in merito al superamento
dell’accordo, anche avuto riguardo al ritorno economico atteso delle soglie OPA.
dall’operazione.
L’esperienza applicativa ha consentito di constatare che potrebbero
verificarsi ipotesi in cui l’investitore unico detiene una partecipazione
rilevante nel capitale sociale di un emittente con azioni quotate già prima
dell’avvio dell’operazione. Nell’ipotesi in cui il medesimo investitore
mantenga inalterata tale partecipazione, per effetto delle conversioni
relative al POC (medesimo discorso può valere anche in caso di
sottoscrizione delle azioni nei SEDA e nei SEF), lo stesso potrebbe
potenzialmente superare le soglie di capitale sociale dell’emittente che
determinano l’obbligo di OPA.
Alla luce dell’ipotesi in esame, si ritiene opportuno prevedere che
l’investitore unico che detiene partecipazioni rilevanti in un emittente
quotato, renda evidenza della partecipazione rilevante nel capitale
sociale dell’emittente eventualmente già detenuta prima dell’avvio
dell’operazione e delle relative intenzioni in ordine all’eventuale
superamento delle soglie OPA;
b) le motivazioni dell’investitore sottostanti alla sottoscrizione
dell’accordo.
L’esigenza di una disclosure sulle motivazioni che hanno determinato
l’investitore unico alla sottoscrizione dell’accordo è già stata
rappresentata nell’ambito dell’intervento ipotizzato nella precedente
Sezione A (cfr. paragrafo 1.2.), con il quale è stato introdotto l’obbligo
Comunicazione
COMMENTI
per tutte le società di rendere note, sin dalla fase della sottoscrizione
dell’accordo e per quanto loro consti, tali motivazioni.
Coerentemente, si ritiene necessario che sia il medesimo investitore a
fornire, alla prima occasione utile (e, quindi, nella prima delle
informative mensili a cui lo stesso è tenuto), una specifica disclosure in
merito alle proprie motivazioni sottostanti alla sottoscrizione
dell’accordo; in tale contesto, viene richiesto all’investitore di fornire
tale informativa anche avuto riguardo al ritorno economico atteso
dall’operazione.
Una compiuta disclosure su tali elementi si ritiene necessaria al fine di
fornire agli azionisti della società e, in generale, al pubblico dei
risparmiatori un’importante indicazione sulla effettiva finalità
dell’operatività posta in essere dall’investitore unico nel contesto del
programma di finanziamento dell’emittente che, come sopra rilevato,
tipicamente presenta incertezze sulla prospettiva della continuità
aziendale (programma a cui l’investitore stesso ha aderito).
2. Raccomandazioni e richiami di attenzione
2. Raccomandazioni e richiami di attenzione:
2.1. I medesimi Gli adempimenti indicati nei precedenti paragrafi 1.1. e a) raccomandazioni rivolte agli investitori non rilevanti e agli investitori
1.2., lett. b), sono raccomandati anche all’investitore che detiene una “significativi” in società con azioni negoziate su MTF.
partecipazione inferiore alle soglie sopra indicate in società le cui azioni
sono quotate in un nei mercati regolamentatoi. Infine, i I medesimi La disclosure in merito alle motivazioni sottostanti all’operazione
adempimenti sono altresì raccomandati all’investitore che detiene una (analogamente a quanto già previsto dalla Comunicazione relativamente
partecipazione significativa in una società le cui, almeno pari al 5% del alla disclosure sulle compravendite) sarà obbligatoria per gli investitori
unici che detengono partecipazioni rilevanti (vale a dire, almeno pari
Comunicazione
COMMENTI
capitale sociale di un emittente con azioni sono negoziate su MTF, vale a
dire, almeno pari al 5% del relativo capitale sociale.
alle soglie individuate dall’art. 120, comma 2, del TUF) nel capitale
sociale di emittenti con azioni quotate nei mercati regolamentati.
Per le altre tipologie di investitori unici – vale a dire per quelli che
detengono partecipazioni non rilevanti nel capitale sociale di tali
emittenti, nonché per quelli che detengono partecipazioni significative
(almeno pari alla soglia del 5% del capitale sociale) in società con azioni
negoziate su MTF – tale disclosure sarebbe, invece, solo raccomandata
(cfr. paragrafo 2.1.);
2.2. Si richiama l’attenzione in ordine alla circostanza che, ove a
seguito delle richieste di sottoscrizione di azioni o di conversione in
azioni dell’emittente quotato nei mercati regolamentati che sono al
servizio dell’operazione (e di eventuali successive vendite delle azioni),
vi sia una variazione della partecipazione rilevante – ai sensi dell’art.
120 del TUF e della relativa disciplina attuativa, anche con riferimento
alla c.d. “dichiarazione di intenzioni” di cui al comma 4-bis del
medesimo articolo – detenuta dall’investitore unico nell’emittente, il
medesimo investitore deve darne comunicazione alla Consob e alla
società partecipata ai sensi delle citate disposizioni.
In tal senso, l’investitore unico deve adempiere al suddetto obbligo di
comunicazione delle partecipazioni rilevanti tenuto conto delle
attestazioni di variazione del capitale sociale di volta in volta depositate
dall’emittente e che tengano conto delle variazioni di capitale sociale
b) chiarimenti in merito agli obblighi connessi alla variazione delle
partecipazioni rilevanti.
Alla luce dell’attività di vigilanza svolta sul rispetto degli obblighi di
comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF,
è emersa la necessità di rammentare sia agli investitori unici, sia agli
altri soggetti – diversi dall’investitore unico – che effettuano operazioni
di compravendita sulle azioni dell’emittente, quali siano le corrette
modalità di adempimento della citata disciplina del TUF (anche avuto
riguardo alle cc.dd. “dichiarazioni di intenti” in merito agli obiettivi da
perseguire nei successivi sei mesi nel caso di superamento delle soglie
del 10%, del 20% e del 25% del capitale sociale di un emittente con
azioni quotate, di cui al comma 4-bis del medesimo art. 120 del TUF).
In considerazione di ciò, nel nuovo paragrafo 2.2., si ritiene opportuno
richiamare l’attenzione in ordine alla circostanza che – ove a seguito
delle richieste di sottoscrizione di azioni – conversione di obbligazioni
dell’emittente azioni quotate (e di eventuali successive vendite) – vi sia
Comunicazione
COMMENTI
intervenute per effetto delle suddette sottoscrizioni/conversioni, a
decorrere dalla data della nuova attestazione6.
una variazione della partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 120 del
TUF detenuta nell’emittente dall’investitore unico, quest’ultimo deve:
i) darne comunicazione sia alla società partecipata, sia alla Consob; ii)
adempiere al suddetto obbligo sulla base delle attestazioni di variazione
del capitale sociale di volta in volta depositate dall’emittente presso il
Registro delle Imprese (cfr., al riguardo supra, l’intervento proposto sub
Sezione A, paragrafo 3.2.).
Nello stesso senso, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti detenute in emittenti con azioni quotate nei
mercati regolamentati in cui siano in corso le operazioni oggetto della
presente Comunicazione, si rammenta agli altri soggetti che effettuano
operazioni di compravendita delle azioni di tali emittenti di adempiere
agli eventuali obblighi di cui al citato art. 120 del TUF avendo cura di
verificare le nuove attestazioni del capitale sociale di volta in volta
effettuate dai medesimi emittenti in occasione dell’emissione di nuove
azioni a servizio dell’operazione7.
Nello stesso senso, si ritiene opportuno rammentare anche agli altri
soggetti che effettuano operazioni di compravendita delle azioni di tali
emittenti di adempiere agli obblighi di cui al citato art. 120 del TUF
avendo cura di verificare le nuove attestazioni del capitale sociale di
volta in volta effettuate dai medesimi emittenti in occasione
dell’emissione di nuove azioni a servizio dell’operazione (in tale
prospettiva, invitando gli investitori a consultare il sito internet
dell’emittente con riferimento ai comunicati dallo stesso diffusi e, con
specifico riferimento ai POC, alle tranche emesse e sottoscritte, di
quelle convertite e del capitale conseguentemente aggiornato).
