(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2024 - (AGENPARL) – ven 05 luglio 2024 “Le ultime ordinanze del sindaco di Roma Gualtieri e dell’assessore Patanè
con la sentenza odierna del Tar Lazio n. 13630/2024, sono state ritenute,
ancora una volta, del tutto illegittime in relazione agli immotivati e non
proporzionati divieti di circolazione disposti nei confronti dei mezzi di
interesse storico e collezionistico, inclusi i ciclomotori ultratrentennali
dotati di certificato di rilevanza storica. L’ennesima batosta nei
confronti di un’amministrazione ecochic che punta solo a bloccare la
circolazione privata a Roma”. Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori,
capogruppo della Lega in Campidoglio. “Il ricorso presentato dalla scuderia
romana ‘La Tartaruga’, e da numerose altre associazioni e operatori, a
tutela di auto e moto di interesse storico e collezionistico contro le
ultime ordinanze del Sindaco di Roma, n. 115/2023 e n. 38/2024, e la stessa
deliberazione della Giunta regionale, n. 684/2023, è stato accolto. Il Tar
ha infatti accertato difetto di istruttoria, deficit motivazionale e la
violazione del principio di proporzionalità degli atti impugnati,
affermando che ‘i mezzi di interesse storico e collezionistico
rappresentano un bene di rilevanza culturale, pertanto assoggettato alla
protezione apprestata dall’ordinamento e, con esso, dalla stessa
Costituzione (art.9, ma va considerato anche l’art.16 sulla libertà di
circolazione)’. Il sindaco Gualtieri, nella sua cieca azione finalizzata a
colpire gli automobilisti e motociclisti romani, ha omesso di fornire
adeguato supporto motivazionale in ordine alla scelta compiuta sui veicoli
di interesse storico, non essendo possibile comprendere la scelta di
assegnare ai mezzi di interesse storico un giorno (il sabato) e una serata
(quella di venerdì) in più rispetto al regime ordinario dei mezzi più
inquinanti. Su questo tema”, prosegue Santori, “avevo presentato
un’interrogazione dettagliata che non ha mai ricevuto risposta, e nella
quale si citava anche la precedente sentenza del Tar Lazio, n. 1548/2023,
che aveva già statuito l’illegittimità della delibera quadro di Roma
Capitale n. 371/2023 e della delibera della Regione Lazio n. 8/2023, per il
loro totale difetto di istruttoria e per la violazione dei principi di
proporzionalità”, conclude.
Roma, 5 luglio 2024
*On. Fabrizio Santori*
*capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina*
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