2. 2.3. Nel corso di alcune delle operazioni oggetto della presente
Comunicazione, fermi restando i divieti di abusi di mercato previsti dagli
Come sopra riferito, ai sensi dell’art. 116-terdecies del Regolamento Emittenti, il “capitale sociale” che rileva ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni
di cui all’art. 120 del TUF e degli artt. 117 e 119 del medesimo regolamento è il capitale sociale “attestato”. Inoltre, come specificato nelle “Linee guida per l’assolvimento
degli obblighi informativi ai sensi dell’articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998” (paragrafo 1.13), in ipotesi di variazioni rilevanti della partecipazione per effetto di
modifiche del capitale sociale dell’emittente partecipato, gli obblighi di notifica per gli azionisti decorrono dalla data del comunicato dell’emittente previsto dall’art. 85bis del Regolamento Emittenti, fermo restando che la “data dell’operazione” da indicare sul modello è quella del deposito dell’attestazione del nuovo capitale presso il
registro delle imprese richiamata nel medesimo articolo.
In tale prospettiva, tali soggetti sono invitati a consultare il sito internet dell’emittente con riferimento ai comunicati dallo stesso diffusi, segnatamente con riferimento
alle tranche emesse e sottoscritte, di quelle convertite e del capitale conseguentemente aggiornato.
Comunicazione
COMMENTI
artt. 14 e 15 del MAR, è possibile che l’investitore effettui vendite allo
scoperto su azioni quotate nei mercati regolamentati o negoziate su MTF,
eventualmente a fronte del diritto a sottoscrivere azioni di nuova emissione
(ad esempio, tramite accordo con l’emittente o possesso di warrant e/o
obbligazioni convertibili).
Tali vendite allo scoperto generano una posizione netta corta (“PNC”)8 in
capo all’investitore che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
236/2012 relativo alle vendite allo scoperto, deve essere notificata
all’Autorità competente (la Consob per le azioni italiane) al raggiungimento
di una soglia rilevante (costituiscono soglie rilevanti lo 0,1% del capitale
sociale emesso dell’emittente e ogni 0,1% superiore a tale soglia). Ai sensi
dell’art. 9 del predetto regolamento, la notifica va effettuata entro le ore
15.30 del giorno di negoziazione successivo al raggiungimento di una
soglia rilevante.
Come già raccomandato con riguardo alle PNC assunte nel corso di
aumenti di capitale, si raccomanda agli investitori, nel notificare alla
Consob le PNC detenute a seguito della partecipazione nelle operazioni
oggetto della presente Ccomunicazione, di indicare, nel campo
“Commenti” della PNC, l’eventuale diritto a sottoscrivere azioni di nuova
emissione.
Si rammenta, infine, che quando la PNC raggiunge lo 0,5% del capitale
sociale emesso, essa è resa pubblica dalla Consob.
Si fa presente, al contrario, che gli strumenti finanziari che permettono di ricevere azioni già emesse sono inclusi nel calcolo delle PNC e, pertanto, eventuali vendite allo scoperto
supportate dal possesso, per quantità corrispondenti, di tali strumenti finanziari non genereranno alcuna PNC.
Comunicazione
COMMENTI
C. Emittenti assoggettati ad obblighi informativi supplementari Gli interventi di modifica proposti nella Sezione C – riguardante i soli
emittenti con azioni quotate nei mercati regolamentati già assoggettati
mensili o trimestrali ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF
Gli emittenti con azioni quotate nei mercati regolamentati assoggettati dalla
Consob, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF, ad obblighi informativi
su base mensile o trimestrale sulla situazione economico-finanziaria, per i
quali già sussiste l’obbligo di diffondere trimestralmente le informazioni
sullo stato di implementazione del piano industriale e finanziario, dovranno
fornire, inoltre, elementi informativi sugli strumenti finanziari emessi
nell’ambito delle operazioni oggetto della presente Comunicazione. In
particolare, nell’ambito delle comunicazioni che sono tenuti a
diffondere (con cadenza mensile o trimestrale), i suddetti emittenti
dovranno riportare un riepilogo: i) del numero complessivo degli strumenti
sottoscritti (con indicazione del controvalore totale sottoscritto) e del
quantitativo residuo da sottoscrivere; ii) del numero di strumenti convertiti
con indicazione del prezzo di conversione, del numero di azioni rivenienti
dalla conversione e della variazione di capitale sociale conseguente a tale
conversione; iii) delle commissioni complessivamente sostenute.
dalla Consob ad obblighi di informativa di tipo supplementare ai sensi
dell’art. 114, comma 5, del TUF – conseguono alle medesime esigenze
sopra illustrate di garantire la più ampia disclosure in merito a: i) la
rilevanza dell’operazione al fine del reperimento delle risorse finanziarie
necessarie alla prosecuzione dell’attività e/o per l’implementazione del
piano aziendale; ii) le clausole (quali, quelle di cool down period) e gli
eventi (modifiche, sospensione o risoluzione dell’accordo) che
potrebbero determinare eventuali impatti sulla continuità aziendale
dell’emittente e del gruppo ad esso facente capo.
Pertanto, nell’ambito della disclosure che tali emittenti sono già tenuti a
diffondere trimestralmente sullo stato di implementazione del piano
industriale e finanziario, laddove le operazioni oggetto della presente
Comunicazione siano state avviate a supporto dei piani finanziari,
industriali e/o di risanamento, si prevede che siano fornite anche
informazioni di dettaglio in merito ai suindicati aspetti.
Inoltre, posto che per i suddetti emittenti già sussiste l’obbligo di Cfr., al riguardo, le corrispondenti modifiche proposte sub Sezione A,
diffondere trimestralmente le informazioni sullo stato di paragrafi 1, punti ii. e iii., e 4, e relativi commenti.
implementazione del piano industriale e finanziario, laddove le
operazioni finanziarie in oggetto siano state avviate a supporto dei piani
finanziari, industriali e/o di risanamento, i suddetti medesimi emittenti
dovranno, altresì, fornire informazioni di dettaglio sulla: i) la validità
strategica dei citati piani, precisando se e in che misura questi ultimi
possono essere ritenuti ancora attuali e se il modello di business è rimasto
Comunicazione
COMMENTI
invariato; ii) l’eventuale circostanza per cui la conclusione
dell’operazione rappresenta la principale o l’unica modalità per il
reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione
dell’attività e/o per l’implementazione del medesimo piano; iii)
l’impatto di eventuali clausole che possono condizionare il buon esito
dell’operazione (quali, ad esempio, di cool down period) contenute
nell’accordo da cui la stessa deriva sul mantenimento dei presupposti
per la prosecuzione dell’attività aziendale dell’emittente e del gruppo
ad esso facente capo; iv) la descrizione degli impatti dell’eventuale
modifica/sospensione/risoluzione dell’accordo sull’implementazione
dei medesimi piani e/o sul mantenimento dei presupposti per la
prosecuzione dell’attività aziendale dell’emittente e del gruppo ad esso
facente capo. Le sopra descritte Tali informazioni dovranno essere riferite
alla data di chiusura del trimestre di riferimento e comunicate con le
medesime modalità già previste per gli emittenti assoggettati agli obblighi
informativi supplementari ex art. 114, comma 5, del TUF.
D. Informazioni nelle relazioni finanziarie
Le medesime esigenze di trasparenza illustrate sub Sezione C si
ravvisano anche nell’ambito dell’informativa che gli emittenti quotati
1. Al fine di rappresentare correttamente in bilancio le operazioni in nei mercati regolamentati che ricorrono alle operazioni oggetto della
oggetto, assume rilievo la valutazione caso per caso delle Comunicazione devono rendere nelle relazioni finanziarie.
caratteristiche degli accordi sottostanti alle stesse.
Conseguentemente, anche la presente Sezione viene integrata con
In particolare, in considerazione dei profili connessi al presupposto l’introduzione dell’indicazione di fornire, nell’ambito delle relazioni
della continuità aziendale e alla rilevanza che, in linea generale, le finanziarie di periodo, un’informativa ad hoc in merito a: i) l’eventuale
operazioni possono assumere a sostegno dei piani industriali e/o di circostanza per cui la conclusione dell’operazione rappresenta la
risanamento delle società, risultano particolarmente rilevanti, alla luce principale o l’unica modalità per il reperimento delle risorse finanziarie
Comunicazione
COMMENTI
necessarie alla prosecuzione dell’attività e/o per l’implementazione del
piano aziendale dell’emittente; ii) gli eventi e i rischi connessi al
verificarsi di condizioni sospensive o risolutive, del medesimo accordo,
nonché l’esistenza di clausole contrattuali (quale, ad esempio, di cool
down period) o di vincoli normativi che potrebbero compromettere
Nello specifico, nell’ambito delle relazioni finanziarie di periodo, l’ottenimento da parte dell’emittente delle risorse finanziarie
dovrebbero trovare un’adeguata descrizione le seguenti informazioni: contrattualmente pattuite.
i) l’eventuale circostanza per cui la conclusione dell’operazione
rappresenta la principale o l’unica modalità per il reperimento delle Gli ulteriori interventi apportati alla presente Sezione sono di mera
risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione dell’attività e/o per sistematizzazione e riordino di previsioni già contenute nell’attuale
l’implementazione del piano aziendale della società; ii) gli eventi (quali, formulazione.
modifiche, sospensione e risoluzione dell’accordo da cui deriva
l’operazione) e i rischi connessi al manifestarsi verificarsi di condizioni
sospensive o risolutive del medesimo accordo, nonché l’esistenza di
clausole contrattuali (quali, ad esempio, di cool down period) o di
vincoli normativi che potrebbero compromettere l’ottenimento delle
risorse finanziarie contrattualmente pattuite.
dei principi contabili applicabili9, alcuni elementi informativi da
rendere nelle relative relazioni finanziarie periodiche pubblicate a
conclusione degli accordi sottostanti alle operazioni e durante lo
svolgimento delle stesse.
Da ultimo, gli strumenti emessi che conferiscono al possessore il diritto
di ottenere azioni ordinarie vanno considerati ai fini del calcolo
del Diluted Earning per Share10.
Le disposizioni dello IAS 1 § 25-26 richiedono all’emittente di effettuare una valutazione circa le proprie capacità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento
tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, comprensive e non limitate a quelle relative ai dodici mesi successivi alla chiusura dell’esercizio. Anche il principio
OIC 11, paragrafo 22, richiede una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante per un prevedibile arco
temporale futuro.
Sulla base di quanto indicato dallo IAS 33 § 5 si definiscono come “potenziali azioni ordinarie” quegli strumenti che conferiscono al possessore il diritto di ottenere azioni
ordinarie, tra i quali rientrano gli strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie. Accanto alla misura del Basic Earning per Share, lo IAS 33 definisce la configurazione di
Comunicazione
COMMENTI
2. In via generale, Inoltre, con specifico riferimento ai POC, si
rappresenta prestiti obbligazionari convertibili, che gli stessi trovano il
loro inquadramento, ai fini dei principi contabili internazionali, nell’ambito
degli strumenti finanziari composti, disciplinati dallo IAS 32, paragrafi da
28 a 3211.
Sulla base del principio in oggetto, lae società tenute ad applicare i
suddetti principi contabili è tenuta a devono rilevare separatamente la
componente obbligazionaria pura dello strumento dalla componente
derivativa, relativa all’opzione call detenuta dall’investitore che, in caso di
esercizio, consente la conversione dello strumento in azioni alle condizioni
contrattualmente stabilite.
Al riguardo, assume rilievo la valutazione caso per caso delle caratteristiche
dei contratti di investimento al fine di rappresentare correttamente in
bilancio le operazioni in oggetto.
In considerazione, inoltre, dei profili connessi al presupposto della
continuità aziendale e alla rilevanza che, in linea generale, i prestiti
obbligazionari convertibili in oggetto possono assumere a sostegno dei
relativi piani industriali e/o di risanamento in fase di implementazione
risultano particolarmente rilevanti, alla luce dei principi contabili
Diluted Earning per Share al fine di tenere conto del potenziale impatto diluitivo derivante dalla conversione in azioni degli strumenti che attribuiscono un diritto di conversione
al possessore.
Per gli emittenti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali, il trattamento contabile risulta sostanzialmente allineato alle prescrizioni dello IAS 32. Al
riguardo, si veda il principio OIC 32 § 49.
Comunicazione
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applicabili12, alcuni elementi informativi da rendere nelle relazioni
finanziarie periodiche pubblicate a conclusione degli accordi di
investimento e durante lo svolgimento dell’operazione.
In particolare, gli eventi e i rischi connessi al manifestarsi di condizioni
risolutive, dell’ accordo di investimento che potrebbero compromettere
l’ottenimento da parte dell’emittente delle risorse finanziarie
contrattualmente pattuite dovrebbero trovare un’adeguata descrizione
nell’ambito delle relazioni finanziarie di periodo.
Da ultimo, gli strumenti emessi che conferiscono al possessore il diritto di
ottenere azioni ordinarie vanno considerati ai fini del calcolo del Diluted
Earning per Share13.
[…]
La nuova disciplina sarà predisposta in modo da regolare ordinatamente
il passaggio dall’attuale al nuovo regime.
Con l’obiettivo di fornire ai destinatari della Comunicazione uno strumento che faciliti la ricognizione delle indicazioni ivi contenute, si propone di
inserire, in calce alla stessa, un sintetico schema riepilogativo in forma tabellare (cfr. sotto).
Le disposizioni dello IAS 1 § 25-26 richiedono all’emittente di effettuare una valutazione circa le proprie capacità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento
tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, comprensive e non limitate a quelle relative ai dodici mesi successivi alla chiusura dell’esercizio. Anche il principio
OIC 11, paragrafo 22, richiede una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante per un prevedibile arco
temporale futuro.
Sulla base di quanto indicato dallo IAS 33 § 5 si definiscono come “potenziali azioni ordinarie” quegli strumenti che conferiscono al possessore il diritto di ottenere azioni
ordinarie, tra i quali rientrano gli strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie. Accanto alla misura del Basic Earning per Share, lo IAS 33 definisce la configurazione di
Diluted Earning per Share al fine di tenere conto del potenziale impatto diluitivo derivante dalla conversione in azioni degli strumenti che attribuiscono un diritto di conversione
al possessore.
****
Di seguito, si riporta il testo della Comunicazione come risultante dagli interventi di revisione proposti con la presente consultazione.
OGGETTO: Operazioni di rafforzamento patrimoniale riservate ad un unico investitore: POC non standard, SEDA, SEF e altre operazioni
aventi caratteristiche analoghe – Richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 e raccomandazioni
I. Premessa
fornite alle società quotate nei mercati regolamentati indicazioni funzionali agli adempimenti informativi nei confronti del pubblico in relazione
ad alcune operazioni di aumento di capitale riservate ad un unico investitore denominate Stand-by Equity Distribution Agreement (“SEDA”)
e Step-Up Equity Financing (“SEF”)1. Con le medesime Comunicazioni sono state altresì fornite indicazioni anche agli investitori, sottoscrittori
unici dei medesimi accordi.
Dalla pubblicazione delle due menzionate Comunicazioni sono sopravvenuti alcuni cambiamenti del contesto operativo, primariamente determinati
dalla diffusione di talune operazioni caratterizzate dall’emissione di prestiti obbligazionari convertibili, di regola associati a un warrant, riservati
ad un unico investitore (“POC non standard”).
Nello specifico, con l’operazione di POC non standard l’investitore si impegna a sottoscrivere, in una o più tranche, a seguito di specifiche
richieste della società, un predeterminato numero di obbligazioni convertibili in azioni, ricevendo – a fronte di tale impegno – una commitment fee.
La società, a sua volta, incassa le risorse finanziarie nel momento della sottoscrizione della tranche di obbligazioni convertibili e le medesime
In particolare, il SEDA è uno strumento che consente alle società di reperire in tempi brevi e da un unico investitore mezzi propri, attuato generalmente secondo uno schema che
prevede, tra l’altro: i) un investitore che assume irrevocabilmente l’impegno a sottoscrivere un controvalore definito, corrispondente ad un numero di azioni che saranno emesse in
singoli lotti (“tranche”) in un determinato periodo di tempo; ii) un meccanismo di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni emesse nelle varie tranche che prevede
uno sconto prefissato rispetto al minore dei prezzi di riferimento rilevati in un intervallo di giorni di Borsa aperta successivi alla richiesta di sottoscrizione effettuata
dall’emittente; iii) l’assenza di vincoli alla successiva rivendita delle azioni agli investitori retail (vincoli di lock-up). Anche le operazioni di SEF consentono all’emittente con titoli
quotati di reperire in tempi brevi e da un unico investitore mezzi finanziari e sono caratterizzate dalle condizioni sub ii) e iii) sopra citate per i SEDA. Le specifiche peculiarità dei
SEF sono ravvisabili: a) nella possibilità, da parte di entrambi i soggetti, durante il periodo di determinazione del prezzo, in relazione a ciascuna tranche, di posticipare ovvero di
cancellare l’emissione in caso di andamento non soddisfacente delle quotazioni del titolo (clausola di stop-loss); e b) nell’impegno delle parti a non compiere, durante il periodo di
determinazione del prezzo, operazioni aventi ad oggetto azioni dell’emittente quotato.
risorse divengono permanenti nel momento della conversione delle obbligazioni in azioni da parte dell’investitore. Una volta sottoscritta
una tranche del POC non standard, l’investitore può chiedere la conversione anche solo di una parte delle obbligazioni della tranche sottoscritta
e può farlo in momenti diversi, nei limiti del numero di obbligazioni costituenti la tranche.
Ad esito della richiesta di conversione da parte dell’investitore, la società consegna le azioni emesse al servizio del POC non standard, per la parte
corrispondente alla richiesta di conversione.
I POC non standard si caratterizzano, quindi, per i seguenti elementi: i) sono rivolti ad un unico investitore; ii) le società che li emettono sono,
solitamente, in difficoltà finanziarie; iii) l’investitore si impegna a sottoscrivere in una o più tranche, a seguito di specifiche richieste della società,
un predeterminato numero di obbligazioni convertibili in azioni (di regola, cum warrant) e, a fronte di tale impegno, l’investitore riceve
una commitment fee; iv) la società procede, a seguito della conversione, a consegnare le azioni emesse a servizio del POC non standard e il numero
di azioni oggetto di ciascuna conversione viene determinato sulla base di un prezzo di conversione pari a una determinata percentuale (tra il 90%95% circa) del prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni sul titolo della società, determinato in un periodo precedente la ricezione di
una comunicazione di conversione (su un orizzonte di circa 10-15 giorni di borsa aperta); v) il meccanismo di conversione è tale da essere a sconto
sin dall’inizio dell’operazione e, quindi, da far risultare conveniente, per il finanziatore, convertire le obbligazioni in azioni.
Il “POC non standard” si distingue, pertanto, da un’emissione obbligazionaria tradizionale o standard; quest’ultima può essere destinata, previa
decisione assembleare, tanto ai soci quanto a uno o più investitori terzi ed è caratterizzata da un rapporto di conversione, predefinito ex ante tale
che, affinché divenga conveniente per il sottoscrittore l’esercizio della conversione, il prezzo dell’azione sul mercato deve aumentare in modo
significativo (maggiore del prezzo teorico dell’azione).
Le caratteristiche dei “POC non standard” appaiano molto simili a quelle individuate per i SEDA e per i SEF, fatta salva, principalmente, l’iniziale
emissione obbligazionaria e la successiva conversione in azioni, caratteristica peculiare dei POC non standard.
II. Ambito applicativo e modalità di comunicazione al pubblico
1. A prescindere dalle indicazioni fornite dalla presente Comunicazione, restano fermi gli eventuali ulteriori obblighi informativi a cui sono tenute
le società e i relativi azionisti. Un particolare richiamo va operato agli obblighi previsti dall’art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”)
in materia di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e dall’art. 120 del d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”) in materia di comunicazione
delle partecipazioni rilevanti.
Ciò posto, con la presente Comunicazione si forniscono alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e/o negoziate su MTF (di seguito,
congiuntamente denominate solo “la società” o “le società”) indicazioni volte a disciplinare in modo organico la disclosure da fornire in occasione
di POC non standard, di SEDA, di SEF e di tutte le altre tipologie di operazioni aventi caratteristiche analoghe quali, ad esempio, quelle realizzate
mediante assegnazione di warrant ad unico investitore.
Inoltre, la presente Comunicazione fornisce indicazioni agli investitori-sottoscrittori unici degli accordi in esame, avuto riguardo alle operazioni
di compravendita effettuate dagli stessi sulle azioni delle società interessate dalle citate operazioni e sugli strumenti ad esse collegati (denominati,
di seguito, anche “investitori unici” o solo “investitori” e, singolarmente, “investitore unico” o solo “investitore”).
Nella presente Comunicazione con il termine “operazione” (e, congiuntamente, “operazioni”) si intendono: i POC non standard (denominati, di
seguito, anche solo “POC”), i SEDA, i SEF e le altre tipologie di operazioni aventi caratteristiche analoghe (quali, ad esempio, quelle realizzate
mediante assegnazione di warrant ad un unico investitore).
Alle citate operazioni aventi caratteristiche analoghe ai POC, ai SEDA ovvero ai SEF le indicazioni fornite con la presente Comunicazione si
applicano in quanto compatibili.
2. Ai fini della presente Comunicazione, anche laddove non espressamente precisato, nel caso in cui sia prevista (richiesta o raccomandata) la
diffusione al pubblico di un comunicato, la stessa deve avvenire con le modalità individuate dalla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento
Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”)2.
Le società sono tenute a riservare, nell’ambito del proprio sito internet, una specifica pagina o sezione di agevole individuazione volta a includere
tutta l’informativa relativa alle operazioni. In tale specifica pagina o sezione, sono altresì riportati i comunicati e i documenti societari che, secondo
la disciplina vigente, devono essere pubblicati anche in altre pagine e/o sezioni del medesimo sito internet della società pur sempre relativi alle
operazioni oggetto della presente Comunicazione.
Con riferimento alle modalità di diffusione del comunicato, si rammenta che le società che non utilizzano uno SDIR (Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate)
ai sensi dell’art. 65-octies del Regolamento Emittenti, inviano il medesimo comunicato ad almeno due agenzie di stampa e lo pubblicano sul proprio sito internet. Analogamente a
comunicato a un numero adeguato di media, almeno tre, di cui due con diffusione nazionale.
è richiesta anche in un formato elettronico comunemente utilizzato idoneo a consentire l’estrazione dei dati (es., formato excel).
III. Gli elementi oggetto di informativa3
Nella presente Comunicazione sono fornite indicazioni in merito a: (A) il contenuto delle informazioni che le società, a seconda della fase,
dovranno rendere pubbliche con riferimento alle operazioni in oggetto, nonché le relative modalità; (B) il contenuto delle informazioni che gli
investitori unici dovranno pubblicare; (C) le informazioni che dovranno essere rese dagli emittenti già assoggettati ad obblighi informativi
supplementari mensili o trimestrali ex art. 114, comma 5, del TUF; (D) le informazioni rilevanti da rendere nelle relazioni finanziarie periodiche.
Quanto sopra premesso, nei casi in cui ricorra un’operazione, si formulano le seguenti richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF e si
forniscono le seguenti raccomandazioni.
A. Informazioni da rendere pubbliche
Gli elementi di informativa oggetto della presente Comunicazione sono distinti in funzione delle diverse fasi nelle quali è strutturata l’operazione,
come di seguito indicate:
1. il momento della sottoscrizione dell’accordo con l’investitore;
2. il momento in cui l’operazione è deliberata (ad esempio, assunzione della delibera assembleare di approvazione dell’aumento di capitale
al servizio del POC);
3. lo svolgimento e il termine dell’operazione;
4. l’eventuale fase di modifica, di sospensione o di risoluzione dell’accordo sottostante l’operazione.
Si rammenta che, nel caso di eventuale obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, troverà applicazione la pertinente disciplina di riferimento.
1. Sottoscrizione dell’accordo da parte della società con l’investitore
1.1. La società, al momento della sottoscrizione dell’accordo con l’investitore, diffonde un comunicato recante la complessiva descrizione
dell’operazione, nonché l’indicazione analitica delle relative caratteristiche e di tutti gli elementi e delle clausole dell’accordo. Il comunicato in
parola contiene almeno le informazioni relative ai seguenti aspetti:
motivazioni sottostanti alla sottoscrizione dell’accordo (con specifica evidenza delle ragioni dell’esclusione del diritto di opzione) e
destinazione delle risorse finanziarie rivenienti dall’operazione.
Laddove la conclusione dell’accordo con l’investitore rappresenti la principale o l’unica modalità per il reperimento delle risorse finanziarie
necessarie alla prosecuzione dell’attività e/o per l’implementazione del piano aziendale, anche tenuto conto dell’assenza di merito creditizio,
è fornita specifica evidenza di tale circostanza;
controparte, controvalore nominale ed effettivo, clausole contrattuali (quali, ad esempio, di lock-up, di selling restriction, di cool down
period e covenant), con particolare riferimento a quelle che possono condizionare il buon esito dell’operazione, garanzie ed eventuale
esistenza di ulteriori accordi sottoscritti dall’investitore unico aventi ad oggetto le azioni della società (quali, ad esempio, di prestito titoli,
di permuta e accordi a questi similari);
informazioni sui criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e sui costi dell’operazione, con riferimento a tutte
le componenti (quali, ad esempio, commissioni, emissione sotto la pari, sconto sul prezzo dell’azione al momento della conversione), nonché
sui costi a carico della società in relazione a eventuali ulteriori accordi sottoscritti dall’investitore unico aventi ad oggetto le relative azioni
(quali, ad esempio, di prestito titoli, di permuta e accordi a questi similari);
rischi dell’operazione (quali, ad esempio, effetti diluitivi sulla compagine azionaria e di deprezzamento sul titolo azionario nel caso di
vendita sul mercato, da parte dell’investitore unico, sia delle azioni della società sottoscritte o ricevute in conversione in esecuzione
dell’operazione, sia delle azioni della società rivenienti da eventuali ulteriori accordi sottoscritti dal medesimo investitore unico quali, ad
esempio, di prestito titoli, di permuta e accordi a questi similari);
informazioni in merito all’eventuale previsione di modifiche nella composizione dei propri organi sociali e ad eventuali accordi relativi a
tali modifiche, nonché alla sussistenza di eventuali previsioni riguardanti la nomina e/o la cessazione di figure dirigenziali aventi
responsabilità strategiche per la società, indicando, in particolare, se sia prevista la presenza di Chief Restructuring Officer (“CRO”) o di
figure analoghe e, in tali ipotesi, quali siano i poteri e le funzioni loro attribuiti;
eventuali accordi con l’investitore per la rivendita delle azioni sul mercato, fornendo specifica evidenza del fatto che, in caso di successiva
rivendita, si applicano le disposizioni dell’art. 5 del regolamento (UE) 2017/1129 (“Regolamento Prospetto”) e dell’art. 100-bis del TUF
e che, con riferimento all’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi dell’art. 205 del TUF, tale obbligo è da escludersi nei
casi di offerte di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni
indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici.
1.2. Inoltre, con il medesimo comunicato di cui sopra, la società fornisce – ove note e per quanto le constino anche alla luce delle previsioni
dell’accordo – le informazioni relative all’investitore unico inerenti ai seguenti aspetti:
le motivazioni dell’investitore sottostanti alla sottoscrizione dell’accordo;
nel caso in cui l’investitore abbia sottoscritto ulteriori accordi aventi ad oggetto le azioni della società (quali, ad esempio, di prestito titoli,
di permuta e accordi a questi similari), la motivazione sottostante alla relativa sottoscrizione, la tempistica di attuazione degli stessi (ivi
inclusa quella relativa alla richiesta dei titoli che ne sono oggetto rispetto alla tempistica di sottoscrizione delle azioni o conversione delle
tranche del POC), la sussistenza di eventuali clausole di selling restriction, l’indicazione dell’eventuale circostanza che tali accordi
riguardano un quantitativo di azioni maggiore rispetto al controvalore di ciascuna tranche sottoscritta o convertita nel contesto
dell’operazione.
Laddove la società acquisisca le informazioni relative all’investitore unico di cui al presente paragrafo in una fase successiva a quella di
sottoscrizione dell’accordo, la stessa provvede a diffonderle con il primo comunicato utile da pubblicarsi ai sensi della presente Comunicazione.
2. Informativa da rendere in occasione della delibera dell’operazione
2.1. Con riferimento alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, nei casi in cui l’operazione è oggetto di delibera assembleare, assume
rilevanza, ai fini dell’esercizio consapevole del diritto di voto da parte degli azionisti, che sia fornito un set di informazioni inerenti all’operazione
ulteriore rispetto a quello già previsto dalle applicabili disposizioni del codice civile e dall’Allegato 3A al Regolamento Emittenti. Al riguardo, la
relazione illustrativa del consiglio di amministrazione della medesima società fornisce, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1:
a) la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo dell’emittente (o del gruppo ad esso facente capo), determinata considerando debiti
di qualunque natura, per i dodici mesi successivi dalla data dell’assemblea e, in raffronto, l’indicazione dell’ammontare delle risorse attese
derivanti dall’operazione in tale arco temporale, nonché i rischi sull’implementazione dei piani aziendali e sulla continuità aziendale
dell’emittente (o del gruppo ad esso facente capo) derivanti dall’eventuale mancato buon esito dell’operazione secondo le misure e i tempi
attesi.
Per il caso in cui l’accordo preveda una clausola che possa condizionare il buon esito dell’operazione (quale, ad esempio, di cool down
period), è specificato se l’ammontare stimato di risorse reperibili nei dodici mesi successivi alla delibera dell’assemblea attraverso
l’esecuzione dell’operazione sia subordinato o meno alla rinuncia, anche parziale, da parte dell’investitore alla medesima clausola.
Per il caso in cui l’accordo preveda il rimborso in denaro, sono indicati gli effetti sulla liquidità dell’emittente nel caso di rimborso in
denaro dello stesso;
b) informazioni circa l’eventuale inserimento dell’investitore unico nell’elenco delle parti correlate dell’emittente ai sensi del regolamento
Consob n. 17221/2010 (“Regolamento OPC”) ovvero circa l’assoggettamento, in tutto o in parte, in via volontaria dei futuri rapporti tra
l’emittente e l’investitore unico alla disciplina sulle operazioni con parti correlate ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento OPC.
2.2. Con riferimento alle società:
i. le informazioni indicate nel precedente paragrafo 2.1., lett. a), sono riportate nell’apposito comunicato da diffondersi a seguito
dell’approvazione dell’aumento di capitale da parte dell’assemblea;
ii. qualora ricorra l’ipotesi della delega agli amministratori per l’aumento di capitale ai sensi dell’art. 2443 del codice civile – il quale prevede
che lo statuto possa attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale – le medesime informazioni
sono riportate in un apposito comunicato da diffondersi contestualmente alla delibera del consiglio di amministrazione che approva
l’aumento di capitale.
3. Informativa da rendere durante lo svolgimento e fino al termine dell’operazione
3.1. Obblighi
seguenti elementi informativi:
a) per il caso di SEDA/SEF, la data dell’operazione di sottoscrizione, i prezzi, il numero di azioni sottoscritte, i controvalori e la variazione del
capitale sociale a seguito dell’emissione delle azioni;
per il caso di POC, la data dell’operazione di sottoscrizione, il numero di obbligazioni sottoscritte, il valore nominale di ogni singola
obbligazione, il controvalore totale sottoscritto, il numero di obbligazioni della tranche eventualmente ancora da sottoscrivere, il numero di
warrant eventualmente emessi contestualmente alla sottoscrizione delle obbligazioni e le informazioni relative alle tranche ancora da
sottoscrivere (ad esempio, numero di tranche e quantitativo residuo).
Per tutte le operazioni, con il suddetto comunicato, l’emittente con azioni quotate nei mercati regolamentati fornisce un aggiornamento circa:
le eventuali variazioni in merito alle informazioni indicate nel precedente paragrafo 2.1., lett. b);
l’utilizzo e la congruità delle risorse derivanti dalla tranche rispetto al proprio fabbisogno finanziario netto complessivo (o del gruppo ad
esso facente capo), inclusivo di debiti di qualunque natura, per i dodici mesi successivi alla data dell’assemblea o, nel caso in cui sia richiesta
la pubblicazione di un prospetto informativo, rispetto al dato sul fabbisogno finanziario più aggiornato ivi riportato.
Le società con azioni negoziate su MTF forniscono l’informazione di cui al precedente punto ii. con comunicato da diffondere in occasione della
pubblicazione delle rendicontazioni finanziarie annuali e, ove previste, semestrali.
Nel comunicato reso in occasione della sottoscrizione della prima tranche, nel caso in cui l’accordo preveda una clausola di cool down period,
tutte le società forniscono, altresì, l’informazione del numero delle tranche effettivamente sottoscrivibili fino alla scadenza dell’accordo e
dell’ammontare massimo di risorse finanziarie effettivamente reperibili fino alla medesima scadenza, informazione da rendere assumendo che
l’investitore non rinunci, nemmeno parzialmente, alla clausola di cool down period.
elementi informativi: la data dell’operazione di conversione, il numero di obbligazioni convertite appartenenti a ciascuna tranche, il controvalore
nominale delle obbligazioni convertite, il prezzo di conversione, il numero di azioni rivenienti dalla conversione e la variazione del capitale sociale
a seguito dell’emissione delle azioni rivenienti dalla conversione.
pubblica, sul proprio sito internet, un riepilogo che, in forma tabellare, ricostruisce le informazioni inerenti all’operazione dall’inizio della stessa,
indicando:
1. la data dell’operazione di sottoscrizione, il numero e il controvalore dei titoli sottoscritti appartenenti a ciascuna tranche;
2. la data dell’operazione di conversione, il numero e il controvalore delle obbligazioni convertite con informazioni relative al prezzo di
conversione, al numero di azioni emesse a seguito della conversione e alla conseguente variazione di capitale sociale;
3. l’effetto diluitivo sulla compagine azionaria preesistente per effetto dell’emissione delle azioni derivanti dall’operazione, avuto riguardo
al capitale sociale da ultimo attestato nel mese di riferimento, nonché l’effetto diluitivo cumulato dalla data di inizio dell’operazione;
4. se nota, la quota di partecipazione detenuta dall’investitore unico ove rilevante o significativa, in quanto detentore di una partecipazione
almeno pari alle soglie indicate nella Sezione B, paragrafi 1.1. e 2.1.
Tale riepilogo non è richiesto qualora non vi siano state modifiche e/o aggiornamenti rispetto alle informazioni mensili precedentemente fornite.
finalità iniziale per la quale aveva deliberato di procedere all’operazione (a titolo esemplificativo: copertura del fabbisogno finanziario, supporto
del piano industriale o di risanamento della società o del gruppo ad essa facente capo) anche alla luce del fabbisogno finanziario indicato nella
relazione illustrativa degli amministratori ai sensi del precedente paragrafo 2.1. (per quanto concerne le società con azioni quotate in mercati
regolamentati) o nel comunicato da diffondere ai sensi del precedente paragrafo 2.2. (per quanto concerne le società con azioni negoziate su MTF)
o, nel caso in cui sia richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo, rispetto all’informazione sul fabbisogno finanziario più aggiornata ivi
riportata.
3.2. Raccomandazioni
Nel caso in cui sia in corso un’operazione, con riferimento agli adempimenti richiesti ai sensi dell’art. 2444 del codice civile4 inerenti
all’attestazione delle modifiche del capitale sociale rivenienti dall’emissione di nuove azioni connessa all’operazione medesima e ai conseguenti
adempimenti ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti – tenuto conto della circostanza che l’investitore potrebbe chiedere la sottoscrizione
dell’aumento di capitale o la conversione delle obbligazioni in azioni in più date anche nel corso dello stesso mese – si raccomanda alle società di
depositare le attestazioni di avvenuto aumento di capitale il prima possibile rispetto alla richiesta di sottoscrizione o di conversione e, in caso di
emissioni ripetute che comportino una variazione del capitale sociale superiore al 10% del numero delle azioni emesse, almeno entro 7 giorni dalle
stesse, senza attendere lo scadere del termine di trenta giorni dalla prima sottoscrizione a cui l’attestazione si riferisce. Ciò al fine di consentire sia
all’investitore unico, sia agli altri azionisti della società di adempiere agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, ai sensi dell’art.
120 del TUF, alla luce del capitale sociale effettivo, come di volta in volta attestato, vale a dire delle variazioni del capitale sociale rivenienti
dall’emissione di nuove azioni5.
Inoltre, si raccomanda alle società, in caso di emissione di nuove azioni al servizio dell’operazione prima dello svolgimento di un’assemblea dei
soci già convocata, di effettuare il citato deposito dell’attestazione dell’aumento di capitale prima del relativo svolgimento e non oltre il giorno
della c.d. record date di cui all’art. 83-sexies, comma 2, del TUF (il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea)6.
Ai sensi dell’art. 2444 del codice civile, in occasione di aumenti di capitale delle società per azioni, è previsto che “Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle azioni di
nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito. Fino a che l’iscrizione
nel registro non sia avvenuta, l’aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.”. Qualora l’aumento di capitale derivi dalla conversione di obbligazioni
convertibili in azioni, l’art. 2420-bis, comma 3, del codice civile prevede che “Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti
agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle
imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma
dell’articolo 2444.”.
In tal senso, si ricorda che, ai sensi dell’art. 116-terdecies del Regolamento Emittenti, il “capitale sociale” che rileva ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni
di cui all’art. 120 del TUF e degli artt. 117 e 119 del medesimo regolamento è “il capitale sottoscritto, quale risulta dallo statuto pubblicato ai sensi della normativa vigente,
rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso;(… )” ovvero il capitale sociale “attestato” presso il registro delle imprese.
Si rammenta, infine, che, a seguito dei predetti adempimenti inerenti al deposito per attestazione del capitale sociale, ai fini della maggior conoscibilità delle variazioni del
medesimo capitale, ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti, gli emittenti sono altresì tenuti a comunicare l’ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in
cui questo è suddiviso, sia al pubblico, mediante un comunicato da pubblicarsi con le modalità indicate dagli artt. 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti,
sia alla Consob, mediante il sistema di Teleraccolta.
4. Informativa da rendere in caso di modifica, di sospensione o di risoluzione dell’accordo sottostante l’operazione
In caso di modifica, di sospensione o di risoluzione dell’accordo sottostante l’operazione, la società diffonde un comunicato contenente i seguenti
elementi informativi:
la descrizione delle modifiche all’accordo originariamente sottoscritto;
la descrizione della motivazione relativa alle modifiche, alla sospensione o alla risoluzione dell’accordo sottostante l’operazione;
la descrizione degli impatti della modifica/sospensione/risoluzione dell’accordo su: i) l’implementazione dei piani aziendali e/o la
continuità aziendale della società e del gruppo ad essa facente capo; ii) la copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo della
società (e del gruppo ad essa facente capo), inclusivo di debiti di qualunque natura, riferito ai dodici mesi successivi alla data dell’assemblea
o, nel caso in cui sia richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo, del fabbisogno finanziario riferito ai dodici mesi successivi alla
data del prospetto; iii) l’assunzione del piano aziendale inerente alle fonti di finanziamento del piano medesimo.
B. Informativa dell’investitore unico
1. Obblighi
1.1. L’investitore che detiene, anche in qualità di prestatario titolare del diritto di voto, una partecipazione in un emittente con azioni quotate nei
mercati regolamentati almeno pari alle soglie rispettivamente individuate dall’art. 120, comma 2, del TUF (per gli emittenti che non sono PMI e
per gli emittenti che sono PMI) pubblica le informazioni relative alle compravendite effettuate su tutte le azioni del medesimo emittente e sugli
strumenti ad esse collegati, come definiti dall’art. 152-sexies, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, nonché le informazioni relative
all’effettivo esercizio dei diritti derivanti da eventuali accordi, ulteriori rispetto all’accordo sottostante l’operazione, aventi ad oggetto le azioni
dell’emittente (quali, ad esempio, di prestito titoli, di permuta e accordi a questi similari).
Le suddette informazioni, da rendere in forma tabellare, riportano in ciascuna riga l’operatività su base giornaliera, indicando i seguenti elementi:
data di esecuzione, segno dell’operazione, quantitativo compravenduto, prezzo medio ponderato di acquisto/sottoscrizione/conversione, prezzo
medio ponderato di vendita, controvalore e sede di esecuzione.
Dette informazioni sono pubblicate – nel periodo compreso tra la data di conclusione del contratto e il mese successivo alla data di sottoscrizione
e/o di conversione dell’ultima tranche – in una specifica pagina e/o sezione di agevole individuazione del sito internet dell’investitore, ove
esistente, e, in ogni caso, dell’emittente, mediante accordo con quest’ultimo, entro il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine di ogni
mese solare. Tale pubblicazione non è richiesta qualora non vi siano state modifiche e/o aggiornamenti rispetto alle informazioni mensili
precedentemente pubblicate.
1.2. L’investitore, nella prima informativa mensile resa ai sensi del paragrafo 1.1., fornisce evidenza:
a) della partecipazione rilevante nel capitale sociale dell’emittente eventualmente già detenuta prima dell’avvio dell’operazione e delle
relative intenzioni in ordine all’eventuale superamento delle soglie rilevanti a fini OPA;
b) delle relative motivazioni sottostanti alla sottoscrizione dell’accordo, anche avuto riguardo al ritorno economico atteso dall’operazione.
2. Raccomandazioni e richiami di attenzione
2.1. Gli adempimenti previsti nei precedenti paragrafi 1.1. e 1.2., lett. b), sono raccomandati all’investitore che detiene una partecipazione inferiore
alle soglie rilevanti sopra indicate in società le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati. I medesimi adempimenti sono altresì
raccomandati all’investitore che detiene una partecipazione significativa in una società le cui azioni sono negoziate su MTF, vale a dire, almeno
pari al 5% del relativo capitale sociale.
2.2. Si richiama l’attenzione in ordine alla circostanza che, ove a seguito delle richieste di sottoscrizione di azioni o di conversione in azioni
dell’emittente quotato nei mercati regolamentati che sono al servizio dell’operazione (e di eventuali successive vendite delle azioni), vi sia una
variazione della partecipazione rilevante – ai sensi dell’art. 120 del TUF e della relativa disciplina attuativa, anche con riferimento alla c.d.
“dichiarazione di intenzioni” di cui al comma 4-bis del medesimo articolo – detenuta dall’investitore unico nell’emittente, il medesimo investitore
deve darne comunicazione alla Consob e alla società partecipata ai sensi delle citate disposizioni.
In tal senso, l’investitore unico deve adempiere al suddetto obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti tenuto conto delle attestazioni
di variazione del capitale sociale di volta in volta depositate dall’emittente e che tengano conto delle variazioni di capitale sociale intervenute per
effetto delle suddette sottoscrizioni/conversioni, a decorrere dalla data della nuova attestazione7.
Nello stesso senso, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti detenute in emittenti con azioni quotate nei mercati
regolamentati in cui siano in corso le operazioni oggetto della presente Comunicazione, si rammenta agli altri soggetti che effettuano operazioni
di compravendita delle azioni di tali emittenti di adempiere agli eventuali obblighi di cui al citato art. 120 del TUF avendo cura di verificare le
nuove attestazioni del capitale sociale di volta in volta effettuate dai medesimi emittenti in occasione dell’emissione di nuove azioni a servizio
dell’operazione8.
2.3. Nel corso di alcune delle operazioni oggetto della presente Comunicazione, fermi restando i divieti di abusi di mercato previsti dagli artt. 14
e 15 del MAR, è possibile che l’investitore effettui vendite allo scoperto su azioni quotate nei mercati regolamentati o negoziate su MTF,
eventualmente a fronte del diritto a sottoscrivere azioni di nuova emissione (ad esempio, tramite accordo con l’emittente o possesso di warrant e/o
obbligazioni convertibili).
Tali vendite allo scoperto generano una posizione netta corta (“PNC”)9 in capo all’investitore che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
236/2012 relativo alle vendite allo scoperto, deve essere notificata all’Autorità competente (la Consob per le azioni italiane) al raggiungimento di
una soglia rilevante (costituiscono soglie rilevanti lo 0,1% del capitale sociale emesso dell’emittente e ogni 0,1% superiore a tale soglia). Ai sensi
dell’art. 9 del predetto regolamento, la notifica va effettuata entro le ore 15.30 del giorno di negoziazione successivo al raggiungimento di una
soglia rilevante.
Come sopra riferito, ai sensi dell’art. 116-terdecies del Regolamento Emittenti, il “capitale sociale” che rileva ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni di cui
all’art. 120 del TUF e degli artt. 117 e 119 del medesimo regolamento è il capitale sociale “attestato”. Inoltre, come specificato nelle “Linee guida per l’assolvimento degli obblighi
informativi ai sensi dell’articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998” (paragrafo 1.13), in ipotesi di variazioni rilevanti della partecipazione per effetto di modifiche del capitale
sociale dell’emittente partecipato, gli obblighi di notifica per gli azionisti decorrono dalla data del comunicato dell’emittente previsto dall’art. 85-bis del Regolamento Emittenti,
fermo restando che la “data dell’operazione” da indicare sul modello è quella del deposito dell’attestazione del nuovo capitale presso il registro delle imprese richiamata nel
medesimo articolo.
In tale prospettiva, tali soggetti sono invitati a consultare il sito internet dell’emittente con riferimento ai comunicati dallo stesso diffusi, segnatamente con riferimento alle tranche
emesse e sottoscritte, di quelle convertite e del capitale conseguentemente aggiornato.
Si fa presente, al contrario, che gli strumenti finanziari che permettono di ricevere azioni già emesse sono inclusi nel calcolo delle PNC e, pertanto, eventuali vendite allo scoperto
supportate dal possesso, per quantità corrispondenti, di tali strumenti finanziari non genereranno alcuna PNC.
Come già raccomandato con riguardo alle PNC assunte nel corso di aumenti di capitale, si raccomanda agli investitori, nel notificare alla Consob
le PNC detenute a seguito della partecipazione nelle operazioni oggetto della presente Comunicazione, di indicare, nel campo “Commenti” della
PNC, l’eventuale diritto a sottoscrivere azioni di nuova emissione.
Si rammenta, infine, che quando la PNC raggiunge lo 0,5% del capitale sociale emesso, essa è resa pubblica dalla Consob.
C. Emittenti assoggettati ad obblighi informativi supplementari mensili o trimestrali ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF
Gli emittenti con azioni quotate nei mercati regolamentati assoggettati dalla Consob, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF, ad obblighi
informativi su base mensile o trimestrale sulla situazione economico-finanziaria dovranno fornire, inoltre, elementi informativi sugli strumenti
finanziari emessi nell’ambito delle operazioni. In particolare, nell’ambito delle comunicazioni che sono tenuti a diffondere (con cadenza mensile
o trimestrale), i suddetti emittenti dovranno riportare un riepilogo: i) del numero complessivo degli strumenti sottoscritti (con indicazione del
controvalore totale sottoscritto) e del quantitativo residuo da sottoscrivere; ii) del numero di strumenti convertiti con indicazione del prezzo di
conversione, del numero di azioni rivenienti dalla conversione e della variazione di capitale sociale conseguente a tale conversione; iii) delle
commissioni complessivamente sostenute.
Inoltre, posto che per i suddetti emittenti già sussiste l’obbligo di diffondere trimestralmente le informazioni sullo stato di implementazione del
piano industriale e finanziario, laddove le operazioni siano state avviate a supporto dei piani finanziari, industriali e/o di risanamento, i medesimi
emittenti dovranno, altresì, fornire informazioni di dettaglio su: i) la validità strategica dei citati piani, precisando se e in che misura questi ultimi
possono essere ritenuti ancora attuali e se il modello di business è rimasto invariato; ii) l’eventuale circostanza per cui la conclusione
dell’operazione rappresenta la principale o l’unica modalità per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione dell’attività
e/o per l’implementazione del medesimo piano; iii) l’impatto di eventuali clausole che possono condizionare il buon esito dell’operazione (quali,
ad esempio, di cool down period) contenute nell’accordo da cui la stessa deriva sul mantenimento dei presupposti per la prosecuzione dell’attività
aziendale dell’emittente e del gruppo ad esso facente capo; iv) la descrizione degli impatti dell’eventuale modifica/sospensione/risoluzione
dell’accordo sull’implementazione dei medesimi piani e/o sul mantenimento dei presupposti per la prosecuzione dell’attività aziendale
dell’emittente e del gruppo ad esso facente capo. Tali informazioni dovranno essere riferite alla data di chiusura del trimestre di riferimento e
comunicate con le medesime modalità già previste per gli emittenti assoggettati agli obblighi informativi supplementari ex art. 114, comma 5, del
D. Informazioni nelle relazioni finanziarie
1. Al fine di rappresentare correttamente in bilancio le operazioni in oggetto, assume rilievo la valutazione caso per caso delle caratteristiche degli
accordi sottostanti alle stesse.
In particolare, in considerazione dei profili connessi al presupposto della continuità aziendale e alla rilevanza che, in linea generale, le operazioni
possono assumere a sostegno dei piani industriali e/o di risanamento delle società, risultano particolarmente rilevanti, alla luce dei principi contabili
applicabili10, alcuni elementi informativi da rendere nelle relative relazioni finanziarie periodiche pubblicate a conclusione degli accordi sottostanti
alle operazioni e durante lo svolgimento delle stesse.
Nello specifico, nell’ambito delle relazioni finanziarie di periodo, dovrebbero trovare un’adeguata descrizione le seguenti informazioni: i)
l’eventuale circostanza per cui la conclusione dell’operazione rappresenta la principale o l’unica modalità per il reperimento delle risorse
finanziarie necessarie alla prosecuzione dell’attività e/o per l’implementazione del piano aziendale della società; ii) gli eventi (quali, modifiche,
sospensione e risoluzione dell’accordo da cui deriva l’operazione) e i rischi connessi al manifestarsi verificarsi di condizioni sospensive o risolutive
del medesimo accordo, nonché l’esistenza di clausole contrattuali (quali, ad esempio, di cool down period) o di vincoli normativi che potrebbero
compromettere l’ottenimento delle risorse finanziarie contrattualmente pattuite.
Da ultimo, gli strumenti emessi che conferiscono al possessore il diritto di ottenere azioni ordinarie vanno considerati ai fini del calcolo del Diluted
Earning per Share11.
Le disposizioni dello IAS 1 § 25-26 richiedono all’emittente di effettuare una valutazione circa le proprie capacità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento
tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, comprensive e non limitate a quelle relative ai dodici mesi successivi alla chiusura dell’esercizio. Anche il principio
OIC 11, paragrafo 22, richiede una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante per un prevedibile arco
temporale futuro.
Sulla base di quanto indicato dallo IAS 33 § 5 si definiscono come “potenziali azioni ordinarie” quegli strumenti che conferiscono al possessore il diritto di ottenere azioni
ordinarie, tra i quali rientrano gli strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie. Accanto alla misura del Basic Earning per Share, lo IAS 33 definisce la configurazione di
Diluted Earning per Share al fine di tenere conto del potenziale impatto diluitivo derivante dalla conversione in azioni degli strumenti che attribuiscono un diritto di conversione
al possessore.
2. Inoltre, con specifico riferimento ai POC, si rappresenta che gli stessi trovano il loro inquadramento, ai fini dei principi contabili internazionali,
nell’ambito degli strumenti finanziari composti, disciplinati dallo IAS 32, paragrafi da 28 a 3212.
Sulla base del principio in oggetto, le società tenute ad applicare i suddetti principi contabili devono rilevare separatamente la componente
obbligazionaria pura dello strumento dalla componente derivativa, relativa all’opzione call detenuta dall’investitore che, in caso di esercizio,
consente la conversione dello strumento in azioni alle condizioni contrattualmente stabilite.
[…]
Per gli emittenti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali, il trattamento contabile risulta sostanzialmente allineato alle prescrizioni dello IAS 32. Al
riguardo, si veda il principio OIC 32 § 49.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
Salvo che non sia diversamente specificato, la diffusione al pubblico dei comunicati deve avvenire con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti
Le società sono tenute a riservare, nell’ambito del proprio sito internet, una specifica pagina o sezione di agevole individuazione volta a includere tutta l’informativa relativa alle operazioni
SEZIONE A
Informazioni da rendere pubbliche
Società con azioni quotate nei mercati regolamentati
1. Fase sottoscrizione dell’accordo
2. Fase delibera dell’operazione
3. Fase svolgimento dell’operazione
obbligo di comunicato su tutti gli elementi ed aspetti dell’operazione e, per quanto consti,
su ulteriori aspetti riguardanti l’investitore unico
obbligo d’informativa nella relazione illustrativa all’assemblea
obbligo di comunicato a seguito dell’approvazione dell’aumento di capitale
Obblighi
obbligo di comunicato su tutti gli elementi ed aspetti dell’operazione e, per quanto consti,
su ulteriori aspetti riguardanti l’investitore unico
obbligo di comunicato a seguito dell’approvazione dell’aumento di capitale
Obblighi
in occasione di ciascuna sottoscrizione delle tranche di azioni/obbligazioni – obbligo di
comunicato recante:
• il riepilogo dell’operatività
• l’aggiornamento su eventuali cambiamenti delle informazioni sulla disciplina OPC fornite
nella relazione illustrativa all’assemblea
• l’aggiornamento dei dati relativi a utilizzo risorse/fabbisogno
in occasione di ciascuna sottoscrizione delle tranche di azioni/obbligazioni – obbligo di
comunicato recante solo il riepilogo dell’operatività
solo in occasione della pubblicazione delle rendicontazioni finanziarie annuali e (ove
previste) semestrali: obbligo di comunicato su aggiornamento dei dati relativi a utilizzo
risorse/fabbisogno
in occasione di eventuale modifica/cambiamento della finalità iniziale dell’operazione:
obbligo di comunicato
Raccomandazioni
Raccomandazioni
in occasione di ciascuna conversione delle obbligazioni (solo per i POC): obbligo di
comunicato recante riepilogo dell’operatività
fino al termine dell’operazione: obbligo mensile di pubblicazione del riepilogo operatività
sul sito internet (non previsto nel caso in cui non ci siano state modifiche e/o aggiornamenti
rispetto alle informazioni mensili precedentemente fornite)
In occasione di ciascuna conversione delle obbligazioni (solo per i POC): obbligo di
comunicato recante riepilogo dell’operatività
fino al termine dell’operazione: obbligo mensile di pubblicazione del riepilogo operatività
sul sito internet (non previsto nel caso in cui non ci siano state modifiche e/o aggiornamenti
rispetto alle informazioni mensili precedentemente fornite)
in occasione di eventuale modifica/cambiamento della finalità iniziale dell’operazione:
obbligo di comunicato
deposito tempestivo delle attestazioni di avvenuto aumento di capitale sociale presso il
Registro delle Imprese; in caso di ripetute emissioni di azioni che comportino una variazione
del capitale sociale superiore al 10% del numero delle azioni emesse, almeno entro 7 giorni
da tale emissione
deposito delle attestazioni di avvenuto aumento di capitale entro la record date in caso di
emissione di nuove azioni prima di un’assemblea dei soci già convocata
eventuale:
modifica
sospensione/risoluzione dell’accordo
Società con azioni negoziate su MTF
deposito tempestivo delle attestazioni di avvenuto aumento di capitale sociale presso il
Registro delle Imprese e, in caso di ripetute emissioni di azioni che comportino una variazione
del capitale sociale superiore al 10% del numero delle azioni emesse, almeno entro 7 giorni da
tale emissione
deposito delle attestazioni di avvenuto aumento di capitale entro la record date in caso di
emissione di nuove azioni prima di un’assemblea dei soci già convocata
obbligo di comunicato
obbligo di comunicato
SEZIONE B
Informazioni relative all’investitore
Nel periodo compreso tra la data di
conclusione del contratto e il mese successivo
alla data di sottoscrizione e/o di conversione
dell’ultima tranche.
di sottoscrizione
dell’ultima tranche
Investitori
in società con azioni quotate nei mercati regolamentati
Investitori
in società con azioni negoziate su MTF
Obblighi
• ? soglie 120 TUF: pubblicazione mensile (entro il 5° giorno di borsa aperta successivo al
termine di ogni mese solare) delle informazioni su compravendite ed eventuale esercizio di
diritti (nella prima informativa mensile: fornire evidenza anche della partecipazione rilevante
nel capitale sociale dell’emittente eventualmente già detenuta prima dell’avvio
dell’operazione, delle intenzioni in ordine all’eventuale superamento delle soglie OPA e delle
motivazioni sottostanti alla sottoscrizione dell’accordo)
Non previsti nel caso in cui non ci siano state modifiche e/o aggiornamenti rispetto alle
informazioni precedentemente fornite
Raccomandazioni
Raccomandazioni
• ‹ soglie 120 TUF: pubblicazione mensile (entro il 5° giorno di borsa aperta successivo
al termine di ogni mese solare) delle informazioni su compravendite ed eventuale esercizio di
diritti (nella prima informativa mensile: fornire evidenza anche delle motivazioni sottostanti
alla sottoscrizione dell’accordo)
• ? soglia del 5%: pubblicazione mensile (entro il 5° giorno di borsa aperta successivo al
termine di ogni mese solare) delle informazioni su compravendite ed eventuale esercizio di
diritti (nella prima informativa mensile: fornire evidenza anche delle motivazioni sottostanti
alla sottoscrizione dell’accordo)
Non prevista nel caso in cui non ci siano state modifiche e/o aggiornamenti rispetto alle
informazioni precedentemente fornite
Non prevista nel caso in cui non ci siano state modifiche e/o aggiornamenti rispetto alle
informazioni precedentemente fornite
• raccomandazione conseguente alla possibile effettuazione di vendite allo scoperto su azioni
che sono oggetto delle operazioni
• raccomandazione conseguente alla possibile effettuazione di vendite allo scoperto su azioni
che sono oggetto delle operazioni
Richiamo di attenzione sul corretto adempimento degli obblighi ex art. 120 del TUF
SEZIONE C
Emittenti assoggettati ad obblighi
informativi supplementari
Alle medesime scadenze e modalità previste
per la diffusione delle informazioni alla quale
tali emittenti sono già tenuti ai sensi dell’art.
114, comma 5, del TUF
Società con azioni quotate nei mercati regolamentati
obbligo di introdurre elementi informativi di dettaglio sull’operazione e sui relativi impatti
sui piani strategici e sulla prosecuzione dell’attività aziendale
SEZIONE D
Informazioni nelle relazioni finanziarie
In occasione della rendicontazione contabile
Società con azioni quotate nei mercati regolamentati
richiamo di attenzione sulle informazioni richieste dai principi contabili adottati
Società con azioni negoziate su MTF